LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13356/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
TATI SAS DI G.L. & C., (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di incorporante BELRICETTO SNC DI GR.RI. & C., G.L. (C.F.
*****), B.L. (C.F. *****), GU.IV. (C.F.
*****), rappresentati e difesi dall’Avv. LUCA BELLINI, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. CAMILLA BOVELACCI in Roma, Via Quintino Sella, 41;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 1955/7/2014, depositata il 17 novembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.
RILEVATO
CHE:
Parte ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR della Emilia Romagna in oggetto, la quale ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Ravenna che aveva annullato alcune cartelle di pagamento relative a IRPEF e IRAP 2003, proponendo due motivi di ricorso;
che i controricorrenti, nel costituirsi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso;
che il ricorrente, dando atto della proposizione di istanza di definizione agevolata a termini del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha attestato che l’istanza è risultata regolare e che l’istante ha effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto;
che il ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
CONSIDERATO
CHE:
a termini del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, il pagamento del dovuto da parte del contribuente consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo (Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31021);
che la stessa ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione della predetta definizione agevolata della lite, attestata da idonea documentazione;
che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in questo caso ( Cass. 24083/18), spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la cessazione della materia del contendere; dichiara compensate le spese processuali.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019