LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5197-2013 proposto da:
I POGGI COOPERATIVA AGRICOLA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato CESARE CARDONI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO CUTIGNI giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 172/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 28/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso;
udito per il resistente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
Il processo trae origine dall’impugnazione di avvisi di accertamento per gli anni 2004, 2005 e 2006 ai fini IRPEF ed IVA notificati alla Cooperativa Agricola I Poggi ed ai soci della medesima con riferimento al maggior reddito accertato per i suddetti anni in relazione a rapporto d’affitto di terreno agricolo intercorso con altra società per estrazione di materiali inerti.
Agli avvisi di accertamento è seguita l’emissione delle relative cartelle, anch’esse oggetto di distinti ricorsi, poi riuniti.
La Commissione tributaria provinciale (CTP) di Viterbo accoglieva parzialmente i ricorsi, accertando la percezione di un corrispettivo mensile di Euro 4.000,00, con proporzionale rettifica dei redditi dei soci secondo le rispettive partecipazioni.
Avverso detta sentenza proponevano appello principale la Cooperativa ed i soci ed appello incidentale l’Ufficio per la conferma integrale degli atti impositivi e degli atti di riscossione conseguentemente emessi.
La Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio, con sentenza n. 172/2/2012, depositata il 28 agosto 2012, non notificata, respinse gli appelli principali ed accolse l’appello incidentale dell’Ufficio.
Avverso detta sentenza la sola Cooperativa ha proposito ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia falsa ed erronea applicazione dell’art. 2704 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la sentenza impugnata, nell’escludere l’opponibilità al fisco della scrittura che avrebbe ridotto il canone locativo, pur dando atto della registrazione della stessa il 2 aprile 2007 – donde la ritenuta non riferibilità della data certa in relazione agli anni oggetto dell’accertamento, 2004, 2005 e 2006 – ha, contrariamente alle risultanze processuali, affermato che la stessa risultava non autenticata nelle sottoscrizioni.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Di là dalla promiscua formulazione di un duplice ordine di censure nell’unico motivo formalmente unico senza che ne sia consentito l’esame separato e dal fatto che, in relazione alla formulazione della censura di violazione di norma di diritto, il motivo sembra piuttosto prospettare un errore revocatorio nel quale sarebbe incorsa l’impugnata pronuncia, il motivo risulta comunque carente nell’esposizione dei fatti di causa, atteso che non riporta neppure la data in cui le sottoscrizioni delle parti sarebbero state autenticate, donde l’insuscettibilità di trarre dalla formulazione della censura un risultato utile ai fini della sostenuta riferibilità della scrittura medesima agli anni d’imposta oggetto di accertamento.
2. Ugualmente è inammissibile il secondo motivo, con il quale parte ricorrente denuncia falsa ed erronea applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. c) contestualmente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, con riferimento alla previsione della quota di Euro 0,243 al mc come parte del corrispettivo convenuto, laddove, secondo parte ricorrente, detta quota doveva essere scomputata dal corrispettivo dell’affitto, perchè finalizzata al ripristino del terreno agricolo.
2.1. E’ decisivo in proposito osservare come il motivo si riveli assolutamente carente sotto il profilo dell’autosufficienza, non essendo stato trascritto il contenuto della relativa scrittura (cfr., più di recente, Cass. sez. 3, ord. 8 marzo 2019, n. 6735), neppure essendo stata la decisione impugnata censurata sotto il profilo della violazione o falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale.
3. Infine, con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta travisamento di fatto decisivo per la controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla circostanza che l’importo contrattualmente stabilito doveva ritenersi previsto a titolo provvisionale, salvo misurazione in contraddittorio, per cui si sarebbe dovuto tenere conto di uno scarto del 25-30%.
Il motivo è anch’esso inammissibile alla stregua delle medesime considerazioni esposte nella disamina del motivo che precede, stante la mancata trascrizione delle clausole contrattuali e la conseguente non intelligibilità della censura espressa peraltro soltanto in relazione al preteso vizio motivazionale.
4. Il ricorso va pertanto rigettato.
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 marzo 2019.
Depositato in cancelleria il 23 ottobre 2019