Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26919 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 1225/2017 proposto da:

“Immobiliare Gargano di d.P.F. e M. s.a.s. ”

rappresentata e difesa dalli avv.to Gaetano de Perna con domicilio eletto in Foggia via Piave n. 10;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia sezione staccata di Foggia n. 1339/27/2016 depositata il 27/05/2016.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella camera di consiglio del 30/04/2019.

RILEVATO

La società Immobiliare Gargano proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia sezione di Foggia n. 1339/2016 depositata i 27/05/2016, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate riformando interamente la sentenza della CTP di Foggia.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

Nel corso del giudizio, con nota del 17/08/18, l’Avvocatura erariale trasmetteva la missiva della Direzione Provinciale di Foggia dell’Agenzia delle Entrate, con cui la stessa comunicava che parte ricorrente aveva perfezionato la procedura di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, con integrale pagamento di quanto dovuto. Su tale premessa chiedeva l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.

Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per l’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

Non sussistono i presupposti per il versamento del “doppio contributo” come statuito da questa Corte con la Ordinanza n. 25485/2018.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2011, art. 11. Spese interamente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 22 ottobre 2019

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