LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13076-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
S.B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VENEZIA, 11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PENNELLA, (c/o ASSONIME), rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO FREDA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 723/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 26/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, di rigetto del suo appello avverso una decisione della CTP di Salerno, che aveva accolto il ricorso della contribuente S.B.M. avverso un avviso di accertamento IRPEF 2009 per plusvalenza da cessione di fondo con entrostanti fabbricati rurali.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente prospetta violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b), (TUIR), in quanto detta norma, che prevede la tassabilità delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, era applicabile anche ai terreni agricoli suscettibili di edificazione con limiti ed anche se i terreni fossero stati edificati solo in parte; e da un certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Battipaglia, allegato al ricorso, era emerso che il terreno ceduto dalla contribuente aveva un indice di fabbricabilità fondiaria per residenza dello 0,03 mc/mq ed un indice di fabbricabilità fondiaria per attrezzature dello 0,10 mc/mq; pertanto la capacità edificatoria, in rapporto alla superficie venduta, estesa circa mq 125.000, ammontava a 3.750 mc per abitazione ed a 12.500 mc per attrezzature, a fronte degli esistenti mc 1.476,346 per abitazione e mc 7.838,89 per attrezzature, si che la capacità edificatoria residua del terreno ceduto era pari a circa la metà di quella già utilizzata;
che l’intimata si è costituita con controricorso, articolato in tre motivi, con il secondo dei quali ha eccepito il passaggio in giudicato di una sentenza della CTP di Salerno, che si era pronunciata sulla medesima questione, pur se riferita ad annualità successive (anni 2012, 2013 e 2014);
che l’intimata ha altresì presentato memoria ex art. 378 c.p.c.;
che per motivi di pregiudizialità logica e giuridica, va preliminarmente esaminato il secondo motivo delle controdeduzioni formulate dalla contribuente, con il quale è stata eccepita l’esistenza del giudicato formatosi con la sentenza della CTP di Salerno n. 3444, depositata il 30 giugno 2017, passata in giudicato il 27 giugno 2019 ed allegata dalla contribuente alle sue difese, in ossequio al principio di autosufficienza;
che detta sentenza, intercorsa fra le stesse parti, affrontando la medesima questione di cui al presente ricorso (plusvalenza da cessione di fondo con entrostanti fabbricati rurali, pur se relativa ad anni successivi e cioè agli anni 2012, 2103 e 2014), ha accolto il ricorso della contribuente;
che è da ritenere essersi formato un giudicato esterno con la sentenza anzidetta circa la sussistenza della plusvalenza di cui sopra, nel senso dell’esclusione della medesima;
che la garanzia di stabilità derivante dall’applicazione del principio del giudicato esterno, pur se di formazione successiva, siccome fondata sull’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dei processi, non trova ostacolo nel divieto di deposito di atti e documenti, posto dall’art. 372 c.p.c., essendo tale divieto riferito esclusivamente a documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, ma non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; invero tali ultimi documenti comprovano la sopravvenuta formazione di una “regula iuris”, alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto esaminato ed attengono pertanto ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, con conseguente corretta loro riconducibilità alla categoria dei documenti riguardanti la stessa ammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 16847 del 2018; Cass. n. 11219 del 2014; Cass. n. 26041 del 2010; Cass. SS.UU. n. 13916 del 2006);
che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, nel giudizio di cassazione, l’esistenza di un giudicato esterno sia, al pari dell’esistenza di un giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo quando emerga da atti comunque prodotti nei gradi di merito, ma anche qualora, come nel caso in esame, il giudicato si sia formato il 27 giugno 2019 e quindi in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, depositata nella specie il 26 gennaio 2018; trattasi invero di un evento che non può essere incluso nel fatto e che, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, siccome destinato a fissare la regola del caso concreto, si che è da ritenere essere partecipe della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto ed il cui accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, essendo finalizzato ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, risponde ad un primario interesse pubblico, collegato alla funzione essenziale del processo, che è quella di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione (cfr. Cass. n. 8379 del 2009; Cass. n. 26041 del 2010);
che, con la citata sentenza della CTP di Salerno n. 3444, depositata il 30 giugno 2017 e passata in giudicato il 27 giugno 2019, è da ritenere che sia formato giudicato sulla sussistenza di plusvalenza da cessione di fondo con entrostanti fabbricati rurali, pur se per annualità successive, nel senso dell’esclusione di detta plusvalenza, la cui sussistenza ha formato oggetto anche del presente ricorso;
che, pertanto, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;
che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in Euro 5.500,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019