LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 17718/2016 proposto da:
P.C. rappresentato e difeso dall’avv.to Tullio Elefante con domicilio eletto presso il suo studio in Roma via Cardinal del Luca n. 10;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12.
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 104/32/2016 depositata il 08/01/2016.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella camera di consiglio del 30/04/2019.
RILEVATO
Il contribuente P.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 104/32/16 depositata in data 8/01/2016, che aveva respinto il suo appello confermando interamente la decisione della CTP di Caserta.
Non ha resisti con controricorso l’Agenzia delle Entrate che si è costituita al solo scopo di partecipare eventualmente all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c..
CONSIDERATO
Nel corso del giudizio, il contribuente in data 14.5.2018, comunicava che la CTR della Campania, con sentenza n. 17718/2016, non impugnata, aveva revocato la decisione n. 104/32/2016, oggetto del presente giudizio. Conseguentemente, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Il ricorso va, per le circostanze suindicate, dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese per non aver svolto l’istante attività defensionale.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” ai sensi della pronuncia di questa Corte n. 31732/2018.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 aprile 2019.
Depositato in cancelleria il 22 ottobre 2019