Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26920 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 17611/2010:

“La Contrada della Torre” rappresentato, e difeso, dall’Avv.ti S.

Petrecca e R. Nicastro con domicilio eletto presso lo studio “Di Tanno e Associatì in Roma via G. Paisiello 426/C7D;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 38/08/ 2009 depositata il 19/05/2009 Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella camera di consiglio del 14/05/2019

CONSIDERATO

che:

La “Contrada della Torra”, con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Toscana n. 38/08/09 depositata il 10/05/2009, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio. La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione aveva contestato al sodalizio la mancata ritenuta, nell’anno d’imposta 1997, sul compenso corrisposto al fantino della contrada, con conseguente richiesta del tributo e delle relative sanzioni.

Non ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La ricorrente chiedeva, nel corso del giudizio, il rinvio dell’udienza del 28.10.2016, stante l’avvio della procedura di definizione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12.

La Corte, al fine dell’acquisizione della documentazione comprovante il perfezionamento della procedura, non presente negli atti, rinviava la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di acquisire la documentazione necessaria presso l’Agenzia delle Entrate, che, tramite l’Avvocatura Erariale, in data 16.10.2017, trasmetteva la nota della Direzione provinciale di Siena, attestante la definizione della procedura, con istanza di estinzione del giudizio.

CONSIDERATO

che:

Preso atto della suddetta comunicazione, va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi della L. n. 282 del 2002, art. 16, comma 8, richiamato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, con compensazione delle spese di lite ai sensi del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 46.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8;

Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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