Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26899 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 13634/2010 proposto da:

Biodiagnostica srl, rappresentata e difesa dall’Avv.ti A. Tanzi e F.

Turrio Baldassarri con domicilio eletto in Roma, via Zanardelli n. 23.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12.

– controricorrente –

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Centrale n. 5832/2009 depositata il 12/11/2009.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 28/03/2019.

RILEVATO

La società Biodignostica r.l. proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Centrale n. 5832 depositata il 12.11.2009.

Nel corso del giudizio la società veniva incorporata dalla Unione Sanitaria Internazionale s.p.a., la quale presentava istanza di definizione agevolata della controversi ai sensi del D.L. n. 50 del 2011, art. 11. Su tale premessa chiedeva la sospensione del giudizio in attesa del perfezionamento della procedura.

All’udienza camerale del 26/10/2017 il collegio disponeva la sospensione del giudizio rinviando la causa nuovo ruolo. Il giudizio veniva quindi fissato per l’udienza camerale del 20/03/2019.

Resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

Nel corso del giudizio, con nota del 31/07/2018, l’Avvocatura erariale trasmetteva la missiva della Direzione Provinciale di Roma ***** dell’Agenzia delle Entrate, con cui la stessa comunicava che parte ricorrente aveva perfezionato la procedura di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, con integrale pagamento di quanto dovuto. Su tale premessa chiedeva l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere.

Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per l’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura, con compensazione integrale delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2011, art. 11. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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