LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI M. Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 25261/14, proposto da:
M.P., elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Liegi n. 42, presso lo studio dell’avv.to Aloiso Roberto G., che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Roma n. 1453/14, depositata 15/04/2014 e non notificata;
udita la relazione del consigliere Rosita D’Angiolella all’udienza del 27 giugno 2109.
CONSIDERATO
Che:
La presente controversia trae origine da un avviso di mora emesso, nei confronti di M.P., dall’Ufficio Imposte Dirette di Roma, consequenziale a due avvisi di accertamento sintetici, per gli anni 1977-1978, ai fini di Irpef ed Ilor. La contribuente ricorreva avverso tale avviso di mora, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento ed, in ogni caso, di aver definito quegli anni con la procedura di condono di definizione automatica, ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, art. 19, conv. in L. n. 516 del 1982. I primi giudici, respingevano il ricorso della contribuente, ritenendo, quanto alla domanda di condono, che essa era invalida, in quanto priva della richiesta di definizione automatica per l’anno 1981. Anche la Commissione Tributaria di secondo grado respingeva il ricorso di M.P., che, dunque, proponeva ricorso innanzi alla Commissione Centrale richiedendo l’annullamento degli avvisi di accertamento perchè mai notificati ed il riconoscimento della validità del condono. La Commissione Centrale, con la sentenza in epigrafe, rigettava il ricorso e confermava la decisione dei giudici di secondo grado ritenendo che la ratio del D.L. cit., art. 19, è quella di far si che, per poter usufruire della definizione automatica, il condono debba comprendere, a pena di nullità, tutti gli anni e tutte le relative imposte del reddito.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, depositando atto al fine della partecipazione alla discussione in udienza.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..
RITENUTO
Che:
1. Col primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la violazione e falsa applicazione del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 19, commi 3 e 5, conv. L. 7 agosto 1982, n. 516, per non aver la Commissione Centrale considerato che la dichiarazione per l’anno 1981 era del tutto irrilevante ai fini del perfezionarsi del condono, dato che il reddito della contribuente era al di sotto del limite per il quale scattava l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, così come peraltro precisato nella dichiarazione integrativa.
2. Col secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto relative alla validità della dichiarazione integrativa, con riferimento alla risoluzione ministeriale 21 luglio 1987 prot. 540879, nonchè alla circolare ministeriale dell’8.11.1982 n. 46 che chiariscono che qualora la volontà perseguita dal contribuente sia manifestamente conoscibile, l’Ufficio può rimuovere l’errore materiale.
3. Col terzo motivo, lamenta la violazione del diritto di difesa e dell’obbligo dell’Amministrazione alla specifica emanazione di un provvedimento reiettivo della domanda di condono, con indicazione della Commissione Tributaria competente a giudicare.
4. Col quarto motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme regolanti il procedimento amministrativo ed in particolare del principio di collaborazione e buona fede tra contribuente e Amministrazione finanziaria, con riferimento allo Statuto dei diritti del contribuente, L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, nonchè agli artt. 2 e 97 Cost..
5. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Essi sono infondati.
6. Il D.L. n. 429 del 1982, art. 19 – che prevede “Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria” – consentiva ai contribuenti di richiedere la definizione dei periodi d’imposta, relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione era scaduto anteriormente al 1 agosto 1982 e non era stato notificato avviso di accertamento, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa dei redditi che includesse tutti i periodi d’imposta e tutte le imposte. Condizioni poste dallo stesso articolo, commi nn. 3 e 5 per il godimento del beneficio da parte delle persone fisiche erano, rispettivamente, che “per ciascun periodo d’imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno lire 50.000" e che, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, relativamente ai periodi d’imposta ” per i quali (…) hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa deve recare l’impegno a versare lire 500,000 per ciascuno dei periodi stessi.”.
La norma in commento, disciplinava, dunque, diversamente due distinte situazioni in dipendenza della presentazione o meno della dichiarazione dei redditi.
7. Nella specie, è pacifico ed è accertato nella gravata sentenza, che la contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione per l’anno 1981, sicchè, in relazione a quanto prevedeva il comma 5 della norma citata, era suo obbligo corrispondere, ai fini della definizione tombale, l’importo di L. 500.000. Ad una diversa conclusione non può giungersi essendo evidente che l’assunto della ricorrente – secondo cui, non avendo superato i limiti reddituali che avrebbero imposto la dichiarazione, non poteva ravvisarsi nel suo comportamento omissivo la violazione di quell’obbligo al quale faceva riferimento cit. D.L., art. 19, comma 5 – contrasta con il tenore letterale della norma, in quanto non tiene conto che nella disposizione di cui al comma 5, rilevava il fatto oggettivo dell’omessa presentazione, non essendovi in essa alcun riferimento ai motivi dell’omissione (cfr. Cass. Sez. 5, 04/07/2003 n. 10601, Rv. 564818-01; Sez. 5, 29/05/2006 n. 12784, Rv. 590722 – 01). Inoltre, come è stato soggiunto dalla giurisprudenza richiamata – che per quanto risalente, non risulta contrastata – la cit. L., art. 19, comma 5, “era del tutto coerente con lo scopo del beneficio, con il quale era data facoltà al contribuente di utilizzare la dichiarazione integrativa al fine di evitare l’insorgere della controversia tributaria, ovvero di definirla, sulla base del mero dato oggettivo consistente, alternativamente, nella dichiarazione di un determinato imponibile ovvero nella mancanza della dichiarazione “.
8. Con riguardo alla doglianza proposta con il terzo motivo di gravame, essa si disvela infondata considerando che non è rinvenibile alcuna disposizione legislativa che preveda l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria, correlato al diritto di difesa del contribuente, all’emanazione di un provvedimento reiettivo della domanda di condono. Proprio in tema di condono, è stato recentemente affermato da questa Corte che “il diniego di condono per mancato integrale versamento delle somme dovute non deve essere comunicato dall’Ufficio al contribuente, poichè tale obbligo non è previsto nè dalla L. n. 289 del 2002, nè dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 2”. (cfr., Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27890 del 31/10/2018, Rv. 651096-02).
9. Con riguardo al quarto motivo di ricorso, col quale la ricorrente denuncia la violazione del diritto di difesa, delle norme sul procedimento amministrativo, dei principi di leale collaborazione tra contribuente ed Amministrazione per non aver l’Amministrazione comunicato al contribuente che la sua richiesta di condono doveva comprendere anche l’anno 1981, tale mancata comunicazione al contribuente da parte dell’Ufficio non può considerarsi illegittima – sì da invalidare gli atti impositivi ed il conseguenziale avviso di mora – proprio in quanto il contribuente può sempre far valere tutte le ragioni, per le quali ritenga di avere diritto di accedere al condono, nel successivo giudizio di impugnazione dell’avviso di mora (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14878 del 20/07/2016, Rv. 640665-01, che, nel ribadire che l’Ufficio non è tenuto ad adottare un provvedimento esplicito di diniego qualora ritenga l’istanza invalida, potendo procedere, in forza dell’atto impositivo, all’iscrizione a ruolo e alla notifica della relativa cartella di pagamento, da intendersi come implicito diniego di ammissione al beneficio, ha escluso il pregiudizio del diritto di difesa del contribuente sul rilievo che questi può sempre far valere le sue ragioni nel successivo giudizio di impugnazione; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 19576 del 24/07/2018, Rv. 64988701).
10. Le sue esposte considerazioni spiegano, dunque, l’infondatezza del ricorso.
11. Nulla si provvede in ordine alle spese del presente giudizio non avendo svolto l’Amministrazione finanziaria attività difensiva.
12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 27 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019