LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14884-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO GRASSIA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6669/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio di accoglimento dell’appello proposto dal contribuente S.P. avverso una decisione della CTP di Roma, che aveva respinto il ricorso di quest’ultimo avverso un avviso di accertamento IRPEF 2006;
CONSIDERATO:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la ricorrente prospetta la nullità della sentenza impugnata per assenza di motivazione (motivazione apparente), in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 e dell’art. 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per carenza di una motivazione idonea a chiarire le ragioni della soluzione accolta, essendosi la CTR limitata a trascrivere gli assunti formulati dal contribuente nel suo appello;
che, col secondo motivo, prospetta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 41 bis, degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto nel pvc della GDF erano state chiaramente indicate le informazioni acquisite, tramite EBAY EUROPE SARL, circa le aste cui il contribuente aveva preso parte e circa le vendite effettuate dal medesimo negli anni dal 2004 al 2009 ed andate a buon fine, per essere state di volta in volta consegnati i beni, tenendo conto del fatto che, nelle vendite on line, la consegna della merce è successiva al pagamento del prezzo; pertanto i dati utilizzati dall’ufficio erano idonei in via presuntiva a fondare l’accertamento, stante l’omessa tenuta delle scritture contabili da parte del contribuente;
che l’intimato si è costituito con controricorso;
che il primo motivo è infondato;
che, infatti, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 22598 del 2018) è concorde nel ritenere che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza o di adeguatezza della motivazione; tuttavia, rimanendo pur sempre l’obbligo della motivazione per i provvedimenti giudiziari, imposto dall’art. 111 Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, occorre pur sempre esaminare se detto obbligo sia violato; e detta violazione può ritersi sussistente solo se la motivazione sia totalmente mancante ovvero risulti assolutamente inidonea ad assolvere alla sua funzione di esplicitare le ragioni della decisione, concretandosi in tal caso come una nullità processuale, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
che, nella specie, non può dirsi che la motivazione sia inesistente, alla stregua dei criteri sopra evidenziati, avendo la CTR in ogni caso indicato le ragioni che l’hanno indotta ad accogliere l’appello del contribuente, avendo sostenuto che mancava la prova che le transazioni effettuate dal contribuente tramite ebay fossero andate tutte a buon fine ed avessero quindi generato redditi tassabili;
che il secondo motivo di ricorso è invece fondato;
che invero esso ha ad oggetto un accertamento induttivo effettuato dall’ufficio a carico del contribuente a seguito delle comunicazioni fornite dalla EBAY EUROPE SARL circa la chiusura delle aste on line per vendite effettuate dal contribuente tramite il canale informatico E-Bay dal 2004 al 2009;
che, al riguardo, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 6086 del 2009; Cass. n. 9203 del 2008; Cass. n. 18787 del 2016; Cass. n. 14930 del 2017), secondo la quale, in caso di omessa dichiarazione fiscale, l’ufficio può procedere all’accertamento induttivo del reddito imponibile anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, le quali hanno il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e producono l’effetto di spostare sul contribuente l’onere della prova contraria; il ricorso al metodo induttivo può dunque legittimamente fondarsi anche su dati e notizie raccolti dall’ufficio nei modi di legge (nella specie, tramite pvc della gdf); che la CTR non si è adeguata a tali principi di diritto, avendo erroneamente sostenuto che era l’ufficio a dover dimostrare che le transazioni effettuate dal contribuente si fossero concretizzate in vendite, alle quali erano seguiti ricavi tassabili;
che la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo di ricorso in esame, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso con riferimento al primo motivo e, accogliendo il secondo motivo, cassa con riferimento ad esso la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019
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