Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26907 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7286-2013 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA CATERINA DA SIENA 46, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRECO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ULPIANO MORCAVALLO, PATRIZIA RAPONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI *****, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI *****, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 458/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 23/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio sezione staccate di Latina n. 458/40/12 depositata il 23.7.2012 non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

RILEVATO

Che:

– La predetta sentenza ha riformato la sentenza della commissione tributaria provinciale di Latina di accoglimento del ricorso proposto da P.L., quale gestore di un ristorante, avverso avviso di accertamento anno 2004 con il quale erano stati accertati maggiori ricavi per Euro 259.455,00 e conseguentemente maggiori imposte IRPER IRAP e IVA.

– Per la cassazione della predetta sentenza P.L. propone ricorso affidato a quattro motivi.

– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

Che:

– Sia il contribuente che l’amministrazione hanno depositato istanza di estinzione del giudizio per definizione della lite ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11;

– Deve provvedersi in conformità dichiarando cessata la materia del contendere e disponendo la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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