Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26887 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8366-2018 proposto da:

S.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in RONLA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il 12/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Torino, con l’ordinanza resa nel proc. n. 7966 del 2017 (pubblicato il 12 agosto 2017) ha respinto il ricorso proposto dalla sig. S.H., cittadina della Nigeria, avverso il provvedimento di espulsione adottato, nei suoi confronti, dal Prefetto di Torino in data 7 aprile 2017.

Il G.d.P. ha condiviso la decisione del Prefetto atteso che l’espulsa, entrata irregolarmente in Italia fin dal 2012 e priva di permesso di soggiorno, non aveva mai richiesto una qualche forma di protezione internazionale e aveva dichiarato di non volerlo fare, nel foglio notizie relativo alla sua persona.

La straniera ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, con i quali lamenta la violazione: a) del TU n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, art. 7, 14 e art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 6, e vizi motivazionali (invalidità delle presunte dichiarazioni raccolte nel foglio notizie); b) omesso esame di fati decisivi oggetto di discussione (pericolo per i diritti della persona in caso di ritorno in Nigeria).

Il Ministero ha resistito con controricorso.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso, infatti, deve essere dichiarato inammissibile in quanto:

a) con riferimento al primo mezzo, la ricorrente rimette in discussione la vicenda relativa alle dichiarazioni rese davanti agli organi preposti alla loro raccolta e contesta il valore del cd. foglio notizie come atto pubblico, senza una sua impugnativa di falso. Ma questa Corte (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11887 del 2018) ha affermato tale natura enunciando il principio di diritto secondo cui: In tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sull’amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue. E’ compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel c. d. foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto. (Nella specie, il decreto impugnato aveva evidenziato che il ricorrente aveva dichiarato di comprendere anche la lingua italiana e indicato come preferita la lingua inglese, nella quale il provvedimento di espulsione era stato tradotto, circostanze dalle quali il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, aveva desunto il convincimento che egli conoscesse la lingua inglese).

b)con riguardo al secondo mezzo di censura, se è altresì principio già affermato da questa Corte (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21667 del 2013) quello in base al quale l’espulsione coatta dello straniero costituisce violazione dell’art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, ogni qualvolta egli, a causa del pericolo di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti che lo minaccino, non possa restare nello stesso e debba, pertanto, indirizzarsi verso altro Paese che lo possa ospitare, è pur vero che tale doglianza, oltre a peccare di altrettale autosufficienza che la anzidetta censura, chiede – solo in questa sede – la valutazione di fatti e di circostanze che avrebbero dovuto formare oggetto di dibattito ed allegazione nella fase di merito. Alla inammissibilità del ricorso non segue l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo la materia esente, ma solo l’addebito delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.1000,00, oltre SPAD e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1, sezione civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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