Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.26951 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26501-2015 proposto da:

M.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO FANTIN ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Roberto Sannibale in ROMA, VIALE di VILLA PAMPHILI 59;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA di PORDENONE, in persona del legale rappresentante pro tempore P.C., rappresentata e difesa dagli Avvocati ANDREA DE COL e ANDREA MANZI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ROMA, VIA CONFALONIERI 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 504/2015 della CORTE d’APPELLO di TRIESTE depositata l’11/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso, previa verifica della presenza in atti di copia della sentenza con relata di notifica, per il rigetto del ricorso;

uditi l’Avv. MASSIMO FANTIN per il ricorrente, e l’Avv. ANDREA MANZI per la controricorrente, che hanno rispettivamente concluso come in atti.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 13.4.2010 l’ing. M.C. conveniva in giudizio la PROVINCIA DI PORDENONE esponendo, tra l’altro: che la Provincia di Pordenone, con determinazione dirigenziale n. 2109/1999 e disciplinare d’incarico del 22.11.1999, aveva nominato l’attore quale “coordinatore della sicurezza per l’esecuzione delle opere” afferenti la realizzazione della propria sede istituzionale; che, introdotta dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 4, la figura del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione delle opere non aveva trovato, al tempo (1999), specifica previsione nelle tariffe professionali; che per le stazioni appaltanti, in caso di un appalto pubblico (L. n. 109 del 1994, art. 17, commi 14-bis, ter e quater nella formulazione vigente al 22.11.1999) sussisteva l’obbligo di fare riferimento, quanto al compenso, alla Tariffa Professionale di riferimento (L. n. 143 del 1949 per architetti e ingegneri); che, all’art. 1 del disciplinare del 22.11.1999, le parti contraenti avevano stimato l’onorario per la prestazione in L. 257.260.798 (oneri fiscali e previdenziali compresi); che, con D.M. 4 aprile 2001, ad incarico non ancora concluso, erano state modificate le Tariffe Professionali degli ingegneri, con previsione di onorari fissi e invariabili; che in data 3.9.2001, l’attore, essendo ancora in corso la propria prestazione professionale, aveva trasmesso alla convenuta i prospetti dei compensi a lui dovuti aggiornati in conformità alla nuova Tariffa; che in data 31.3.2008, invocando l’applicabilità del D.M. 4 aprile 2001, l’attore aveva chiesto alla convenuta la rideterminazione delle proprie competenze e spese per complessivi Euro 526.803,27; che dopo nuovo invito al pagamento, la Provincia di Pordenone, in data 26.1.2009, aveva avviato la verifica circa la corretta applicazione del D.M. 4 aprile 2001 e, successivamente, aveva comunicato di ritenere non ammissibile la rideterminazione dell’onorario ai sensi del citato D.M. del 2001.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Pordenone, la quale eccepiva che era stato pattuito un compenso fisso con il disciplinare d’incarico del 22.11.1999, che rinviava alla circolare n. 160/XV del CNI del 1997, senza previsione di clausole di rinegoziazione del rapporto o di rinvio alle Tariffe di riferimento alla data in cui i lavori erano stati effettuati.

Espletata CTU e prova testimoniale, con sentenza n. 912/2013, depositata in data 14.11.2013, il Tribunale di Pordenone aveva rigettato la domanda dell’attore, condannandolo al pagamento delle spese di lite e di CTU. In particolare, il Giudice di primo grado aveva ritenuto che le note con le quali l’Ing. M. aveva chiesto l’applicazione del D.M. del 2001 costituissero solo una proposta di modifica dell’originario disciplinare, non accettata dalla Provincia e che si applicassero le Tariffe in vigore al momento della conclusione dell’attività professionale.

Avverso detta sentenza proponeva appello l’attore. Si costituiva la Provincia di Pordenone chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza n. 504/2015, depositata in data 11.8.2015, la Corte d’Appello di Trieste rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione M.C. sulla base di un motivo, illustrato da memoria; resiste la Provincia di Pordenone con controricorso. La causa proviene dall’adunanza camerale del 6.3.2019.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta ex “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: (la) violazione o falsa applicazione della L. n. 109 del 1994, art. 17, comma 14-bis, ter e quater, nonchè della L. n. 143 del 1949, art. 2, comma 2 in relazione agli artt. 2233 e 1419 c.c.”. Il ricorrente deduce la violazione da parte della Corte di merito delle norme evocate, vigenti all’epoca del disciplinare perfezionatosi tra le parti, ed in particolare delle disposizioni della legge “Merloni”, che – nella versione dell’art. 17 vigente al 22.11.1999, per effetto delle emende apportate dalla L. n. 415 del 1998 – stabiliva che in materia di appalti pubblici: i corrispettivi per l’attività del coordinatore per la sicurezza sarebbero stati regolati da un successivo D.M. (che sarà il D.M. del 2001) del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici; fino all’emanazione del suddetto D.M. le stazioni appaltanti avrebbero dovuto applicare le Tariffe Professionali in vigore e per gli ingegneri la L. n. 143 del 1949; i corrispettivi così determinati venivano qualificati come minimi inderogabili, la cui violazione era sanzionata con previsione di nullità. Pertanto, il disciplinare del 22.11.1999 era ancorato alla Tariffa vigente all’epoca del suo perfezionamento (L. n. 143 del 1949) e, non essendo al tempo tabellata l’attività del coordinatore per la sicurezza, le parti, nell’applicare detta Tariffa, avevano fatto riferimento all’analogia, come previsto dalla L. n. 143 del 1949, art. 2, e ciò in conformità alle proposte applicative fornite dal CNI con la citata circolare 160/XV del 14.11.1997.

2. – Ciò premesso in sintesi, ritiene tuttavia questo Collegio, in via preliminare e dirimente, questo Collegio ritiene tuttavia che il ricorso principale sia improcedibile per la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 2/9/2015, non risulta però depositata copia autentica con la relazione di notificazione, avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello, senza però che sia stata versata in atti anche la relata di notifica (v. ricorso pag. 31), ed in particolare, ove la notifica fosse avvenuta a mezzo pec il messaggio di avvenuta ricezione con relativa attestazione di conformità.

Peraltro la copia autentica con relata di notifica non si rinviene nemmeno nella produzione di parte controricorrente, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Nè nella controversia può ritenersi che possa spiegare efficacia quanto alla correttezza del rilievo dell’improcedibilità, di cui alla proposta del relatore, quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8312/2019.

Tale decisione, sebbene riferita alla specifica ipotesi in cui la sentenza impugnata sia stata notificata a mezzo PEC, laddove nel caso in esame si riferisce in ricorso di una non meglio precisata, quanto alle modalità di esecuzione, notifica della sentenza gravata, anche laddove voglia reputarsi che nel caso in esame la notifica sia avvenuta a mezzo pec, ha, infatti, avuto modo di precisare (alla pag. 42, sub 2) che ai fini della procedibilità del ricorso si palesa comunque necessario il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio pec con annesse ricevute, ancorchè prive di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, posto che solo in tal caso è dato al ricorrente provvedere al deposito sino all’udienza dell’attestazione di conformità del messaggi cartacei.

Deve quindi reputarsi che il ricorso resti improcedibile laddove, pur essendosi depositata copia autentica della sentenza, che però si assume essere stata notificata, non siano stati tempestivamente depositati nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, anche i detti messaggi pec con annesse ricevute.

Nel caso in esame, come rilevato, risulta prodotta solo copia della sentenza d’appello, non rinvenendosi copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione a mezzo pec della stessa sentenza, nè nella produzione del ricorrente nè in quella di parte controricorrente. Laddove, come detto, la circostanza della carenza di una copia – non già soltanto autentica, ma soprattutto anche – notificata risulta dalla stessa nota di deposito della documentazione nella cancelleria di questa Corte, acquisita in copia dal Collegio, ove si menziona (contrariamente a quanto proclamato in ricorso) e si certifica (da parte della cancelleria) il deposito della sola copia autentica del provvedimento impugnato, ma non già della sua copia notificata, questa non risultandovi menzionata espressamente (in tal senso Cass. n. 13957 del 2019).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto L. n. 228 del 2012, ex art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del T.U. n. 115/2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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