Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26917 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 18000/2014 proposto da:

C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario Stevanato e Claudio Lucisano con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma via Crescenzio n. 91.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto sezione staccata di Verona n. 482/15/14 depositata il 17/03/2014.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella camera di consiglio del 30/04/2019

RILEVATO

II contribuente C.F. proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Regionale Tributaria del Veneto n. 482/15/14, depositata il 17/03/2014. La vicenda scaturisce dalla notifica di quattro avvisi di accertamento con cui l’Ufficio contestava al C., per ciascun anno dal 2003 al 2006, maggiori redditi imponibili ai fini IRPEF, derivanti da disponibilità finanziarie detenute all’estero.

Con distinti ricorsi il contribuente adiva la CTP di Verona che, riunitili, li rigettava. L’appello alla CTR non aveva esito diverso.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

Nel corso del giudizio, con nota del 26.06.2018, l’Avvocatura erariale chiedeva presentava istanza di cessazione della materia del contendere, essendo stata definita dal contribuente la controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, con compensazione delle spese. In particolare, veniva prodotta la nota della Direzione Provinciale di Verona attestante la regolare definizione della procedura.

Con nota, in data 10 luglio 2018, il contribuente in ragione dell’avvenuta definizione della suindicata procedura, presentava atto di rinuncia al ricorso. Va pertanto dichiarato estinto il giudizio per rinuncia D.L. n. 50 del 2011, ex art. 11, con compensazione delle spese tra le partito.

Si dà atto che non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” ai sensi della pronuncia di questa Corte n. 25485/2018.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso D.L. n. 50 del 2011, ex art. 11. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 22 ottobre 2019

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