Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26925 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27637/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA DOGANALE AERODOGANA SRL (C.F.

*****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ALBERTO GHELFI, con domicilio eletto in Bologna, Via Signata, 340;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, n. 2472/2017, depositata il 11 settembre 2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 maggio 2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RILEVATO

Che:

La contribuente CAD AERODOGANA SRL, rappresentante indiretto dell’importatore in regime di domiciliazione doganale, ha impugnato diversi avvisi di rettifica di accertamento relativi a importazioni di fotocamere digitali, nel periodo settembre 2008/novembre 2009 con voce doganale ***** – in relazione alle quali era stato rettificato il valore di transazione quanto alla qualità della merce e (soprattutto) quanto al valore, causa il fatto che era risultata da parte dell’importatore la corresponsione di ulteriori costi per servizi, con conseguente sottofatturazione ai fini del valore dichiarato in dogana – ritenendo la contribuente di non essere responsabile, sul presupposto che (per quello che rileva in questa sede) i comportamenti sarebbero stati ascrivibili unicamente alla condotta dell’importatore;

La CTP di Bologna ha rigettato i ricorsi e la CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza in data 11 settembre 2017, ha accolto i ricorsi annullando gli avvisi, evidenziando che:

– il contribuente, ove si sia avvalso della procedura di domiciliazione di cui al Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 (CDC), art. 76, con conseguente presentazione della dichiarazione semplificata di cui al Reg. (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454 (DAC), art. 253, par. 3, non ha l’onere di agire in regime di rappresentanza indiretta e può agire anche in regime di rappresentanza diretta;

– il contribuente, pur avendo indicato nella casella ***** il codice ***** relativo alla rappresentanza indiretta, ha successivamente dichiarato, nei successivi verbali che precedevano l’emissione degli avvisi di accertamento, di agire in nome e per conto dell’importatore GALAXIA SRL;

– pertanto, non sussiste la responsabilità solidale del contribuente a termini dell’art. 201, par. 3, Reg. (CEE) n. 2913/1992 trattandosi di rappresentante diretto dell’importatore;

che propone ricorso l’Ufficio affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso parte contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione al Reg. (CEE) n. 2913 del 1992, artt. 5 e 201, del Reg. (CEE) n. 2454 del 1993, art. 199 e degli artt. 1387 c.c. e ss., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il contribuente si sia avvalso del regime della rappresentanza diretta, laddove nella dichiarazione doganale aveva indicato nella casella ***** il codice *****, rivelativo di una dichiarazione in regime di rappresentanza diretta; ritiene il ricorrente irrilevante che parte contribuente abbia sottoscritto i verbali di contestazione in nome e per conto dell’importatore, non potendosi disconoscere il contenuto delle dichiarazioni doganali in forza di elementi testuali ricavabili da atti successivi; rileva, inoltre, che il ricorso del contribuente alla procedura semplificata assoggetti l’intermediario al regime della rappresentanza indiretta; rileva, infine, l’Ufficio ricorrente come la sentenza abbia violato anche la disposizione di diritto interno di cui agli artt. 1387 c.c., e ss., non avendo verificato in concreto l’esistenza di una valida procura rilasciata da parte dell’importatore;

che il motivo non attiene alla statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il rappresentante doganale che si avvalga della procedura semplificata in regime di domiciliazione non debba necessariamente optare, secondo una lettura riduttiva del Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 76, per il regime di rappresentanza indiretta, potendo operare anche in rappresentanza diretta; tanto che parte ricorrente non censura, quanto al parametro normativo, il suddetto Reg. (CEE) n. 2913 del 1992 (CDC), art. 76, che riguarda la procedura semplificata di domiciliazione, nè le specifiche disposizioni di cui al Reg. (CEE) n. 2454 del 1993 (DAC), art. 253, par. 3 e 4, artt. 263 e 283, benchè fugacemente accenni (senza ulteriormente approfondimenti) al fatto che “se avesse voluto operare con le modalità della rappresentanza diretta avrebbe dovuto sbrigare le formalità doganali (…) ricorrendo alla procedura ordinaria”;

che il motivo concerne, la possibilità per il dichiarante di avvalersi in concreto (nella specie) della rappresentanza diretta, in considerazione del fatto che il Reg. (CEE) n. 2454 del 1993, art. 199, n. 1, primo trattino, stabilisce che la presentazione presso un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante comporti assunzione di responsabilità in ordine all’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione, “ivi compresa anche l’indicazione delle modalità di rappresentanza” (pag. 7 ricorso); dichiarazione che è stata desunta (rectius, eterointegrata) dal giudice di appello, come statuito nella sentenza impugnata, in virtù delle successive precisazioni fornite dalla contribuente “in nome e per conto della ditta importatrice Galaxia SRL nei processi verbali che precedevano l’emissione degli avvisi di accertamento”;

che, pertanto, la censura riguarda il corretto utilizzo da parte del giudice di appello sia della disciplina unionale che impone la verifica della spendita del nome da parte del rappresentante (Reg. (CEE) n. 2913/del 1992, art. 5 e Reg. (CEE) n. 2454 del 1993, art. 199), sia della disciplina interna in tema di verifica dei presupposti per l’esercizio dei poteri di rappresentanza, previa verifica dell’esistenza di valida procura (art. 1387 c.c., e ss.);

che la censura è fondata, in considerazione del fatto che presupposto per l’assunzione della qualità di rappresentante diretto dell’importatore – quando il rappresentante agisca in nome e per conto dell’importatore – è che il rappresentante dichiari di agire per la persona rappresentata e che sia fornito di valida procura ex art. 1387 c.c., la quale gli consenta di disporre del potere di rappresentanza (Reg. (CEE) n. 2913 del 1992, art. 5, par. 4), verifica che può essere compiuta dall’autorità doganale e che va effettuata dal giudice, in caso di contestazione;

che la sentenza impugnata non ha verificato che, al momento in cui la dichiarazione di spendita del nome veniva resa dal dichiarante (“nei processi verbali che precedevano l’emissione degli avvisi di accertamento”), questi ne avesse i poteri a termini dell’art. 199 DAC e dell’art. 1387 c.c. e fosse munito di valida procura;

che il ricorso va accolto, non essendosi la sentenza attenuta al suddetto principio di diritto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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