Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26982 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19314-2018 proposto da:

PELLEGRINO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FOGLIANO 4/A, presso lo studio dell’Avvocato PAOLO BARLETTA, rappresentata e difesa dall’Avvocato MARILENA MARTUSCELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10456/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 11/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

CHE:

la Pellegrino S.r.L. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate proposto avverso la sentenza n. 4949/2015 della Commissione tributaria provinciale di Salerno in accoglimento dei ricorsi riuniti proposti avverso avvisi di accertamento per maggior reddito imponibile ai fini IRES IRAP 2009-2010 l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. la prima censura, formulata dalla ricorrente, di violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, “per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che l’emissione ante tempus dell’avviso di accertamento fosse giustificato dalla “imminente decadenza del potere accertativo”” è fondata;

1.2. come più volte ribadito da questa Corte, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 (cfr. Cass. nn. 8749/2018, 5149/2016);

1.3. nella specie, in applicazione del principio, non risulta conforme a diritto la decisione impugnata in quanto, rispetto al termine ordinario di accertamento, ed alla mera imminente scadenza di esso, non è ravvisabile, di per sè ed in mancanza di specificazione di particolari circostanze, alcuna situazione di urgenza tutelabile;

1.4. va ribadito anche in tale sede che le ragioni che giustificano la deroga alla volontà del legislatore non possono essere integrate dall’imminente decorso dei termini utili all’accertamento in quanto, diversamente opinando, si verrebbe a giustificare un ritardo tutt’altro che occasionale ma fisiologico al modus operandi degli Uffici finanziari che spesso, senza alcun motivo eccezionale o imprevedibile, portano a compimento l’accertamento a ridosso dello spirare dei termini, svuotando così la norma della sua funzione di garanzia;

1.5. in altri termini, il fatto implicito dell’imminente scadenza del termine di accertamento, ritenuto qui sufficiente dalla CTR a giustificare la deroga all’osservanza del termine di 60 giorni, non può legittimare l’operato dell’Ufficio che altrimenti, sarebbe autorizzato a comprimere il diritto del contribuente, senza valido ed adeguato motivo, operando sistematicamente solo nell’imminenza dei termini di prescrizione anche in assenza di un oggettivo impedimento che abbia ostacolato un tempestivo accertamento;

2. l’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo (con cui ci si duole che la CTR abbia accolto anche il secondo motivo di appello ritenendo legittimo l’avviso di accertamento seppure motivato per relationem, stante la preventiva consegna del p.v.c., circostanza che si assume introdotta dall’Ufficio unicamente in appello) e del terzo motivo, formulato in via subordinata, con cui si lamentava che la CTR avesse ritenuto congruamente motivato l’atto impositivo sulla base della sola consegna del p.v.c.;

3. pertanto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente;

4. le spese processuali del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, mentre quelle dei giudizi di merito vanno compensate in ragione del successivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente, condannando la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie ed agli accessori di legge, compensando tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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