Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26910 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20252-2016 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1202/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 11/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2019 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 1202/03/16 depositata l’11.2.2016 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2019 dal relatore cons. Dott. Mele Francesco.

RILEVATO

Che:

– La predetta sentenza ha confermato la sentenza della commissione tributaria provinciale di Napoli di rigetto -previa riunione- dei ricorsi proposti da R.A. avverso avvisi di accertamento contenenti la contestazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della omessa dichiarazione di redditi per l’anno 2007 (Euro 132.159,00) e per l’anno 2008 (Euro 132.610,00) sulla scorta di incongruenze fra i redditi dichiarati e gli investimenti mobiliari per gli anni 2008, 2009, 2010 oltre ad intestazioni di immobili.

– Per la cassazione della predetta sentenza R.A. propone ricorso affidato a quattro motivi.

– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

Che:

– Sia la contribuente che l’amministrazione hanno depositato istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.

– Deve provvedersi in conformità dichiarando la cessazione della materia del contendere e disponendo la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 22 ottobre 2019

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