Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26972 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32579-2018 R.G. proposto da:

DEIL EXPRISS ITALY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 17, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RUFINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICO MACCONE;

– ricorrente –

contro

APPIEFFE GROUP SRL;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 9755/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che chiede il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva quanto segue.

1. Appieffe Group S.r.l. si opponeva a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano a favore di DHL Express (Italy) S.r.l. chiedendo che, previa dichiarazione di nullità, annullabilità o comunque inefficacia di una clausola convenzionale determinante il foro territoriale – così da rendere competente il Tribunale di Roma in luogo di quello di Milano -, fosse dichiarato nullo o annullato o revocato o dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo e fosse comunque rigettata la domanda monitoriamente introdotta; in subordine, chiedeva la revoca del decreto e la rideterminazione in minor somma del quantum dovuto a controparte. L’opposta si costituiva, insistendo nelle sue pretese e resistendo anche all’eccezione attinente alla competenza.

Il Tribunale, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., pronunciata il 3 ottobre 2018, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore di quello di Roma, condannando la parte opposta a rifondere le spese alla opponente.

Ha presentato ricorso per regolamento di competenza DHL Express (Italy) S.r.l., chiedendo che si dichiari competente per territorio il Tribunale di Milano con ogni provvedimento conseguente; il ricorso è stato illustrato anche con memoria.

L’intimata non si è difesa. Il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

2. Il ricorso si articola in due motivi.

In primis, si adduce l’inammissibilità della eccezione sollevata dal opponente, per omesso riferimento a tutti i possibili criteri di individuazione della competenza territoriale.

In secondo luogo, si adduce l’infondatezza dell’eccezione in relazione al forum destinatae solutionis.

Nel primo motivo viene richiamato come incipit un passo della sentenza impugnata ove si afferma che “l’opponente ha contestato la competenza territoriale del Tribunale di Milano sotto ogni profilo, indicando come foro territorialmente competente il Tribunale di Roma per il fatto che tutti i possibili criteri di collegamento di cui agli artt. 18,19 e 20 c.p.c., porterebbero ad individuare nel Tribunale di Roma l’unico foro territorialmente competente”. Il ricorrente osserva che, in realtà, non sarebbero stati considerati tutti i criteri. L’opponente non avrebbe preso posizione riguardo all’art. 18 c.p.c. e, soprattutto, quanto all’art. 19 c.p.c., avrebbe considerato il criterio della sede della persona giuridica senza però nulla osservare a proposito dell’ulteriore criterio del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda.

Di questi rilievi, ictu oculi emerge la fondatezza quanto al foro indicato dal dell’art. 19 c.p.c., comma 1, nel secondo periodo (“E’ competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda”). Invero, nell’atto di citazione in opposizione, a proposito dell’art. 19 c.p.c., l’opponente si era limitata a considerare il criterio del luogo ove si trova la sede della persona giuridica (primo periodo dell’art. 19 c.p.c., comma 1,), identificandolo in Roma e adducendo che per questo “la competenza non può essere radicata presso il Tribunale di Milano secondo il criterio generale del foro della società convenuta previsto dall’art. 19 c.p.c., bensì presso il Tribunale di Roma”.

Questa insufficienza è, peraltro, confermata (si nota meramente ad abundantiam) dalla stessa sentenza del Tribunale di Milano, il quale, pur avendo premesso, come si è visto, la contestazione della propria competenza territoriale da parte dell’opponente “sotto ogni profilo”, fa poi riferimento soltanto all’avere “la società ingiunta” sede a Roma, nonchè al forum contractus e al forum destinatae solutionis.

Avendo omesso di considerare uno dei criteri di individuazione della incompetenza territoriale, l’eccezione proposta dalla opponente deve pertanto ritenersi inidonea ad inficiare la competenza territoriale del giudice adito, il Tribunale di Milano, competenza che al contrario viene radicata (tra gli arresti recenti v. Cass. sez. 6-2, ord. 7 agosto 2018 n. 20597 – massimata nel senso che, qualora si proponga eccezione di incompetenza territoriale in rapporto ad una persona giuridica, la mancata considerazione del criterio di collegamento di cui al secondo periodo dell’art. 19 c.p.c., comma 1, “comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicchè l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito” – nonchè le conformi Cass. sez. 6-3, ord. 11 dicembre 2014 n. 26094 e Cass. sez. 6-3, ord. 7 marzo 2013 n. 5725).

Il ricorso risulta, in conclusione, fondato, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Milano, dinanzi al quale dovrà quindi essere proseguito il processo come previsto dall’art. 50 c.p.c. Alla fondatezza del ricorso consegue la condanna di Appieffe Group S.r.l. alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Milano ad ogni effetto di legge e condanna Appieffe Group S.r.l. a rifondere al ricorrente le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2200, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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