Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26914 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Cantina Sociale Cooperativa di Locorotondo a r.l., rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa su atto separato allegato al ricorso, dall’Avv. Roberto Prete, il quale ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Andrea Sticchi Damiani, alla via Botte dei Leoni n. 78 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 168, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari il 05.11.2013, e pubblicata il 19.11.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Dott. Di Marzio Paolo;

la Corte osserva:

FATTI DI CAUSA

la Cantina Sociale Cooperativa di Locorotondo a responsabilità limitata impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari i provvedimenti di diniego del rimborso IVA, che aveva domandato in relazione agli anni dal 1999 al 2008, per l’importo complessivo di Euro 344.424,34, oltre accessori, sostenendo che fossero stati emessi in violazione della VI Direttiva IVA n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, e sollevando la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, comma 5. La CTP rigettava il ricorso argomentando, in primo luogo, che da una corretta lettura del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 18 emerge che è il cedente e non il cessionario dei beni il soggetto titolare del diritto a richiedere il rimborso, pertanto la Cooperativa difettava della legittimazione attiva. Inoltre, l’esenzione prevista dall’art. 13, parte b), lett. c, della VI Direttiva n. 77/388/CEE non risultava invocabile, perchè trova applicazione soltanto in relazione alla rivendita di beni acquistati per l’esercizio di una attività esente.

La Cooperativa impugnava la decisione sfavorevole innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che respingeva il ricorso. Chiarivano i giudici dell’appello che la contribuente aveva optato per l’applicazione del regime speciale dell’IVA di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli) il quale non consente la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, prevedendo invece che la detrazione del tributo prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 sia forfettizata in misura pari all’importo risultante dall’applicazione delle previste percentuali di compensazione. In conseguenza, “avendo il contribuente optato per il regime speciale in luogo di quello ordinario, si è precluso il diritto di portare in detrazione l’imposta assolta sugli acquisti di beni strumentali” (sent. CTR, p. III). In ogni caso, soggetto legittimato a domandare il rimborso dell’IVA indebitamente versata è il cedente e non il cessionario, veste rivestita dalla Cooperativa nel caso di specie. Disattendeva quindi la questione di legittimità costituzionale rilevando che l’adesione al regime speciale dell’IVA è una scelta del contribuente, che può optare per il regime tributario che ritiene maggiormente conveniente, e la Cooperativa ricorrente ben avrebbe potuto operare in regime ordinario, godendo così della detrazione invocata.

Avverso la decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari ha proposto ricorso per cassazione la Cantina Cooperativa di Locoro-tondo, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di ricorso l’impugnante contesta la violazione o falsa applicazione della VI Direttiva IVA, n. 77/288/CEE del Consiglio, del 17.5.1977, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che la scelta operata dalla ricorrente per l’applicazione del regime speciale dell’IVA, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, le precludesse l’accesso alla detrazione ordinaria del tributo, perchè già fruita in diversa forma forfettizzata, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19.

1.2. – Nelle forme del motivo di ricorso, la contribuente ripropone quindi la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, comma 5, osservando che il “meccanismo della forfettizzazione della detrazione non trova applicazione per le operazioni diverse”, discendendone la violazione degli artt. 2,3 e 53, Cost. perchè appare priva di ragionevole giustificazione la deducibilità dell’imposta in relazione ai soli beni ammortizzabili.

2.1. – La contribuente censura, mediante il suo primo motivo di ricorso, la decisione adottata dalla CTR per aver ritenuto che, in conseguenza dell’opzione per il regime d’imposizione speciale di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, esercitata dalla Cooperativa, non le fosse più consentito accedere alla detrazione dell’IVA sull’acquisto di beni ammortizzabili. Diversamente, il regime previsto ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 77/388/CEE, impone di ritenere che “laddove non sia riconosciuto il diritto alla detrazione, deve essere disciplinato un regime d’acquisto in esenzione” (ric., p. 9), occorrendo dare attuazione al principio della neutralità dell’IVA, che impone di non gravarne “l’imprenditore… nell’ambito di tutte le sue attività economiche”. Inoltre, l’affermazione che soggetto titolare della legittimazione a domandare il rimborso dell’IVA non è il cessionario bensì il cedente, contrasta con la stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire, ad esempio, che “in tema di IVA, il cessionario che acquisisce beni nell’esercizio di un’impresa, a differenza del consumatore finale, è legittimato a chiedere direttamente all’erario il rimborso delle somme indebitamente versate e a questo pervenute, poichè è egli stesso un soggetto attivo del rapporto tributario avente ad oggetto la suddetta imposta”, Cass. sez. V, 26.10.2012, n. 18425.

Secondo la prospettazione della contribuente, pertanto, il regime impositivo delineato ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 77/388/CEE, richiede che ove non sia riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA, deve essere disciplinato un regime d’acquisto in esenzione. La ricorrente trascura, però, che questo principio non trova applicazione quando il regime di imposizione nazionale preveda che al contribuente sia offerta la scelta di optare per l’applicazione di regimi fiscali diversi, quello ordinario, il quale importa il diritto alla detrazione dell’IVA, e quello speciale che importa la possibilità di conseguire, in relazione a beni determinati, una detrazione dell’imposta dovuta, in sede di liquidazione periodica e annuale, per un importo corrispondente alle “percentuali di compensazione” calcolate sulle vendite. Avendo la contribuente pacificamente ritenuto, per libera scelta, di aderire al regime speciale, non può poi pretendere di sommare i benefici previsti dai diversi regimi impositivi. Corretta appare quindi la replica della controricorrente Agenzia, la quale ha osservato che non ricorrono nel caso di specie “vizi o lacune dell’impianto normativo… ovvero… contrasto della disciplina nazionale con la Direttiva Europea” (contoric., p. 11), evidenziandosi solo l’esigenza di applicare la normativa conseguente ad una libera scelta del regime impositivo, operata dalla contribuente nel suo esclusivo interesse.

In ordine alle contestazioni rivolte dalla ricorrente avverso le affermazioni della CTR in materia di (pretesa) legittimazione del cessionario dei beni a richiedere il rimborso dell’IVA, poi, pare opportuno, per completezza, proporre qualche ulteriore osservazione. La Cooperativa ricorrente ha ritenuto che la legittimazione dovesse esserle riconosciuta sul fondamento dell’orientamento assunto dalla stessa Suprema Corte, ed ha richiamato tra l’altro, come si è riportato innanzi, la sentenza di questo giudice n. 18425 del 2012. Orbene, è vero che in questa decisione la Corte di legittimità ha affermato che può essere riconosciuta al cessionario di beni la legittimazione a domandare il rimborso dell’IVA indebitamente versata, ma la contribuente offre della decisione una lettura parziale, mentre l’esame della complessiva decisione importa che la stessa afferma principi in conseguenza dei quali la domanda proposta dalla Cooperativa in questo giudizio non avrebbe comunque potuto essere accolta. Scrive infatti la Suprema Corte, che “la questione essenziale è… connessa all’ambito oggettivo della sesta direttiva… la giurisprudenza comunitaria (v. Corte giust. 6.7.2006, cause riunite C – 18/05 e C – 155/05) ha invero definitivamente sancito che la prima parte dell’art. 13, parte B, lett. c), della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati, membri relative alle imposte sulla cifra d’affari (sistema comune di imposta sul valore aggiunto – base imponibile uniforme), deve essere interpretata nel senso che l’esenzione da essa prevista si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un’attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l’imposta sul valore aggiunto, versata in occasione dell’acquisto iniziale dei detti beni, non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione… la pretesa della società contribuente (nulla al riguardo risultando dedotto, in base alla ricostruzione operata dal giudice d’appello) non poteva dirsi correlata all’Iva assolta su acquisti di beni destinati alla rivendita. Pertanto… la pretesa avrebbe dovuto essere rigettata nel merito. L’impugnata sentenza va in conclusione cassata… rigettando il ricorso avverso il silenzio-rifiuto”, Cass. sez. V, 26.10.2012, n. 18425.

Può allora confermarsi che “l’art. 13, parte B, lett. e, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE,… non si riferisce agli acquisti dei beni, bensì alla successiva rivendita dei medesimi… Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello in virtù del quale, in tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia con ordinanza del 6 luglio 2006, in cause C-18/05 e C-1155/05, si applica esclusivamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati per l’esercizio di un’attività esentata in forza di detto articolo, in quanto l’IVA versata in occasione dell’acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione, e non giustifica pertanto il rimborso dell’imposta versata per l’acquisto di beni o servizi destinati in modo esclusivo all’esercizio di un’attività esentata, ancorchè esclusi dal diritto a detrazione, non essendo il diritto al rimborso desumibile neppure dalla sentenza 25 giugno 1997, in causa C-45/95, con cui la Corte si è limitata ad accertare l’inadempimento della Repubblica Italiana agli obblighi derivanti dalla medesima disposizione, senza avallare un’interpretazione diversa da quella successivamente fornita con la predetta ordinanza (Cass. S.U., nn. 20752 del 2008, 27207 del 2009, 355 del 2010)”, Cass. 20.5.2011, n. 11237.

Il motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.

2.2. – Nelle forme del secondo motivo di ricorso la Cooperativa di Locoro-tondo ripropone la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, comma 5, nella parte in cui prevede la detraibili-tà dell’imposta soltanto in relazione ai beni non ammortizzabili (e ad alcune categorie di servizi).

La censura appare innanzitutto proposta in modo incompleto, perchè non illustra le ragioni che inducono a sospettare di incostituzionalità la disciplina indicata in relazione a specifici principi e norme della Costituzione, che la contribuente si limita ad elencare.

La questione, comunque, risulta manifestamente infondata, perchè occorre ancora ricordare come il legislatore abbia previsto che le imprese le quali si trovano nelle condizioni dell’odierna ricorrente (produttori agricoli) possano scegliere il regime di imposizione ordinario oppure quello speciale, in considerazione della propria soggettiva convenienza. Non vi è quindi spazio per affermare l’illegittimità costituzionale di una disciplina impositiva cui la parte ha liberamente scelto di essere sottoposta, nulla impedendole di optare per la disciplina impositiva ordinaria.

In conseguenza, il secondo motivo di ricorso deve essere anch’esso respinto, le spese e quanto sia in disposto, seguo le soccombenze.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla Cantina Sociale Cooperativa di Locorotondo a r.l., e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente Società, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 22 ottobre 2019

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