LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18710-2017 proposto da:
K.K.D.L.G.A., domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell’avvocato K.K.D.L.G.T., che lo rappresenta e difende;
– ricorrente principale e controricorrente –
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale e principale –
K.K.D.L.G.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè stesso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 23/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE:
1. Con ricorso del 23/1/2012 A. e K.K.d.l.G.T. proponevano ricorso alla Corte di appello di Perugia per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo L. n. 89 del 2001, ex art. 1-bis in relazione al giudizio possessorio r.g.n. 1122/2000 instaurato davanti al Tribunale di Civitavecchia ed ancora pendente al momento della proposizione del ricorso stesso.
La Corte di appello, con decreto n. 1077 del 23/2/2017, in accoglimento del ricorso condannava il Ministero convenuto al pagamento di Euro 4.458, oltre a interessi e spese legali, in favore di ciascuna parte ricorrente.
2. Contro il decreto ricorre per cassazione K.K.d.l.G.A..
L’intimato Ministero della Giustizia ha proposto controricorso nonchè ricorso incidentale nei confronti di K.K.d.l.G.A. e principale nei confronti di K.K.d.l.G.T..
A. e K.K.d.l.G.T. hanno a loro volta proposto controricorso al ricorso, rispettivamente incidentale e principale, del Ministero.
K.K.d.l.G.A. ha depositato memoria, una volta decorso il termine di cui all’art. 380-bis 1 c.p.c.
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso principale di K.K.d.l.G.A. è articolato in quattro motivi.
1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi:
a) Il primo motivo denuncia “omessa pronuncia su capo di domanda della parte, art. 112 c.p.c. (violazione art. 360 c.p.c., n. 4)”: il ricorrente, a differenza dell’altro ricorrente, aveva chiesto nell’atto introduttivo l’indennizzo del danno patrimoniale (“per non aver potuto locare l’immobile sottrattogli per oltre 10 anni” e per essere stato “costretto a difendersi dalle pretese tributarie”, il che aveva comportato anche un’iscrizione ipotecaria) e tuttavia la Corte di appello non aveva pronunciato alcunchè al riguardo, nè in motivazione nè nel dispositivo, così ponendo in essere una violazione dell’art. 112 c.p.c.
b) Con il secondo motivo, il ricorrente ripropone la medesima censura di cui al motivo precedente, riconducendola al vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
I motivi sono fondati. La Corte di appello, che pure richiama tra i criteri ai quali si atterrà in relazione alla liquidazione del danno quelli che concernono il danno patrimoniale (p. 3 del provvedimento impugnato), poi non si pronuncia sulla domanda di K.K.d.l.G.A. di liquidazione del danno patrimoniale, così violando il disposto di cui all’art. 112 c.p.c.
2. L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo – che denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., della tariffa professionale dei “Parametri del D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 e successivi decreti pari oggetto (n. 55 del 13/03/2014), violazione e falsa applicazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censurando l’erronea liquidazione delle spese di giudizio da parte della Corte di appello – e del quarto motivo, che ripropone la medesima doglianza, riconducendola al vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il ricorso principale di K.K.d.l.G.A. va pertanto accolto in relazione ai primi due motivi, assorbiti i restanti due.
II. Il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia, incidentale nei confronti di K.K.d.l.G.A. e principale nei confronti di K.K.d.l.G.T., si articola in un unico motivo, con cui si contesta violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello omesso di detrarre dal computo rilevante ai fini dalla liquidazione del danno da irragionevole durata del processo “le varie richieste di rinvio ingiustificatamente” formulate dalle parti nel processo presupposto, per un totale di circa 3 anni e 6 mesi.
Il motivo è fondato. La Corte di appello, che riassumendo i criteri di valutazione della ragionevole durata del processo ha precisato come dalla durata vadano detratti i periodi addebitabili al comportamento processuale delle parti, non ha poi considerato senza fornire argomenti al riguardo – alcuno dei rinvii specificamente indicati dal Ministero, riconoscendo la durata di 11 anni e 8 mesi e limitandosi a detrarre 3 anni, calcolando così una eccedenza pari a 8 anni e 11 mesi.
Il ricorso, incidentale e principale, del Ministero va quindi accolto.
III. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie i primi due motivi, assorbiti gli altri, del ricorso di K.K.d.l.G.A. e accoglie il ricorso del Ministero della Giustizia, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 14 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019