LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29591/2015 proposto da:
Finanziaria San Tommaso srl, rappresentata e difesa dagli avv.to Francesco Mazzarelli con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G. Rampino in Roma viale di Villa Pamphili n. 33.
– ricorrente –
Contro
L’Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 2204/2015 depositata il 20/05/2015.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 28/03/2019.
RILEVATO
La società Finanziaria San Tommaso, quale assuntore del concordato fallimentare del “Fallimento ***** srl”, proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2204/2015, depositata il 20/05/2015, per contrastare l’avviso di accertamento con cui l’ufficio aveva inteso recuperare a tributo il maggior importo, di Euro 21.154,72 a titolo di imposta di registro su atti giudiziari, relativi alla sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1446/08 di condanna al pagamento della somma di Euro 598.049,75.
Resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO
Nel corso del giudizio, con nota del 3/08/2018, l’Avvocatura erariale trasmetteva la missiva della Direzione Provinciale di ***** dell’Agenzia delle Entrate, con cui la stessa comunicava che parte ricorrente aveva perfezionato la procedura di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, con integrale pagamento di quanto dovuto. Su tale premessa chiedeva l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per l’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.
Non sussistono i presupposti per il versamento del “doppio contributo” come statuito da questa Corte con la Ordinanza n. 25485/2018.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2011, art. 11. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019