Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26970 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5842-2018 proposto da:

PUGLIA HOLIDAYS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIANA 54, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA CALCERANO, rappresentata e difesa dagli avvocati OLIMPIA COLARUSSO, ROMANO COLARUSSO;

– ricorrente –

contro

I.T.AL.BI. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA SEBASTIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO DE PALMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 02/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

La Corte.

RILEVATO

che:

Con atto di citazione notificato il 29 giugno 2000 Puglia Holydays S.r.l. conveniva ITALBI S.r.l. davanti al Tribunale di Taranto per ottenerne la condanna al pagamento di una penale prevista in una clausola di una transazione tra Puglia Holydays S.r.l. e ITALBI S.r.l. stipulata il 21 luglio 1997.

La convenuta si costituiva resistendo.

Il Tribunale, con sentenza 2064/2004, rigettava la suddetta domanda.

Puglia Holydays S.r.l. proponeva appello, che la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accoglieva con sentenza n. 315 del 2007, condannando ITALBI S.r.l. a pagarle la penale.

ITALBI S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva con ricorso incidentale Puglia Holydays S.r.l..

Questa Suprema Corte, con sentenza n. 19793 del 2013, accoglieva il ricorso principale, dichiarando assorbito l’incidentale, e cassava la sentenza con rinvio alla corte territoriale “per l’interpretazione delle clausole regolatrici della responsabilità alla luce del diverso regime giuridico dei beni concessi in comodato” (i beni in relazione ai quali era stata stipulata la transazione). Riassunta da ITALBI S.r.l. la causa davanti alla corte territoriale, questa, con sentenza del 2 febbraio 2017, rigettava l’appello, condannando l’appellante Puglia Holydays S.r.l. a restituire a controparte quanto da essa corrispostole e a rifondere le spese di lite.

Puglia Holydays S.r.l. ha proposto ricorso, basato su un unico motivo, che viene presentato come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

ITALBI S.r.l. si è difesa con controricorso.

RITENUTO

che:

Nel suo unico motivo, la ricorrente riporta quel che era stato stabilito nella transazione a proposito della penale e uno stralcio della motivazione della sentenza impugnata diretto appunto ad interpretare tale clausola. Questa valutazione viene quindi direttamente censurata, adducendosi argomenti fattuali tratti dalla vicenda per dimostrare la spettanza, da parte dell’attuale controricorrente, della penale.

Viene successivamente riportato un ulteriore stralcio della suddetta motivazione, enunciando: “Tale affermazione non può condividersi”. Questo incipit già di per sè attesta che la censura continua a muoversi su un diretto piano di critica fattuale, e infatti anche a questo secondo stralcio fa seguito di una contestazione della valutazione del compendio probatorio effettuata dal giudice di rinvio della sentenza di cui si tratta.

Ictu oculi, pertanto, il motivo è di natura fattuale, e quindi inammissibilmente travalica i confini che configurano la cognizione del giudice di legittimità, perseguendo una revisione dell’accertamento di merito (Cass. Sez. Un. n. 8053 e 8054 del 2014).

Il ricorso in conclusione deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente.

Sussistono altresì ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 6000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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