LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10134-2018 R.G. proposto da:
G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO MERCURI 8, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO PAGANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE TAMPONI;
– ricorrente –
contro
AGRICOLA LIETA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 36, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO POLONI, che la rappresenta e difende;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 3916/17 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 08/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI, che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso per regolamento di competenza indicato in premessa e disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Tivoli.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
osserva quanto segue.
1. Agricola Lieta S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Tivoli G.L. perchè fosse accertata la sussistenza tra loro di un contratto di comodato avente per oggetto terreni agricoli, e che essa attrice, quale comodante, aveva chiesto al G. quale comodatario la restituzione di tali terreni, restituzione non avvenuta; l’attrice chiedeva pertanto che fosse pronunciata anche condanna del convenuto alla restituzione e a risarcirle i danni, e, in subordine, che fosse dichiarato risolto il contratto di comodato per inadempimento del comodatario e conseguentemente questi fosse condannato al rilascio e al risarcimento dei danni a controparte.
Si costituiva il G., resistendo e, tra l’altro, eccependo che si sarebbe trattato di un contratto di affitto di fondo rustico, per cui la causa avrebbe dovuto essere demandata per competenza funzionale alla sezione specializzata agraria dello stesso Tribunale.
Essendosi riservato alla prima udienza, in data 21 dicembre 2017, il giudice istruttore scioglieva la riserva con ordinanza dell’8 marzo 2018. In tale provvedimento riteneva che fosse escludibile il contratto d’affitto di fondo rustico e che il giudizio avrebbe dovuto essere celebrato con il rito di cui agli artt. 447 bis c.p.c., e ss. Quindi così formulava il suo dispositivo:
“Respinge l’eccezione di incompetenza funzionale del Giudice adito in favore delle sezioni specializzate agrarie, sollevata dal convenuto. Dispone la trasformazione del rito e assegna alle parti il termine fino al 30 maggio 2018 dell’integrazione degli atti e sino al 30 luglio per repliche. Rinvia la causa per la discussione all’udienza del 20 settembre 2018 ore di rito.”
G.L. avverso l’ordinanza ha presentato istanza di regolamento di competenza, chiedendo a questa Suprema Corte di dichiarare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria del Tribunale di Tivoli, con ogni conseguenza di legge. Si è difesa con memoria Agricola Lieta S.p.A..
Il Procuratore Generale, reputato il suddetto ricorso ammissibile, nel merito lo ha ritenuto infondato, chiedendone quindi il rigetto. Parte ricorrente ha depositato memoria.
2. Il ricorso, come si è visto dalla ricostruzione della vicenda processuale appena esposta, ha per oggetto un’ordinanza di scioglimento di riserva, non emergendo peraltro che la sua pronuncia consegua ad una precisazione delle conclusioni – il rito con cui era stato avviato il giudizio era quello ordinario -. Pertanto l’istanza di regolamento che tale ricorso veicola deve essere qualificata inammissibile, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, per cui i provvedimenti di natura ordinatoria, in quanto revocabili o comunque inidonei a incidere sulla decisione della controversia, non assumono la sostanza di provvedimenti decisori – formalmente sentenze dapprima, dopo la riforma della L.69/2009 formalmente ordinanze – in ordine alla competenza.
Per assumere una siffatta sostanza nel rito ordinario occorre, appunto, che le parti – per esercitare pienamente il diritto al contraddittorio -siano invitate dal giudice a precisare le conclusioni, e nel rito del lavoro/locatizio, che il giudice inviti le parti alla discussione. Se ciò non accade, il provvedimento si confina nella natura ordinatorio, e la sua funzione è esclusivamente una funzione di impulso dinamico nella sequenza processuale, nel senso che questa proceda anche mediante istruttoria, se necessaria – tendenzialmente (ovvero se le parti perseverano nella controversia) fino a un provvedimento decisorio.
3. Diversamente opinando, ovvero ritenendo ammissibile adire questa Suprema Corte per qualsivoglia provvedimento presente nella sequenza processuale che attenga, talora pure implicitamente, alla competenza, pur non essendo sotto tale profilo stabilizzante in quanto revocabile dallo stesso giudice che lo emette, il regolamento necessario di competenza diverrebbe, attuando un’evidente eterogenesi dei fini, uno strumento, per così dire, d’inciampo della sequenza processuale, perchè, in conflitto evidente con il principio del processo in ragionevole durata, aprirebbe le porte anche a sospensioni defatigatorie abusando dello strumento soprassessorio di cui all’art. 48 c.p.c. – e comunque prive di giustificazione. La natura decisoria, infatti, non può essere conferita al provvedimento dalla Suprema Corte; e comunque l’ontologica instabilità del provvedimento stesso non consente, anche in riferimento al generale paradigma del presupposto decisorio per il ricorso alla Cassazione come giudice civile di legittimità, di chiedere l’intervento del giudice nomofilattico quando l’applicazione, appunto, della legge non genera effetti che occorre impedire divengano permanenti, onde non sussiste necessità di garantire la valenza della norma, id est non si è configurata alcuna esigenza di nomofilachia.
Nè, d’altronde, è sostenibile che l’essersi il giudice meramente riservato (e dunque senza applicare il paradigma normativo in ordine all’attività dei litigatores quale prodromo di un provvedimento decisorio) sulla questione di competenza ed avere emesso ordinanza al riguardo non inclusiva di alcuna decisione di merito, disponendo peraltro la prosecuzione della sequenza processuale, consenta di per sè (salva l’ipotesi, come si vedrà infra, in cui lo stesso giudice inequivocamente lo manifesti) di giungere al livello ontologico/funzionale della decisorietà, vale a dire alla consumazione della potestas judicandi al riguardo.
4.1 Tali problematiche sono – è ovvio – emerse particolarmente in riferimento al processo celebrato dal giudice monocratico; e nel senso appena illustrato la giurisprudenza si è consolidata, essendo stato ex professo affermato dalle Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 11657 del 12 maggio 2008, che, laddove il giudice monocratico svolge sia le funzioni di istruzione che quelle di decisione, ciò non incide sulla modalità di decisione definitiva sulla competenza, essendo per una siffatta decisione comunque tenuto a invitare le parti alla previa precisazione delle conclusioni, in tal modo “scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della “potestas iudicandi” sul punto”.
4.2 Un’atmosfera di incertezza, di fonte peraltro precipuamente dottrinaria e comunque correlata a giurisprudenza di merito, si era creata dopo la L. 18 giugno 2009, n. 69, che, come già si rilevava, ha qualificato ordinanza, e non (12 più sentenza, la decisione relativa alle tematiche di competenza. Sono quindi intervenute a rinsaldare l’orientamento formatosi anteriormente alla novella ancora le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 20449 del 29 settembre 2014.
Di questo intervento nomofilattico (al quale si è poi solidamente conformata un’ampia pluralità di pronunce massimate: Cass. sez. 6-2, ord. 23 marzo 2015 n. 5817; Cass. sez. 6-3, ord. 22 ottobre 2015 n. 21561; Cass. sez. 6-2, ord. 12 ottobre 2016 n. 20608; Cass. sez. 6-3, ord. 20 gennaio 2017 n. 1615; Cass. sez. 6-1, ord. 10 febbraio 2017 n. 3665; Cass. sez. 6-3, ord. 7 giugno 2017 n. 14223; Cass. sez. 6-3, ord. 7 marzo 2018 n. 5354) la massima si presenta come segue: “Anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione.”.
4.3 Per ben comprenderla, peraltro, è opportuno rilevare che, nell’ampia motivazione, l’ordinanza delle Sezioni Unite si è spesa nella illustrazione degli argomenti, come si è detto agitati soprattutto in dottrina, che erano stati addotti per sostenere che il mutamento della qualificazione del provvedimento si sarebbe riflesso sulla relativa sequenza procedurale, sciogliendola nell’ottica della semplificazione acceleratoria propria della novella del 2009 dagli elementi ordinariamente prodromici alla pronuncia decisoria e dunque, in ultima analisi, facendo valere la forma di ordinanza sulla immutata sostanza del provvedimento: ovvero archiviando l’esigenza di un prodromico esercizio specifico del diritto di contraddittorio.
Le Sezioni Unite, in conclusione di un’analisi assai puntuale, hanno escluso questa deminutio, sia sulla base degli specifici dati normativi, sia sulla base dei principi generali che governano lo strumento processuale civile, con particolare riguardo al principio del giusto processo in ragionevole durata.
4.4 Così, pertanto, osservano le Sezioni Unite nel vero e proprio nucleo della motivazione:
“La tesi prospettata dalla prevalente dottrina non appare convincente. Al riguardo, deve, in primo luogo, rilevarsi che – mentre la soluzione indicata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte si rivela rispondente alle varie articolazioni del dato normativo, questo risulta, invece, difficilmente conciliabile con la tesi opposta.
Ed invero: a) la novella di cui alla L. n. 69 del 2009, dispone il cambiamento della forma della decisione sulla competenza, ma non incide in alcun modo sul procedimento che porta a detta decisione nè sulle relative scansioni; b) l’immodificata previsione dell’art. 187 c.p.c., comma 3, continua – pur dopo la riforma del 2009 – a conferire al giudice (non diversamente da quanto avviene in merito alla questione di giurisdizione ed alle altre pregiudiziali di rito) l’opzione tra l’estrapolare la questione di competenza, per deciderla immediatamente, e l’accantonarla, per deciderla unitamente al merito; c) il successivo (immutato) art. 189, comma 1, prima parte, continua – pur dopo la riforma del 2009 – a prevedere, anche per l’ipotesi di estrapolazione anticipata della decisione, la necessità sia della rimessione della causa alla fase decisionale sia del previo rinvio per precisazione delle conclusioni (e, in funzione della disposizione successiva, dei conseguenti adempimenti ivi previsti); d) il medesimo art. 189, al comma 1, seconda parte e comma 3, continua a prevedere che le conclusioni vengano comunque precisate a tutto campo e che il potere decisorio possa esprimersi nei medesimi termini; e) in forza dei rinvii di cui agli immutati art. 281 bis c.p.c. e ss. e art. 311 c.p.c., le disposizioni sopra richiamate continuano ad essere applicabili anche ai giudizi davanti a giudice monocratico.
D’altro canto, non appare plausibile sostenere che, dopo la modifica dell’art. 279 c.p.c., ad opera della novella in rassegna, il combinato disposto degli artt. 189 e 187 c.p.c. vada letto, in termini selettivi, nel senso che l’espresso richiamo che l’art. 189 compie all’art. 187 c.p.c., comma 3, deve intendersi circoscritto alle questioni di giurisdizione ed alle altre pregiudiziali di rito (per le quali resta prevista la decisione in forma di sentenza) con esclusione delle questioni di competenza (da decidersi, in esito alla novella, in forma di ordinanza).
L’impostazione infatti, mentre contraddice le emergenze normative, non trova alcun decisivo referente sistematico.
Essa postula, peraltro, una diversificazione di disciplina procedimentale, tra pronunzia su questione di competenza e pronunzia sulla giurisdizione e sulle altre pregiudiziali di rito (tutte accomunate nella previsione di cui all’art. 187 c.p.c., comma 3), che è inaccettabile in rapporto al consolidato criterio, c. d. “della prevalenza della sostanza sulla forma degli atti processuali”… Anche se, dopo la novella, riveste forma semplificata, la pronunzia sulla competenza (ove rispondente allo schema legale), resta invero, nella sostanza, pur sempre atto decisorio… giacchè, con essa, il giudice, ancorchè pronunciando ordinanza e non sentenza, si spoglia definitivamente della questione decisa… quando il legislatore ha voluto attribuire al giudice il potere di decidere su questioni processuali idonee a definire il giudizio senza passare per una previa precisazione delle conclusioni, lo ha previsto espressamente, come nel caso dell’ordinanza di estinzione del processo ex art. 307 c.p.c., comma 4, ovvero nell’ipotesi del rilievo dell’errore nella scelta del rito di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c…. Mantiene, infine, tutta la sua validità il rilievo (già puntualmente segnalato con riferimento alla normativa precedente alla novella: cfr. Cass., ss.uu. 11657/08), che la soluzione di ritenere che la decisione sulla sola competenza possa prescindere dalla precisazione delle conclusioni e dallo scambio degli scritti difensivi finali nonchè dall’eventuale discussione e sia, conseguentemente, impugnabile con regolamento di competenza anche in assenza dei predetti adempimenti, rischierebbe di comportare – in evidente contrasto con il sistema normativo – la trasformazione del regolamento predetto da mezzo di impugnazione, che trova presupposto d’ammissibilità nella decisione del giudice sulla questione, a strumento di regolazione preventiva della questione di competenza, che trova presupposto di ammissibilità nella mera contestazione della competenza del giudice adito… La tesi in rassegna non si lascia preferire nemmeno in rapporto al principio della “garanzia della ragionevole durata del processo” – sancito dall’art. 111 c.p.c., comma 2 (in sequenza a quello del “contraddittorio”) – laddove si sottolinea come la possibilità di decidere la questione di competenza senza preventiva fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni, scambio di comparse conclusionali e memorie di replica ed eventuale discussione, assicurerebbe una riduzione dei tempi del giudizio di merito dedicati alla soluzione della questione di competenza, consentendo al giudice, nelle cause soggette a decisione monocratica, di pronunciarsi su di essa immediatamente e senza soverchie formalità, emettendo ordinanza declinatoria oppure affermativa della competenza (con i consequenziali provvedimenti per la prosecuzione del giudizio dinanzi a sè)… il principio in rassegna non può certamente essere utilmente valorizzato sul piano interpretativo, se non in rapporto ad una valutazione unitaria e non parcellizzata del processo e, peraltro, nei limiti in cui il suo soddisfacimento non pregiudichi altri valori che il processo deve egualmente tutelare. Tali condizioni non ricorrono nella fattispecie… la soluzione in esame comporta… che qualunque, anche implicita ed interlocutoria, enunciazione sulla propria competenza, che il giudice di merito (avvalsosi della facoltà di decidere definitivamente le corrispondente questioni unitamente al merito) esprima in occasione della pronuncia di provvedimenti meramente ordinatori od istruttori, si presti ad essere intesa quale ordinanza affermativa della competenza e, dunque, come provvedimento impugnabile direttamente in Cassazione attraverso il regolamento necessario ai sensi dell’art. 42 c.p.c.. Ciò, peraltro, con l’ulteriore aggravio, in termini di durata del processo, dell’ampliamento degli spazi di operatività (anche di prospettiva puramente dilatoria) della sospensione necessaria del processo, che la proposizione del regolamento di competenza provoca in base all'(immodificato) art. 48 c.p.c…. deve, inoltre, rilevarsi che la rimessione in decisione, pur se provocata da questione di competenza, non è mai necessariamente limitata a tale questione, poichè il giudice investito della decisione ha il potere-dovere di decidere tutti i profili, di rito e di merito, coinvolti dalla controversia e ritenuti maturi e deve, conseguentemente, considerarsi che l’assenza d’integrale precisazione delle conclusioni e dello scambio degli scritti difensivi finali e/o della discussione orale della causa comporterebbe pregiudizio al “principio del contraddittorio” (che del “giusto processo”, garantito dall’art. 111 Cost., costituisce il principale pilastro), quanto meno nel caso in cui il giudice decidesse (oltre la questione di competenza anche) il merito della lite o questione pregiudiziale diversa dalla competenza…”.
4.5 Nel caso in esame, non emerge – ut supra rilevato – che il giudice abbia invitato le parti alla precisazione delle conclusioni prima di riservarsi; nè, tantomeno, emerge che il giudice abbia inequivocamente conclamato che la sua ordinanza assumesse una valenza decisoria. In conformità, dunque, a quanto ribadito dalle Sezioni Unite nell’intervento appena esaminato, nonchè alla successiva giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Suprema Corte, il ricorso per il regolamento ai sensi dell’art. 42 c.p.c. deve dichiararsi inammissibile, così venendo assorbito ogni altro profilo in esso contenuto.
Si deve altresì precisare che una decisione sulla competenza nemmeno è ravvisabile nel provvedimento sul cambiamento del rito attesa la sua reversibilità.
Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente a rifondere la controparte le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; sussistono altresì, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 bis.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2200, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019