Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26940 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6261/2017 R.G. proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in Roma, via P. Della Valle n. 4, presso lo studio dell’avv. Tuccillo Mario, rappresentato e difeso dall’avv. Tundo Antonio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (già Equitalia Sud s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Maggi Paolo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 7641/16 della Commissione tributaria regionale della Campania – Napoli 8, depositata in data 1 settembre 2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2019 dal Consigliere Fraulini Paolo.

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Campania in Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di iscrizione ipotecaria n. ***** per Euro 1.732.498,17, notificato da Equitalia Sud. s.p.a. a T.G. in relazione alle cartelle esattoriali ***** e ***** inerenti a Iva e Irpef per gli anni di imposta 2008 e 2009, respingendo le domande risarcitorie proposte dal contribuente.

2. Il giudice di appello: a) ha rilevato che il ricorso introduttivo doveva ritenersi tempestivamente proposto, sia perchè la copia depositata in primo grado, sebbene incompleta, consentiva di ricavare la data della notificazione (e quindi di accertare la tempestività del ricorso); sia perchè dalla certificazione di Poste Italiane s.p.a., prodotta in appello dal contribuente, si evinceva in ogni caso la tempestività dell’impugnazione; b) ha ritenuto che il preavviso di iscrizione ipotecaria andava annullato, in quanto le due cartelle esattoriali che ne costituivano il presupposto erano state irritualmente notificate al T.. Invero, la notifica era avvenuta a mezzo posta ma, essendo stato l’atto consegnato a persona diversa dal destinatario (la moglie legalmente separata), non era stata effettuata la spedizione della successiva raccomandata al destinatario contenente l’avviso dell’avvenuta consegna; c) ha pertanto annullato le retate di notifica degli avvisi di accertamento esecutivi ***** e ***** indicati nel preavviso di iscrizione ipotecaria; d) ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno da illegittima iscrizione ipotecaria formulata dal T., sia perchè ha ritenuto di non avere giurisdizione sul punto, sia perchè l’ha giudicata tardivamente proposta in appello; e) ha dichiarato insussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento danni per lite temeraria, proposta dal contribuente; f) ha compensato le spese del giudizio di appello.

3. Per la cassazione della citata sentenza Gaetano T. ha proposto ricorso per tre motivi, resistito da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (già Equitalia Sud s.p.a.) con controricorso.

4. Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (già Equitalia Sud s.p.a.) ha a sua volta proposto successivo, da qualificarsi quindi come incidentale rispetto al primo, avverso la stessa sentenza per un motivo, resistito da T.G. con controricorso.

5. Il T. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto da T.G. lamenta:

a. Primo motivo “Violazione del procedimento, omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” deducendo che la sentenza ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di annullamento delle cartelle esattoriali impugnate, in quanto decorsi i termini decadenziali; questioni oggetto di specifiche domande formulate nel ricorso di primo grado e reiterate in appello.

b. Secondo motivo “Violazione dell’art. 96 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 del in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” deducendo che la sentenza ha respinto la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria senza motivazione, non essendo quella resa riconoscibile come tale.

c. Terzo motivo “Violazione dell’art. 91 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” deducendo l’erroneità della compensazione delle spese di lite di secondo grado, non sussistendo affatto l’affermata reciprocità della soccombenza tra le parti.

2. Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. argomenta nel controricorso l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto nel merito.

3. Il ricorso proposto da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” deducendo che la sentenza ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata dalla ricorrente in appello, secondo cui la sentenza di primo grado era perfettamente corretta nell’aver ritenuto inammissibile il ricorso del contribuente per tardività.

4. T.G. argomenta nel controricorso l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto nel merito.

5. Il ricorso proposto da T.G. va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

a. Il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza di appello, nel riassumere lo svolgimento del processo, non riporta in alcun modo le conclusioni delle parti formulate sia in primo grado che in appello. Dal riscontro diretto degli atti, cui questa Corte è legittimata dalla deduzione di un error in procedendo, si evince che il contribuente, a pag. 9 del ricorso di primo grado, aveva domandato l’annullamento delle cartelle di pagamento ***** e ***** e della collegata comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria. Tale circostanza è peraltro ammessa dalla stessa Equitalia, che introduce in proposito la diversa questione della legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, ma non contesta l’avvenuta formulazione della domanda. La sentenza di primo grado ha ritenuto tardivo il ricorso e si è dunque limitata a una pronuncia in rito. Con l’atto di appello il T. ha riproposto la domanda; ne dà atto la stessa Equitalia che, trascrivendo il terzo motivo di appello del T. (pag. 11 del ricorso successivo), riferisce che al giudice di secondo grado il contribuente aveva devoluto la domanda di accertamento dell’illegittimità dei due accertamenti n. ***** e n. *****, addirittura prospettando egli stesso la questione dell’eventuale non integrità del contraddittorio per essere stata esclusa dalla lite l’Agenzia delle Entrate. Da quanto riscontrato si evince che il giudice di secondo grado, una volta superata la questione della tardività del ricorso di primo grado, doveva affrontare in ordine logico prima la questione della completezza del contraddittorio, se del caso ordinandone l’integrazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, e poi, nel merito, decidere sulla validità dei due avvisi di accertamento ***** e *****, che costituivano il presupposto per il preavviso di iscrizione, la cui domanda era stata espressamente devoluta alla sua cognizione. Invece/la sentenza impugnata nulla dice sul tema dell’integrità del contraddittorio e si limita a rilevare l’irritualità della notificazione dei due avvisi, senza trarre da tale elemento alcuna conseguenza sul tema della loro validità. Ciò si evince con chiarezza non solo dalla parte motiva, ove è affrontata la sola questione della ritualità del procedimento notificatorio delle cartelle avvenuto a mezzo posta, ma anche dalla parte dispositiva, dove espressamente la CTR si limita ad annullare le sole relate di notifica dei due avvisi. Un tale provvedimento, tuttavia, appare del tutto eccentrico rispetto alla tipologia di provvedimenti adottabili dal giudice tributario. Invero la notificazione non è una domanda, ma uno strumento utilizzato dal diritto sostanziale e da quello processuale per portare l’oggetto di essa a legale conoscenza di un soggetto. Ne deriva che ogni vizio del procedimento di notificazione, se non sanabile, incide sul relativo atto che ne costituiva l’oggetto, minandone la validità. Ne consegue che il giudice che rilevi un’insanabile invalidità nella notificazione di un atto che costruisce il presupposto sostanziale della domanda che sta esaminando non può limitarsi ad annullare la notificazione dell’atto, ma deve immancabilmente stabilire la validità o meno dell’atto medesimo come conseguenza della rilevata invalidità della sua notificazione.

b. Il secondo motivo è parimenti fondato. La motivazione del rigetto della domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. si limita alla affermazione che “non (ne) sussistono i presupposti”. Tale affermazione, per la sua evidente laconicità, risulta del tutto apparente, non consentendo di comprendere in alcun modo da quali elementi processualmente utilizzabili il giudice di appello abbia tratto il convincimento dell’insussistenza dei presupposti costitutivi della relativa fattispecie.

c. Il terzo motivo è assorbito.

6. Il ricorso proposto da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. va respinto atteso che la lamentata omissione di motivazione sul punto della legittimità o meno della sentenza di primo grado non sussiste. Invero il giudice di secondo grado ha cassato la sentenza di prime cure rilevandone l’erroneità, sulla base di due distinte ragioni, entrambe chiaramente esplicitate: da un lato ha ritenuto che la copia notificata del ricorso introduttivo, depositata dal contribuente nella Segreteria della Commissione Provinciale a riprova della tempestività del ricorso, fosse sì incompleta, ma che le parti mancanti non fossero indispensabili ai fini dell’accertamento della tempestività, che già si poteva ritenere accertabile. Sotto altro e concorrente profilo ha ritenuto che la certificazione in appello depositata dal contribuente consentisse vieppiù di confortare la già rilevabile tempestività dell’impugnazione. In tale contesto, con ogni evidenza, il giudice di appello ha affrontato la questione della correttezza o meno della sentenza di primo grado, motivando la sua decisione di riforma. Così facendo la CTR ha evidentemente risolto la questione, con una motivazione riconoscibile come tale, non essendo certamente tenuta a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti negli atti a sostegno delle diverse tesi a confronto, sì che tali eventuali omissioni non possono certo essere sussunte nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ma, semmai, in quello di cui al n., 5 che, oltre e a non essere invocato nel ricorso, appare anche rispettato, stante i limiti che il controllo motivazionale in questa sede assume in esito alla riforma del 2012.

2. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Campania, in diversa composizione, che rinnoverà il giudizio in applicazione dei suesposti principi e regolerà altresì le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo del ricorso proposto da T.G.; dichiara assorbito il terzo motivo; rigetta il ricorso incidentale proposto da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti, e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Campania, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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