LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34119-2018 proposto da:
T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO CIAFARDINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il 12/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di L’Aquila con decreto in data 12/10/2018 ha confermato il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona di rigetto delle istanze avanzate da T.M. nato in Camerun il 17/10/1997, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento del diritto dello status di rifugiato, alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il ricorrente aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona di essere fuggito dal proprio paese a causa delle violazioni di diritti umani in essere nella sua zona di origine avverso la popolazione anglofona. Inoltre temeva di essere ucciso dallo zio, che per motivi ereditari aveva anche assassinato suo padre. Avverso il decreto del Tribunale dell’Aquila il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia nullità del decreto ex art. 132 c.p.c., n.4, per motivazione contraddittoria ed apparente ed illogica e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito l’esistenza di un pericolo di danno grave alla persona derivante da una situazione di violenza indiscriminata che giustificava il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ed del D.Lgs n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito il pericolo di danno grave alla persona che giustificava il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 25 del 2008, art. 35, ed del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., in quanto il Giudice Territoriale non aveva ravvisato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La sentenza impugnata, dopo aver ritenuto scarsamente attendibili le vicende personali narrate dal richiedente asilo ed escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ed umanitaria, afferma poi contraddittoriamente che “la domanda, tuttavia, non è manifestamente infondata considerate le notizie reperibili rispetto al conflitto franco anglofono tuttora esistente”. Nelle note a pagina 5, della sentenza richiama poi le articolate vicende del conflitto esistente nel Camerun, paese di provenienza, in relazione al movimento separatista anglofono.
Questa Corte con sentenza a sezioni unite Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ha chiarito che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.
La sentenza in oggetto contiene sicuramente una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in quanto pur escludendo i presupposti per la concessione della protezione richiesta afferma poi che la domanda non è manifestamente infondata.
Conseguentemente deve essere accolto il ricorso proposto nella parte in cui censura ex art. 132 c.p.c., n. 4, una motivazione contraddittoria, apparente, illogica e, cassato il provvedimento impugnato, deve essere disposto il rinvio al giudice di merito in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale dell’Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019