Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26921 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 19113/2013 proposto da:

L.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Bizzarro con domicilio eletto in Capodrise (CE) via Dante Alighieri n. 37.

– Ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12.

– Controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 09/18/2013 depositata il 25/01/2013.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella Camera di consiglio del 14/05/2019.

RILEVATO

Il contribuente L.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 9/18/13 depositata in data 9/01/2013. La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento di maggiori imposte per IRPEF, IRAP, IVA, maggiori addizionali comunali e contributi INPS per l’anno 2004. La CTP di Caserta, adita, accoglieva solo parzialmente il ricorso/ per cui il contribuente proponeva appello, che la CTR respingeva con la decisione in esame.

Resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

Nel corso del giudizio, il contribuente in data 14.5.2018 comunicava la propria rinuncia al ricorso avendo avviata la procedura di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6. Con memoria del 5.9.2019, assolto l’integrale pagamento di quanto dovuto, chiedeva l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.

Pertanto, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, con compensazione delle spese di lite.

Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo”.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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