LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI M. Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 27786/14, proposto da:
G.A.A., rappresentato e difeso dall’avv.to Brandi Cordasco Salmena Giovanni, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via del Vicinale n. 3, presso lo studio dell’avv.to Mosca Pasquale, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 179/01/14 depositata il 25/03/2014 e non notificata;
udita la relazione del consigliere Rosita D’Angiolella all’udienza del 27 giugno 2109.
RITENUTO
Che:
G.A.A. impugnava, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Matera, la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti, dell’importo di Euro 266.701,78, a seguito di iscrizione a ruolo, per mancata impugnativa dell’avviso di accertamento presupposto. La Commissione Provinciale di Matera, con sentenza del 5 dicembre 2010, rigettava il ricorso rilevando che dalla documentazione versata in atti tutti e sei gli atti impositivi, presupposti alla cartella, risultavano regolarmente notificati in data 8/10/2010 e divenuti definitivi in quanto non impugnati. Nel motivare il rigetto del ricorso, la Commissione provinciale, riteneva, relativamente all’eccepito vizio di motivazione, che la cartella di pagamento, sindacabile solo per vizi propri, conteneva tutti gli elementi necessari per consentire al contribuente di esercitare la propria difesa.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata (di seguito, per brevità CTR) che, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello. I giudici di secondo grado confermavano la decisione dei primi giudici circa la validità della cartella esattoriale impugnata, ribadendo che il contribuente, pur impugnando una cartella esattoriale, non aveva dedotto vizi propri della cartella stessa ma vizi dei riguardanti il merito della pretesa tributaria, nonchè, richiamandosi alla sentenza d questa Corte n. 8704 del 10 aprile 2013, ribadiva che la cartella di pagamento può essere contestata innanzi agli organi del contezioso tributario solo per vizi propri e non già per vizi dell’avviso presupposto.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il contribuente.
L’Agenzia delle Entrate rimane intimata, depositando atto al solo fine della partecipazione all’udienza discussione.
CONSIDERATO
Che:
1. Il ricorrente, propone quattro motivi di ricorso, che qui si riportano in sintesi: 1) “Violazione del diritto difesa”, per l’omessa comunicazione alle parti dell’avviso di trattazione di udienza del 7.2.2014 innanzi alla CTR della Basilicata; 2) “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto” in quanto non sarebbe stato “messo in grado di comprendere come sia stato liquidato l’ammontare della pretesa”; 3) “Nullità della sentenza e del procedimento”, per omissione di pronuncia, ultrapetizione ed extrapetizione; 4) “Omessa motivazione insufficiente motivazione circa la valutazione delle prove ed il punto decisivo della controversia”, riguardante la mancata sottoscrizione dell’atto impositivo, la mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento e l’insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento opposta.
2. I quattro motivi, che non enunciano a quale delle ipotesi d’impugnazione di cui all’art. 360 c.p.c. sono collegati, espongono una serie di censure, per lo più inestricabili e che, peraltro, per una parte riguardano gli avvisi di accertamento presupposti alla cartella di pagamento che il ricorrente ha impugnato nel giudizio di merito.
3. Procedendo all’esame di ciascuna di essi, il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell’omessa comunicazione dell’avviso di trattazione di udienza del 07.02.2014 innanzi alla CTR, è manifestamente infondato, in quanto totalmente smentito dalle risultanze degli atti. Ed infatti, la consultazione del fascicolo di merito (essendo stato denunciato un error in procedendo, questa Corte è anche giudice del fatto e, come tale, ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa) ha consentito di verificare che la CTR ha proceduto a regolare avviso dell’udienza di trattazione, ai sensi del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31, con comunicazione al ricorrente G.A.A., presso l’indirizzo PEC dell’avv.to Truncellito Pasqualino (ptruncellitolegalmail.it), difensore del ricorrente nel giudizio di secondo grado (v. epigrafe della sentenza impugnata); a fugare ogni dubbio sull’effettività della conoscenza della comunicazione dell’avviso di udienza, v’è agli atti la “ricevuta di avvenuta consegna”, che attesta che, il giorno 7/01/2014, alle ore 6:29:14, il messaggio relativo all’avviso di trattazione via PEC è stato consegnato a (ptruncellitolegalmail.it).
4. Il secondo ed il terzo motivo, oltre a peccare di manifesta genericità, non riuscendosi a comprendere quale sarebbe la norma violata che determinerebbe la pretesa nullità della sentenza, risultano comunque inammissibili anche perchè, come già affermato dai giudici di merito, nel processo tributario la cartella di pagamento può essere impugnata per vizi suoi propri e non per quelli che attendono l’accertamento fiscale, salvo che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella, il che non è nella specie (cfr. Sez. 5, n. del 2017, Rv 64410201; Sez. 6 -5, n. 4818 del 11/03/2015, Rv. 634696 – 01).
5. Il quarto motivo di ricorso pure è inammissibile.
Come evidente dal titolo del motivo, pur non essendo indicata la corrispondente ipotesi normativa di cui dall’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente deduce la omessa motivazione “circa la valutazione delle prove e su un punto decisivo della controversia”. Il motivo in esame, nelle sue complessive doglianze, è inammissibile per più motivi. In primo luogo, perchè non spiega, nè tanto meno accenna, quale sarebbe stato il fatto decisivo che, se considerato, avrebbe portato ad un diverso esito della controversia; in secondo luogo, perchè nel richiamare la mancata sottoscrizione, la mancata indicazione del responsabile del procedimento nonchè il difetto di motivazione dell’atto impositivo, pone censure che riguardano la violazione di legge e non il vizio denunciato di omessa motivazione; in terzo luogo, perchè le ragioni della decisione sono state valorizzate nella gravata sentenza attraverso il richiamo specifico della decisione dei primi giudici sulla regolarità formale dell’atto presupposto e sulla congruità della motivazione, sulla documentazione prodotta a sostegno, nonchè col richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in tema di impugnazione della cartella di pagamento, su tutte tali questioni.
6. Il ricorso va, dunque, rigettato. Nulla si provvede in ordine alle spese del presente giudizio, per mancanza di attività difensiva della parte intimata.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della V Sezione Civile, il 27 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019