LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19213-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
TEKNE SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1847/24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 18/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 186/2013, con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società Tekne S.r.L. avverso avviso di accertamento IRES per l’anno 2004;
l’unico socio della società contribuente, nelle more cancellata dal Registro delle Imprese, D.P.M., è rimasto intimato.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. in via pregiudiziale, deve dichiararsi l’inammissibilità, per tardività, del ricorso;
1.2. la sentenza impugnata, resa dalla CTR della Puglia, fu depositata il 18.5.2017 e non notificata, con conseguente applicabilità del c.d. termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. con scadenza in data 19.12.2017;
1.3. la notifica del ricorso fu tentata una prima volta dall’Agenzia ricorrente presso la sede della società contribuente in data 14.6.2018;
1.4. tale notifica è quindi tardiva considerato che ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie “in cui è parte l’agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio”, nelle quali il “ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore” del medesimo decreto, ossia entro il 24 aprile 2017, è stata prevista, relativamente alle liti che possono essere definite, la sospensione per un periodo di sei mesi, dei “termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”;
1.5. da ciò l’inammissibilità del ricorso, per tardività;
1.6. nulla sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019