LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22069/2018 proposto da:
A.M., elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Cavour n. 139, presso lo studio dell’avvocato Luigi Migliaccio, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
e contro
Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 95/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2019 da Dott. SCORDAMAGLIA IRENE.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 10 gennaio 2018, ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città del 30 ottobre 2016, che aveva respinto il ricorso presentato da A.M.L., cittadino pakistano, contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria.
A fondamento della decisione la Corte territoriale, facendo ampio richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di onere di allegazione ricadente sul richiedente la protezione internazionale e di obbligo di implementazione istruttoria officiosa da parte del giudice di merito, ha ritenuto di aderire alla valutazione compiuta dal Tribunale che aveva rilevato plurime genericità ed incongruenze nel narrato dell’appellante – il quale aveva addotto a fondamento dell’istanza di protezione il timore di essere vittima delle ritorsioni di gruppi terroristici integralisti islamici (*****) che avevano cercato di arruolarlo forzatamente nelle loro fila -, concludendo per l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, neppure nella forma di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non emergendo alcun elemento per affermare che il richiedente, una volta rientrato in patria, potesse rimanere esposto a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto interno. Alla stregua dei medesimi rilievi in punto di credibilità soggettiva dell’appellante, ha negato il riconoscimento anche della misura di protezione minore, escludendo che la stessa possa essere fondata sulla mera allegazione della compromessa situazione socio-politica del paese di provenienza.
2. Il ricorso per cassazione è articolato su sei motivi, che denunciano:
I. Il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e 5 per non avere la Corte territoriale dato conto dei criteri seguiti in ordine alla valutazione di credibilità del richiedente la protezione internazionale e per non avere ottemperato all’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa in relazione alla forma di protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);
II. il vizio di omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 4, in relazione al motivo di appello relativo al riconoscimento dello status di rifugiato;
III. il vizio di omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al motivo di appello relativo al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b);
IV. il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5., in relazione alla dedotta minaccia, temuta dal richiedente, di rimanere esposto al pericolo di un danno grave alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata esistente in Pakistan in ragione del conflitto armato interno determinato dal dilagare dei gruppi terroristici di matrice islamica;
V. il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla situazione di vulnerabilità dedotta dall’appellante in funzione del riconoscimento della protezione umanitaria;
VI. il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 32, comma 3, per avere la Corte territoriale reso una motivazione apparente in punto di presupposti legittimanti il riconoscimento della misura di protezione minore.
3. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, vertendo tutti sulla valutazione della credibilità del richiedente la protezione maggiore, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, e sulla necessità di approfondimenti istruttori officiosi in caso di riscontrate deficienze del racconto del richiedente medesimo; essi non superano, tuttavia, il vaglio di legittimità.
Vige senz’altro, in materia di protezione internazionale, la regula iuris secondo cui l’Autorità decidente ha l’obbligo di esperire un approfondimento istruttorio officioso, allorchè il richiedente, pur in maniera deficitaria, descriva una situazione di minaccia diretta – tale da costituire il fumus persecutionis preso in considerazione ai fini del riconoscimento del rifugio politico – o di rischio per la sua vita o per la sua incolumità fisica suscettibile di integrare il danno grave di cui al presidio tutorio contemplato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), derivanti da sistemi di regole non scritte sub statuali, riconducibili ai soggetti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c) imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25534 del 13/12/2016, Rv. 642305 – 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 7333 del 10/04/2015, Rv. 634949 – 01), tuttavia, nel caso censito, l’evocata indicazione direttiva è priva di rilievo, risultando decisivi i passaggi motivazionali sviluppati nella sentenza impugnata (pagg. 3 e 4) nei quali la Corte territoriale ha dato conto della assoluta inattendibilità del racconto dell’impugnante.
La valutazione negativa svolta dal giudice del merito in ordine alla credibilità del richiedente, che, in quanto apprezzamento di fatto, avrebbe dovuto essere, infatti, specificamente censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5 (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549), esclude, infatti, la necessità di ogni approfondimento istruttorio in ordine all’esistenza della minaccia diretta di persecuzione o di danno grave da trattamento inumano riconducibili ai gruppi terroristici di matrice islamica indicati come responsabili degli atti pregiudizievoli narrati in ricorso.
2. Coglie, invece, nel segno il quarto motivo.
Il rilievo assegnato, ai fini del diniego della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), alla sola credibilità soggettiva del richiedente, stimata inesistente in ragione delle plurime genericità e incongruenze riscontrate dal Tribunale nelle dichiarazioni da questi rese, è dissonante rispetto al sistema normativo in materia e si risolve in una falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.
Questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d’origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16202 del 30/07/2015, Rv. 636614 – 01), di modo che, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è, quindi, tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17069 del 28/06/2018, Rv. 649647 – 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 7333 del 10/04/2015, Rv. 634949 – 01).
Alla stregua dei riportati principi, occorre, dunque, ribadire che, in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 1 -, Ordinanza n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 654168 – 01).
Poichè l’accertamento istruttorio officioso del quale la Corte territoriale si sarebbe dovuta far carico circa la situazione di conflitto armato e di conseguente violenza generalizzata in pregiudizio della popolazione civile del Pakistan è stato pretermesso, la sentenza deve essere cassata.
3. Dichiarati inammissibili il primo, il secondo e il terzo dei motivi di ricorso ed assorbiti il quinto e il sesto, il ricorso deve essere accolto in riferimento al quarto motivo. Consegue la cassazione della sentenza impugnata nei limiti indicati e il rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna che si atterrà nel giudizio rescissorio al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, accoglie il quarto e, assorbiti il quinto e il sesto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019