Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.27092 del 23/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13162 del ruolo generale dell’anno 2014 proposto da:

B.V., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Francesco Capecci, presso il cui studio in Roma, Piazza della Libertà, n. 10, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 448/38/2013, depositata in data 11 novembre 2013;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2019 dal Consigliere Giancarlo Triscari;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

udito per l’Agenzia l’Avvocato dello Stato Santoro Massimo.

FATTI DI CAUSA

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’amministrazione finanziaria austriaca aveva richiesto, nell’ambito del regime di assistenza reciproca tra Stati membri dell’Unione in materia di recupero dei crediti erariali, l’intervento dell’autorità italiana per il recupero di un credito relativi a dazi doganali, Iva e interessi di mora; l’amministrazione doganale interna, in esecuzione della richiesta, aveva provveduto alla notifica di un avviso bonario e di una successiva cartella di pagamento; avverso il suddetto atto aveva proposto ricorso il contribuente; la Commissione tributaria provinciale di Livorno aveva declinato la propria competenza in favore della Commissione tributaria di Roma che, a seguito della riassunzione del processo, aveva rigettato il ricorso; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello il contribuente.

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello, in particolare, dopo avere precisati i criteri di riparto di giurisdizione tra l’autorità giudiziaria dello Stato richiedente e quella dello Stato adito per la richiesta di assistenza reciproca ed evidenziato che non potevano essere prospettate questioni di merito relative alla sussistenza della pretesa impositiva, accertava la regolarità della notifica della cartella di pagamento e della sua riferibilità all’organo amministrativo titolare del potere di emetterla.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso il contribuente affidato a due motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle dogane con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 69 del 2003, artt. 5 e 6 e del D.M. n. 179 del 2005, artt. 9 e 10, per non avere verificato se l’amministrazione doganale, richiesta di assistenza da parte dell’autorità di altro Stato dell’Unione per il recupero di un credito erariale, aveva controllato che il titolo esecutivo, posto a base della pretesa, era stato notificato al contribuente.

Con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere reso una motivazione apparente in ordine alla questione della regolare notifica del titolo esecutivo del Paese richiedente.

I motivi, che possono essere esaminati unitamente, in quanto riguardano la questioni dei limiti di accertamento del giudice interno, sono infondati.

Dall’esame del contenuto del motivo in esame, invero, non risulta in alcun modo specificato, in violazione del principio di autosufficienza, in quale atto difensivo del giudizio di secondo grado la questione era stata prospettata, limitandosi unicamente a segnalare che, nel ricorso introduttivo di primo grado era stata contestata la violazione delle norme poste a presidio della corretta esecuzione, nella stato richiesto, della pretesa tributaria dello stato richiedente, senza ulteriore specificazione.

In ogni caso, si osserva che questa Corte (Cass. civ., 11 aprile 2018, n. 8931) ha precisato che la normativa italiana che legittima l’attività di reciproca assistenza nella riscossione trova riferimento principalmente nel D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 6, che ha recepito la Direttiva 2001/44/CE del Consiglio di Europa.

In base a tale normativa le contestazioni rilevabili, collegate alle irregolarità formali del procedimento di riscossione di un credito estero, possono essere soltanto quelle relative all’attività amministrativa finanziaria che procede (in questo caso italiana) e non quelle riconducibili alle sequenze procedimentali compiute all’estero sicchè le contestazioni inerenti l’esistenza o l’ammontare del credito tributario devono invece essere risolte dal giudice nazionale dello Stato ove è sorta l’obbligazione tributaria.

In tal senso risulta costantemente orientata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U., 17 gennaio 2006, n. 760) la quale ha avuto modo di precisare che il criterio fatto proprio dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69, art. 6, di attuazione della direttiva comunitaria 2001/44/CE, riserva alle autorità del Paese richiedente il compito di accertare la sussistenza dei crediti per imposte dovute in quel Paese, e quindi anche quello di pronunciarsi in ordine all’eventuale prescrizione del debito stesso; qualora peraltro, l’autorità del Paese richiedente si avvalga della facoltà di rivolgersi a quella italiana per la riscossione dell’imposta, l’autorità italiana deve procedere in conformità alla legge italiana, e quindi mediante la notificazione della cartella esattoriale, la cui impugnazione, trattandosi di un atto emesso da un’autorità italiana e regolato dalla legge italiana, deve aver luogo dinanzi al giudice italiano.

Detto orientamento è a tutt’oggi seguito (Cass. civ., 12 settembre 2014, n. 19283) essendosi ribadito che “in materia di crediti per tributi sorti negli Stati membri della Comunità Europea, le condizioni previste dall’art. 346 bis c.p.c., comma 2, lett. b), (“ratione temporis” applicabile) non vanno accertate dall’Amministrazione italiana prima di procedere ad esecuzione forzata, ma devono essere solo attestate nella richiesta di assistenza reciproca avanzata dalla Amministrazione finanziaria dello Stato che ha emesso il titolo esecutivo, sicchè, ove la richiesta contenga l’indicazione della data di esigibilità del credito, la dichiarazione di non contestazione del credito e del titolo esecutivo nello Stato emittente, nonchè quella del mancato integrale recupero del credito in quello Stato malgrado l’azione esecutiva in esso intrapresa, l’Amministrazione italiana può dare corso all’azione di recupero, fermo restando che le contestazioni concernenti il merito dei suddetti elementi vanno indirizzate all’organo competente dello Stato creditore, poichè riguardano il titolo esecutivo estero e non la procedura di riscossione del credito in Italia”.

Parte ricorrente, peraltro, si limita a precisare che la data di notifica del titolo esecutivo, (..), per tabulas, risulta stata omessa completamente, senza assolvere all’onere di specificità.

Correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha ritenuto di dovere limitare la verifica alla sola questione inerente alla legittimità della cartella di pagamento, in particolare alla regolarità della notifica e corretta formale della medesima.

In conclusione, i motivi sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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