LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23153/2018 proposto da:
J.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Lima n. 20, presso lo studio dell’Avvocato Vincenzo Iacovino, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO depositato il 17/6/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/9/2019 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.
RILEVATO
che:
1. con decreto in data 7 giugno 2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso proposto da J.S. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;
in particolare il Tribunale, dopo aver ritenuto non attendibile il racconto del migrante (il quale aveva riferito di aver lasciato il Gambia nel timore di subire persecuzioni a causa della sua omosessualità): i) reputava che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, dato che non ricorrevano verosimili motivi di persecuzione; ii) rilevava che in Gambia non esisteva una situazione di violenza indiscriminata tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria; iii) constatava come il richiedente asilo non avesse allegato o provato elementi che fossero utili a ravvisare una sua particolare vulnerabilità;
in forza di questi argomenti il Tribunale rigettava le domande proposte, revocando nel contempo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia J.S., al fine di far valere due motivi di impugnazione;
il Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.
CONSIDERATO
che:
3.1 il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione dell’art. 1"A”, Convenzione di Ginevra sul diritto a ottenere lo status di rifugiato e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 (in uno con l’art. 10 Cost. Italiana), norme poste a base del ricorso di prime cure in via principale, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e art. 14, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, costituenti domande gradate in prime cure, norme relative, rispettivamente, alla disciplina dello status di rifugiato, alla cd. protezione sussidiaria e alla cd. protezione umanitaria, costituenti sub-specie della materia della protezione internazionale. Motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Motivo ex art. 360 c.p.c., n. 5", denuncia l’errata applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007: il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, in nessuna delle tre forme richieste, pur in presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi a ciò necessari, in considerazione dello stato di violenza generalizzata esistente in Gambia e dei singoli episodi di violenza subiti dallo stesso ricorrente;
in particolare il giudice di merito, tralasciando di esaminare il contenuto della documentazione prodotta, non avrebbe tenuto nel debito conto nè la condizione di omosessuale del ricorrente, nè la gravità della situazione politica esistente nel suo paese di origine, dove vigeva un clima di guerra, terrorismo e intimidazione religiosa e culturale e gravissime violazioni dei diritti umani erano perpetrate in tutto lo Stato;
3.2 il motivo è, nel suo complesso, inammissibile;
3.2.1 il Tribunale, all’esito del giudizio di non credibilità, ha ritenuto che il richiedente asilo non fosse meritevole di qualsiasi forma di protezione, in ragione tanto della mancata verosimiglianza delle allegazioni addotte a suffragio della domanda, quanto del tenore delle informazioni raccolte sulle condizioni esistenti nel suo paese di provenienza;
a fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza deduce, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito (Cass. 8758/2017);
3.2.2 il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche nell’omesso esame di determinati elementi probatori; è sufficiente infatti che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario dare conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (si vedano in questo senso Cass., Sez. U., 8053/2014, Cass. 19312/2016 e Cass. 1274/2017);
nel caso di specie il decreto impugnato dà conto che il fatto storico costituito dalla condizione di omosessualità del ricorrente e dalla sua specifica condizione personale nonchè dalla situazione generale del Gambia – è stato preso in considerazione da parte del collegio di merito, tramite l’esame delle dichiarazioni rese dal migrante e dei rapporti internazionali relativi alle attuali condizioni esistenti in Gambia;
ciò accertato, non è sindacabile in questa sede sotto il profilo dedotto la valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine alla rilevanza attribuita alle varie risultanze istruttorie disponibili;
4.1 con il secondo mezzo il ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2: il Tribunale avrebbe disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a motivo dell’insussistenza originaria dei presupposti per l’ammissione, benchè tale revoca potesse essere ordinata soltanto a seguito dell’accertamento della sussistenza di dolo o colpa grave in capo alla parte, condizioni che nel caso di specie non potevano essere ravvisate rispetto al ricorrente;
4.2 il motivo è inammissibile;
il Tribunale ha proceduto alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato direttamente all’interno del decreto impugnato e in uno con la decisione sul merito della controversia piuttosto che con separato decreto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2.
il che tuttavia non comporta mutamenti nel relativo regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione prevista dall’art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con il decreto che definisce il merito, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del Testo Unico in parola (si vedano in questo senso Cass. 3028/2018, Cass. 29228/2017 e Cass. 32028/2018);
5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quell per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019