LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 16171/2014 proposto da:
P.L., L.A., in proprio e nella loro qualità di legali rappresentanti della “Farmacia Mercatello del Dott. L.P. s.a.s. rappresentati e difesi dall’Avv.to Giorgio Palma con domicilio eletto in Roma, via Ajaccio n. 14;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12;
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. Salerno n. 369/05/13 depositata il 6/12/2013. Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 28/03/2019.
RILEVATO
I sigg. P.L. e L.A., in proprio e nella loro qualità di legali rappresentanti della “Farmacia Mercatello del Dott. L.P. s.a.s.” proponevano ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Regionale della Campania sezione di ***** n. 369/05/2013, depositata il 6/12/2013. La vicenda trae origine da una verifica dell’Ufficio dei valori dichiarati, relativi al contratto di acquisto del diritto di esercizio e della azienda commerciale costituita dalla farmacia. La rivalutazione dava luogo ad un avviso di rettifica e liquidazione di maggiori imposte. I contribuenti adivano la CTP di Avellino che accoglieva il ricorso. L’Amministrazione appellava la decisione di primo grado che la CTR annullava e dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo. Avverso la pronuncia d’appello i contribuenti proponevano ricorso per revocazione, che la CTR dichiarava inammissibile. La pronuncia è oggetto del presente ricorso per cassazione.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
Nel corso del giudizio, con nota 15.06.2019, l’Avvocatura erariale trasmetteva la missiva della Direzione Provinciale di ***** dell’Agenzia delle Entrate, con cui la stessa comunicava che i contribuenti avevano perfezionato la procedura di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, con integrale pagamento di quanto dovuto. Su tale premessa chiedeva l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per l’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura. Non vi è pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività defensionale da parte dell’istante.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019