Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26889 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 34965-2018 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se medesima;

– ricorrente –

contro

V.F., FALLIMENTO ***** SRL;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 4792/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di cassazione, con l’ordinanza della sesta-1 sezione civile, n. 4792 del 2018 (pubblicata il i marzo 2018), nel procedimento tra il signor V.F., da un lato, parte ricorrente, e ***** srl, dall’altro, parte resistente, ha respinto il ricorso del primo, e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate per il giudizio di legittimità.

La decisione non ha tenuto conto che il difensore del resistente, avv. R.C., aveva richiesto che le spese fossero distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario (conclusioni del ricorso).

Con l’odierno ricorso, il difensore della società vittoriosa chiede procedersi alla correzione dell’errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. con l’aggiunta ad dispositivo della locuzione: “con distrazione in favore del difensore, Avv. R.C.”.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Considerato che nella specie, per mero errore materiale, nel dispositivo è detto che le spese sono liquidate senza fare alcuna menzione della loro attribuzione al difensore anticipatario;

che di conseguenza il ricorso deve essere accolto e corretto l’errore materiale contenuto nel dispositivo stabilendo che, in aggiunta a quanto già disposto, risulti anche la seguente; “con distrazione in favore del difensore, Avv. R.C.”. che non v’è materia di ulteriori spese processuali, non essendovi tra le parti – che non hanno svolto attività difensiva – alcun conflitto in ordine ai punti definiti in questa sede.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso e corregge per integrazione il dispositivo della sentenza della sesta-1 sezione civile, n. 4792 del 2018 (pubblicata il 1 marzo 2018), nel procedimento tra il signor V.F., da un lato, parte ricorrente, e ***** srl, dall’altro; disponendo che dopo le parole “di legge”, si leggano anche queste altre: “, con distrazione in favore del difensore, Avv. R.C.”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a sezione civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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