Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26988 del 22/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15377-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPINA PISTONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1235/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA, depositata il 03/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/07 /2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR di Palermo, sezione staccata di Caltanissetta, di rigetto dell’appello da essa proposto contro una decisione della CTP di Caltanissetta, che aveva accolto il ricorso della contribuente C.R. avverso un avviso di liquidazione imposta di registro 2008, avente ad oggetto un atto pubblico di assegnazione alloggio da parte della cooperativa “CELI”.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32; del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, in quanto l’atto di assegnazione oggetto dell’avviso di liquidazione impugnato, non poteva godere dei benefici di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, siccome atto assoggettabile ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40; ed invero l’art. 32 di cui sopra, benchè successivo all’istituzione dell’IVA, avvenuta con il D.P.R. n. 633 del 1972, non aveva individuato al comma 2, fra i beneficiari delle agevolazioni fiscali in esso contenute, i contribuenti soggetti ad IVA, si che questi ultimi erano tenuti a versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa;

che la contribuente ha presentato controricorso, con il quale ha eccepito l’inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione proposto ex adverso;

che il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è in effetti inammissibile siccome proposto oltre il termine di giorni 60 dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., comma 2 e dell’art. 326 c.p.c., comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62;

che invero la contribuente ha notificato il 2 maggio 2017 la sentenza emessa dalla CTR di Palermo, sezione staccata di Caltanissetta, depositata il 3 aprile 2017, si che il termine di giorni 60 per ricorrere in cassazione, di cui alla normativa sopra citata, scadeva il 1 luglio 2017; ora, conteggiando il periodo di sospensione dei termini di impugnazione di mesi 6, disposto dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, convertito nella L. n. 96 del 2017, nonchè il periodo di sospensione feriale, di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, convertito dalla L. n. 162 del 2014, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato al più tardi il 2 febbraio 2018, mentre, al contrario, esso è stato notificato dall’Agenzia delle entrate solo il 4 maggio 2018;

che la declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;

che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in Euro 1.500,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019

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