Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26906 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8614-2011 proposto da:

L.R.M., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ROSARIO DI MAURO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ***** in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

SERIT SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 38/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 11/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO’MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria della Regione Sicilia-Palermo, sez. staccata di Catania, n. 38/17/10, depositata l’11.2.2010, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2019 dal relatore, cons. Francesco Mele.

RILEVATO

Che:

– Con la predetta sentenza veniva rigettato l’appello proposto da L.R.M. e confermata la sentenza della commissione tributaria provinciale di Catania, avente ad oggetto una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, di rettifica per omesso versamento IVA relativa all’anno d’imposta 1994;

– Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il contribuente, ammesso al gratuito patrocinio, affidato a tre motivi;

– Resiste con “memoria” (rectius: controricorso) l’agente della riscossione, Serit Sicilia spa;

– Con ordinanza interlocutoria depositata il 21.12.2018, la Corte -rilevata la nullità della notifica del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – ne disponeva il rinnovo nel termine di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

– All’esito della rinnovata notifica del ricorso, per resistere al medesimo si è costituita, con rituale controricorso, l’Agenzia delle Entrate;

– Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

Che:

– Serit Sicilia spa ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso stante la mancanza di valida procura speciale;

L’eccezione non è fondata, alla stregua dei principi di diritto enunciati da questa Corte secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione ed in applicazione del principio generale di conservazione degli atti, la procura rilasciata a margine del ricorso, ancorchè con l’impiego di espressioni di significato non univoco o generali e pur in mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità od alla sentenza impugnata, fa presumere che il mandato ad litem sia stato conferito al fine di proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza menzionata nel ricorso stesso, potendo essere superata la presunzione semplice soltanto allorchè il mandato si caratterizzi per la presenza di espressioni che univocamente e con certezza conducano ad escludere che la parte abbia inteso rilasciare procura per proporre il ricorso per cassazione (cass. 29785/2008; cass. 15607/2006 e, di recente, cass. 24158/2018); ipotesi che nella fattispecie in esame non è integrata.

– Il ricorso consta di tre motivi, con i quali il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come modificato dalla L. n. 337 del 1998,” (primo); “Violazione e falsa applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente, art. 3, comma 3, approvato con L. 27 luglio 2000, n. 212,” (secondo); “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 106 del 2005” (terzo).

– Il primo e il terzo motivo possono essere trattati insieme, perchè connessi. Essi sono infondati. Il ricorrente ripropone nella presente sede argomenti esposti nei giudizi di merito, dolendosi del fatto che la sentenza impugnata abbia ritenuto di non accogliere l’eccezione di tardività della iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di pagamento. Invero la fattispecie ha per oggetto l’anno d’imposta 1994 (dichiarazione 1995), per il quale il termine per la notifica della cartella era fissato al 31.12.2000, termine rispettato dal momento che la notifica è avvenuta il 25.10.2000; la tempestività della notifica non viene meno per effetto del D.L. n. 106 del 2005, dal momento che la normativa ivi contenuta prevede, per le dichiarazioni presentate fino al 2001, che la notifica della cartella debba avere luogo entro il quinto dalla presentazione della dichiarazione.

Altrettanto infondato è il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, nella parte in cui dispone che “I termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”. Invero nella fattispecie non v’è stato accertamento di sorta atteso che l’atto impositivo è scaturito da controllo automatico della dichiarazione.

– Il ricorso va dunque rigettato. Sul punto concernente le spese, si osserva che, in tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili – come nella specie – la competenza a liquidare gli onorari e le spese del difensore in cassazione spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cass. 23972/2018).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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