LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 27519/2018 proposto da:
A.I., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Sassi giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO depositato il 2/8/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/9/2019 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi;
RILEVATO
che:
1. con decreto in data 2 agosto 2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso proposto da A.I. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;
in particolare il Tribunale, dopo aver ritenuto totalmente inverosimile il racconto del migrante (il quale aveva riferito di essere di fede cristiana e di essersi allontanato dall’Edo State in Nigeria a seguito dell’uccisione del padre ad opera di alcuni membri del gruppo *****, a causa del suo rifiuto di unirsi a tale comunità religiosa, onde sottrarsi alle ricerche del medesimo gruppo): i) reputava che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in mancanza di verosimili motivi di persecuzione; ii) rilevava che la zona di provenienza del migrante non rientrava fra quelle in cui la presenza di ***** aveva fatto assurgere il conflitto al livello di guerra civile, come confermato dall’ultimo rapporto di Amnesty International 2017/2018, che aveva escluso l’esistenza di specifici episodi di conflitto armato in quella regione; iii) constatava, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, come il richiedente asilo avesse allegato motivi di persecuzione politica del tutto astratti e congetturali, ma non vantasse particolari legami familiari con il territorio italiano nè manifestasse patologie da curare in Italia;
in forza di questi argomenti il Tribunale rigettava le domande proposte, revocando nel contempo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia A.I., al fine di far valere tre motivi di impugnazione;
l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.
CONSIDERATO
che:
3.1 il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 1 (rectius art. 2), lett. e) e g), artt. 3, 14 e art. 16, comma 1, lett. b), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente asilo e della situazione esistente in Nigeria: il Tribunale, nel valutare la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, si sarebbe limitato a condividere la decisione della Commissione territoriale, non avrebbe preso in esame i motivi di ricorso nè avrebbe offerto alcuna sufficiente motivazione, malgrado il richiedente asilo, della cui credibilità non vi era ragione per dubitare, nutrisse un ragionevole timore di subire serie persecuzioni, per motivi religiosi, in caso di rimpatrio da parte del gruppo *****, che già aveva ucciso suo padre;
il Tribunale inoltre avrebbe trascurato di considerare non solo le persecuzioni religiose perpetrate dal gruppo di ***** per motivi religiosi, ma anche la situazione di violenza indiscriminata e diffusa esistente nell’intero paese nigeriano, teatro di plurimi conflitti interni non controllati dalle forze di polizia, dove il pericolo di rimanere vittima di attentati rischiava di diventare una condizione costante della vita quotidiana di qualsiasi cittadino;
una simile situazione – caratterizzata da una crescente insicurezza, a causa dell’elevato rischio di attentati terroristici e delle violazioni dei diritti umani perpetrate dai membri delle forze di sicurezza, e precarie condizioni di vita – sarebbe stata esaminata in maniera apparente anche rispetto alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, senza che il collegio di merito si preoccupasse, in adempimento del proprio dovere di collaborazione istruttoria, di verificare le effettive condizioni di sicurezza dell’Edo State;
3.2 la doglianza risulta inammissibile rispetto a entrambi i profili di critica dedotti;
3.2.1 quanto al riconoscimento dello status di rifugiato occorre considerare che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c);
questo apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; si deve invece escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 3340/2019);
nella specie il Tribunale ha accertato, in fatto, che il richiedente asilo aveva reso dichiarazioni “totalmente inverosimili” (dato che non aveva saputo spiegare i fondamenti della sua religione nè indicare i nomi dei componenti della confraternita responsabile della morte del padre e intenzionata ad ucciderlo);
la censura in esame quindi non propone critiche che rientrino nel novero delle censure ammissibili e mira invece a una non consentita rivisitazione del merito della vicenda (Cass. 8758/2017), ritenuta dal Tribunale non corrispondente al vero e quindi inidonea a suffragare la richiesta di riconoscimento del diritto al rifugio;
3.2.2 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);
il Tribunale si è ispirato a simili criteri, laddove ha escluso, sulla base del rapporto Amnesty International 2017/2018, che nella zona della Nigeria di provenienza del migrante fosse in atto un conflitto a livello di guerra civile o si fossero verificati specifici episodi di conflitto armato;
anche sotto questo profilo la censura in realtà cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti informativi valutati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);
4.1 il secondo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla mancata valutazione della situazione esistente in Nigeria: il Tribunale, nel valutare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, avrebbe offerto una motivazione non solo apparente ma anche errata, dato che il ricorrente aveva prospettato il timore di essere ucciso per motivi religiosi piuttosto che politici;
nel contempo il collegio di merito avrebbe omesso una valutazione comparativa fra la situazione di integrazione raggiunta in Italia e la situazione che il migrante si sarebbe trovato ad affrontare in caso di rimpatrio in termini di privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, così come avrebbe errato nel considerare non allarmante la situazione socio-politica della zona di provenienza del ricorrente, diversamente dall’orientamento unanime della giurisprudenza; d’altra parte, posto che i seri motivi necessari per il riconoscimento di questa forma di protezione potevano essere ricondotti a situazioni tanto soggettive quanto oggettive relative al paese di provenienza, il Tribunale avrebbe omesso di considerare da un lato le peculiarità della vicenda personale del migrante, perseguitato per motivi religiosi a seguito dell’assassinio del padre, dall’altro le condizioni di vita che il richiedente asilo avrebbe avuto nel paese di origine, dove vi era una situazione politico sociale che impediva l’esercizio dei più basilari diritti fondamentali;
4.2 il motivo risulta inammissibile, a prescindere da ogni questione concernente l’applicazione al caso di specie della disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018;
4.2.1 la valutazione comparativa fra la condizione di integrazione sul territorio nazionale e la situazione che il migrante si sarebbe trovato ad affrontare in caso di rimpatrio presupponeva che questi allegasse e dimostrasse la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, dato che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 27336/2018);
il Tribunale non ha fatto alcun cenno a una simile questione, che dalla lettura della decisione non risulta fosse stata posta dal reclamante; nè dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che il reclamante, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato la propria condizione di integrazione in Italia;
sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013);
4.2.2 è ben vero che il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente non precludeva di per sè la valutazione di diverse circostanze che concretizzassero una situazione di vulnerabilità;
a tal fine però non erano sufficienti le allegazioni sulla sola situazione generale esistente nel paese di origine;
in vero il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente;
ne consegue che al fine del riconoscimento della protezione umanitaria non era sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagnasse l’indicazione di come siffatta situazione influisse sulle condizioni personali del richiedente asilo, provocando una particolare condizione di vulnerabilità;
allegazione che, nel caso di specie, non risulta essere avvenuta, con la conseguente inammissibilità della questione, in ragione della sua novità;
4.2.3 il collegio di merito ha poi accertato, in fatto, l’inesistenza di ragioni di carattere umanitario tali da consentire il riconoscimento della forma di protezione residuale in parola;
a fronte di questo accertamento il mezzo si limita, in larga parte, a deduzioni astratte e di principio e non individua specifici elementi di carattere personale non adeguatamente apprezzati dal collegio di merito, sollecitando nella sostanza una nuova valutazione, nel merito, della domanda presentata;
le uniche prospettazioni effettuate di carattere individuale intendono valorizzare, pur non censurando il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale, le dichiarazioni rese dal migrante e sono quindi inidonee a minare gli argomenti illustrati all’interno del provvedimento impugnato dal giudice di merito, il cui giudizio di inattendibilità esimeva, anche sotto il profilo in questione, dal tenere conto del racconto offerto;
5.1 con il terzo motivo il ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2: il Tribunale avrebbe disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a motivo dell’infondatezza dei motivi di ricorso, ponendo a base del proprio provvedimento la precedente decisione della Commissione territoriale e trascurando di prendere in esame in maniera compiuta i motivi di ricorso;
5.2 il motivo è inammissibile;
il Tribunale ha proceduto alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato direttamente all’interno del decreto impugnato e in uno con la decisione sul merito della controversia piuttosto che con separato decreto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2;
il che tuttavia non comporta mutamenti nel relativo regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione prevista dall’art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con il decreto che definisce il merito, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del testo unico in parola (Cass. 3028/2018, Cass. 29228/2017, Cass. 32028/2018);
6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2019