Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.26896 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8056 del ruolo generale dell’anno 2015 proposto da:

Metronotte Safe s.r.l., (incorporante per fusione della Immobiliare Real Safe s.p.a., già incorporante per fusione della Real Estate s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lugi Manzi e Cesare Glendi per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri, n. 5, presso lo studio del primo difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n. 922/1/2014, depositata in data 16 settembre 2014;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 maggio 2019 dal Consigliere Giancarlo Triscari;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Federico Sorrentino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

uditi per la società l’Avv. Gianluca Calderara e per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato dello Stato Francesca Subrani.

FATTI DI CAUSA

Dalla esposizione in fatto della pronuncia del giudice di appello si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di Immobiliare Real Estate s.p.a. (ora Metronotte Safe s.r.l.) un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’atto di vendita del 21 dicembre 2005 in favore di BFV Group s.r.l. di un locale di deposito, di un appartamento, di quattro cantine e di quattro autorimesse, aveva contestato la corretta applicazione del regime di esenzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-bis; avverso il suddetto atto aveva proposto ricorso la società contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di *****, deducendo che il compendio immobiliare oggetto di vendita aveva destinazione abitativa, considerato che il locale di deposito, le quattro cantine e le quattro autorimesse avevano natura pertinenziale dell’appartamento, sicchè correttamente era stato applicato il regime di esenzione di cui alla previsione normativa sopra citata; il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate, deducendo che non era riscontrabile nella fattispecie il requisito della destinazione abitativa, e, inoltre, che la società cedente svolgeva in via esclusiva o principale l’attività di rivendita, sicchè non era stato correttamente applicato il regime di esenzione in esame.

La Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: il regime di esenzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-bis, richiede che le cessioni di immobili a destinazione abitativa non siano compiute da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata l’attività di rivendita dei suddetti immobili; nel caso di specie, dalla visura della Camera di commercio si evinceva che la società contribuente esercitava attività di compravendita di beni immobili, sicchè nella fattispecie non poteva applicarsi il regime di esenzione in esame.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso Metronotte Safe s.r.l. (incorporante per fusione della Immobiliare Real Safe s.p.a., già incorporante per fusione della Real Estate s.p.a.) affidato a quattro motivi di censura, illustrato da successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4), nonchè dell’art. 132 c.p.c., n. 4), e art. 156 c.p.c., comma 3, e dell’art. 118, disp. att. c.p.c., per avere ritenuto non applicabile il regime di esenzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-bis, senza una formale motivazione, e quindi in modo apparente, non avendo esplicitato l’iter logico giuridico seguito, avendo solo apoditticamente affermato che la società esercitava l’attività di rivendita di beni immobili.

Il motivo è infondato.

Va precisato che, secondo questa Corte (Cass. civ., Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232) si verte in tema di “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

La pronuncia censurata ha esaminato la questione della applicabilità al caso di specie della previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-bis, in particolare nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’esenzione quando le cessioni di fabbricati a destinazione abitativa sono state effettuate da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati.

Partendo da questa base normativa di riferimento, espressamente enunciata, la pronuncia censurata ha esaminato la questione della natura dell’attività svolta dalla società contribuente ed ha ritenuto di potere evincere dalla visura della Camera di commercio che la stessa esercitava l’attività di compravendita di beni immobili.

Non correttamente, quindi, la ricorrente ritiene che la motivazione sia meramente apparente, avendo il giudice chiaramente esplicitato l’iter logico argomentativo secondo cui il regime di esenzione di cui alla previsione in esame non trovava applicazione, avendo ricavato dalle risultanze della camera di commercio la natura dell’attività svolta.

Con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8-bis, per avere ritenuto che la società contribuente svolgeva attività di compravendita di beni immobili, senza avere tuttavia compiuto un riferimento alla reale attività svolta ed avendo, invece, fatto riferimento ad un parametro di riferimento meramente astratto, quali sono le risultanze delle visure camerali.

Il motivo è infondato.

Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-bis, prevedeva, nel testo applicabile ratione temporis, che erano esentate dal pagamento dell’Iva: le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.

Il giudice del gravame ha ritenuto che la società contribuente, poichè svolgeva attività di compravendita di beni immobili, non poteva avvalersi della disciplina di esenzione prevista dalla previsione normativa sopra indicata.

Sotto tale profilo, la pronuncia in esame ha valutato se la fattispecie concreta rientrasse o meno nell’ambito di applicazione della previsione normativa in esame ed ha ritenuto, sulla base degli elementi di valutazione a disposizione, che stante l’attività svolta dalla società contribuente, il regime di esenzione non poteva trovare applicazione.

Non sussiste, quindi, violazione della previsione normativa in esame, attesa la corretta riconducibilità della fattispecie concreta, come accertata dal giudice del gravame, alla previsione normativa astratta di riferimento.

In realtà, con il presente motivo, parte ricorrente prospetta una ragione di censura al profilo valutativo delle risultanze di causa compiuto dal giudice del gravame, ritenendo che dalle risultanze delle visure camerali non era possibile inferire l’attività svolta dalla contribuente, anche tenuto conto dei diversi elementi di valutazione prospettati, in particolare la diversa natura dell’attività sulla base della diversa visura relativa dell’anno 2008 (da cui risultava come unico codice di attività il 70.1, relativo ad attività immobiliari su beni propri), nonchè la circostanza che la effettiva natura dell’attività svolta doveva essere verificata in concreto, dovendosi privilegiare profili sostanziali e non formali ai fini dell’esatta valutazione dell’attività svolta dall’impresa.

Si tratta di un motivo di censura, quindi, non conferente con quello in esame, in quanto lo stesso ha riguardo, piuttosto, alla diversa ragione di censura concernente, eventualmente, il corretto utilizzo degli elementi di prova forniti dalle parti per l’accertamento di una circostanza di fatto rilevante ai fini della decisione.

In ogni caso, parte ricorrente non riproduce, in violazione del principio di autosufficienza, alcun elemento di valutazione, già prospettato dinanzi ai giudici di merito, relativo al fatto che la stessa concretamente svolgeva attività di mera locazione di immobili piuttosto che quella, ritenuta dal giudice del gravame, di rivendita di beni immobili.

Nè rileva quanto sostenuto dalla ricorrente sia nel ricorso che nella memoria circa la necessaria verifica in concreto dell’attività svolta. Se è corretta, in astratto, la considerazione in ordine al fatto che è in concreto che deve essere accertata l’attività svolta, parte ricorrente, con il prospettare il presente motivo di censura, non ha specificato sulla base di quali elementi specifici, salvo riferirsi genericamente al contenuto della precedente visura del 28 ottobre 2018, la stessa aveva posto all’attenzione del giudice elementi di prova idonei ad accertare l’effettiva attività svolta.

Con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116, c.p.c., per avere limitato l’esame alla sola visura camerale prodotta dall’ufficio, senza tenere in considerazione nè il verbale del procedimento per adesione del 13 maggio 2011 nè la visura camerale della Camera di commercio del 28 ottobre 2008, nè il bilancio contabile dettagliato per l’anno 2005 e il mastrino allegato.

Il motivo è inammissibile.

Va infatti osservato che una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può essere prospettata per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. civ., 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. civ., 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960): eventualità, quelle in discorso, che nulla hanno a che vedere con la fattispecie considerata.

Con il quarto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in particolare per non avere considerato il fatto storico che, nell’anno 2005, la società contribuente aveva svolto unicamente attività di locazione di immobili e non di rivendita.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053) ha precisato che, a seguito delle modifiche operate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il controllo del giudice di legittimità concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

In questo contesto, la medesima pronuncia ha affermato che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

Nella fattispecie, il fatto storico su cui si è fondata la decisione del giudice del gravame ha riguardato la natura dell’attività svolta dalla società contribuente e su questo si è espresso, ritenendo che questa svolgeva attività di compravendita di beni immobili, con conseguente non applicabilità del regime di esenzione.

I fatti cui fa riferimento la contribuente, in realtà, non riguardano il fatto decisivo per la controversia, ma i diversi elementi probatori posti all’attenzione del giudicante e da questi non valorizzati, avendo dato rilevanza unicamente a quanto risultava dalla visura camerale da essa presa in considerazione al fine di definire l’attività della contribuente.

In conclusione, il primo e secondo motivo di ricorso sono infondati, il terzo e il quarto inammissibili, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che si liquidano in complessive Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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