LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19774/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
V.U. (C. F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. PHILIP LAROMA JEZZI, con domicilio eletto in Firenze, Via Maggio n. 7;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 926/2017, depositata il 7 aprile 2017.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 maggio 2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.
RILEVATO
che:
Parte contribuente, già legale rappresentante del dell’associazione non riconosciuta Circolo MCL Libertas Quaracchi, ha impugnato l’avviso di accertamento in materia di PREU (prelievo erariale unico), dovuto dalla suddetta associazione per l’anno di imposta 2006, deducendo di essere cessato dalla carica di legale rappresentante della suddetta associazione non riconosciuta;
che la CTP di Firenze ha rigettato il ricorso e la CTR della Toscana, con sentenza in data 7 aprile 2017, ha accolto la domanda del contribuente, ritenendo che il contribuente avesse provato il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo dato la prova di essere cessato dalla carica e di avere dato idonea pubblicità alla suddetta circostanza, avendo compilato e trasmesso telematicamente il modello EAS in data 30.11.2009;
che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso il contribuente.
CONSIDERATO
che:
con il primo e unico motivo l’Ufficio ricorrente deduce violazione di legge in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, art. 1, commi 1, 2, 7, 8 (disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), nonchè in relazione agli artt. 36 c.c. e ss. ed all’art. 1396 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto portata a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate con mezzi idonei la cessazione del contribuente dalla carica di legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta debitrice, per effetto della trasmissione del modello EAS; deduce il ricorrente che l’onere informativo della cessazione della carica deve ritenersi assolto esclusivamente attraverso la comunicazione del modello AA 5/6 a termini del D.P.R. n. 605 del 1973, laddove il modello EAS ha la funzione di consentire agli enti associativi non societari di usufruire di agevolazioni fiscali in materia di quote, contributi e corrispettivi dell’associazione; rileva, inoltre, l’Ufficio ricorrente come tale modello sia stato indirizzato all’Agenzia delle Entrate e non alla ricorre Agenzia delle Dogane e che, in ogni caso, la comunicazione prenderebbe data dal momento in cui la stessa è stata inoltrata; non potrebbe, quindi, fare stato del periodo precedente, laddove nella specie l’anno di imposta in contestazione è precedente la comunicazione della cessazione della carica;
che il motivo è fondato dovendosi considerare come in tema di associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38 c.c., in aggiunta a quella costituita dal fondo comune, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente collettivo (non societario) con le esigenze di tutela dei creditori e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale (Cass., Sez. III, 17 gennaio 2008, n. 858);
che questo principio assume valore ancora più pregnante in materia di debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma ex lege all’atto del verificarsi del relativo presupposto; ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione di garante del legale rappresentante non occorre, pertanto, la prova di una effettiva attività gestoria svolta dal legale rappresentante, ma è sufficiente il solo fatto di rivestire tale carica, fermo restando che il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Cass., Sez. V, 12 marzo 2007, n. 5746; conf. Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2019, n. 1602; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2018, n. 25650);
che, pertanto, si presume che il legale rappresentante assuma il ruolo di garante ex lege dei debiti tributari dell’associazione da lui rappresentata, sorti nei periodi di imposta in cui egli risulti esserne stato rappresentante, salvo che questi dimostri la intervenuta cessazione dalla carica;
che la cessazione dalla carica di legale rappresentante, per essere opponibile all’amministrazione finanziaria, in assenza di un regime di pubblicità degli eventi che vengano a colpire l’associazione medesima, deve essere portata a conoscenza dell’amministrazione finanziaria con mezzi idonei;
che non può costituire mezzo idoneo la trasmissione in via telematica del modello EAS, secondo quanto previsto dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 30, convertito con L. 28 gennaio 2009, n. 2, posto che la suddetta disposizione ha la funzione di consentire, a fronte degli opportuni controlli, il riconoscimento della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi dell’associazione non riconosciuta (la quale abbia i requisiti per poter usufruire di tale esenzione);
che, diversamente, rileva nel caso di specie il D.P.R. n. 605 del 1973, art. 1, in tema di anagrafe tributaria, ove prevede che “l’anagrafe tributaria raccoglie e ordina (…) i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonchè i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari”; così come rileva il D.P.R., art. 2, ult. cit., ove dispone che “sono iscritte all’anagrafe tributaria (…) le associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell’art. 1”; nonchè ancora il D.P.R. cit., art. 7, comma 6, ove prevede che “i rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche (…) devono comunicare all’anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l’avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione”;
che da tali disposizioni deve trarsi la conclusione che i dati e le notizie che riguardino anche associazioni non riconosciute sono raccolti e ordinati su scala nazionale nella Anagrafe tributaria quale banca dati a disposizione di tutte le amministrazioni finanziarie, nella quale vanno a confluire tutte le informazioni rilevanti ai fini della capacità contributiva;
che questa funzione di banca dati, relativa ai dati essenziali che riguardino i contribuenti ai fini della determinazione della capacità contributiva, è stata ulteriormente ribadita in forza del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 4, conv. con L. 4 agosto 2006, n. 248 e dal D.L. 6 dicembre 2011, art. 11, conv. con L. 22 dicembre 2014, n. 214, con l’imposizione anche agli intermediari finanziari della comunicazione delle movimentazioni dei rapporti di cui al D.P.R. n. 605 del 1973, art. 7, comma 6;
che costituisce, pertanto, mezzo idoneo a rendere opponibile all’amministrazione finanziaria la cessazione dalla carica di legale rappresentante di una associazione non riconosciuta la comunicazione di tale evento all’anagrafe tributaria a termini del D.P.R. n. 605 del 1973, artt. 1,2 e 7;
che la sentenza impugnata non ha considerato rilevante tale circostanza, il cui onere della prova incombeva sul contribuente, il quale avrebbe dovuto, in ogni caso, provare l’avvenuta comunicazione dell’evento in epoca precedente al sorgere dell’obbligazione tributaria per l’anno di imposta 2006;
che, in assenza della comunicazione all’anagrafe tributaria dell’intervenuta cessazione dalla carica di legale rappresentante, permane per l’anno di imposta oggetto di causa la responsabilità ex lege del controricorrente per i debiti dell’associazione non riconosciuta da lui rappresentata;
che la sentenza impugnata non si è attenuta al suddetto principio di diritto;
che il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata senza rinvio, rigettandosi la domanda proposta dal contribuente non essendo necessari ulteriori accertamenti;
che sussistono giusti motivi, data la particolarità della questione, per compensare le spese di entrambe le fasi del giudizio di merito, laddove le spese del giudizio di legittimità sono soggette al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di V.U.; dichiara compensate le spese dei due gradi del giudizio di merito; condanna V.U. al pagamento delle spese nei confronti dell’AGENZIA DELLE DOGANE E DEL MONOPOLI, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019