Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26901 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 7793/2013 da:

Manifattura San Biagio srl, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Perrone con domicilio eletto presso lo studio del Dott. Marco Gardin in Roma via Laura Mantegazza n. 24;

– ricorrente –

contro

L’Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Puglia sez. Lecce n. 171/23/12 depositata il 07/09/2012.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 28/03/2019.

RILEVATO

La società Manifattura San Biagio proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia sezione di ***** n. 171/23/12 depositata il 7/09/2012, per contrastare l’avviso di accertamento con cui l’ufficio ha inteso recuperare a tributo il maggior importo, di Euro 143.185,00 relativo all’anno 2002 per IREG, IRAP, IVA e sanzioni.

Resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

Nel corso del giudizio, con nota del 16.08.2018, l’Avvocatura erariale trasmetteva la missiva della Direzione Provinciale di ***** dell’Agenzia delle Entrate, con cui la stessa comunicava che parte ricorrente aveva perfezionato la procedura di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, con integrale pagamento di quanto dovuto. Su tale premessa chiedeva l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.

Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per l’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura, con compensazione integrale delle spese tra le parti.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come statuito da questa Corte con ordinanza n. 25485/2018.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2011, art. 11. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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