Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.27101 del 23/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27411/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CO.VAL.P.A. Abruzzo – Consorzio Valorizzazione Produzioni Agricole Abruzzo, società cooperativa agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Benaco n. 5, presso lo studio dell’avv. Maria Chiara Morabito, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Giampiero Berti e Marco Salvadeo giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 433/05/16, depositata il 26 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2019 dal Cons. Dott. Nonno Giacomo Maria.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sorrentino Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Udito l’avv. Roberto Palasciano per la ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 433/05/16 del 26/04/2016, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 144/03/15 della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila, che aveva accolto il ricorso proposto dalla CO.VAL.P.A. Abruzzo – Consorzio Valorizzazione Produzioni Agricole Abruzzo, società cooperativa agricola (di seguito Covalpa) avverso il diniego di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica consumata nel periodo giugno 2010 – dicembre 2011.

1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’istanza di rimborso era stata presentata sul presupposto che l’addizionale provinciale si ponesse in contrasto con la direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008; b) il ricorso della Covalpa, conseguente al diniego di rimborso dell’Amministrazione finanziaria, veniva accolto dalla CTP; c) la sentenza della CTP era appellata dalla Agenzia delle dogane.

1.2. Su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello osservando che: a) secondo quanto stabilito dalle direttive n. 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 e n. 2008/118/CE le accise sull’energia elettrica possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, finalità che in ipotesi mancano, non potendo essere ricondotte “alle finalità istituzionali dell’ente provincia”; b) le ulteriori questioni dovevano ritenersi assorbite.

2. L’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. La Covalpa resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE e del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6, conv. con modif. nella L. 27 gennaio 1989, n. 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

1.1. In buona sostanza, la difesa erariale evidenzia che: a) l’art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE farebbe riferimento ad altre imposte indirette e non già alle addizionali, che non possono considerarsi imposte autonome; b) le addizionali provinciali sarebbero destinate ad essere trasferite agli enti locali per garantire i servizi locali indispensabili e non andrebbero a copertura di semplici esigenze di bilancio e, del resto, neppure sarebbe possibile, secondo i principi di bilancio degli enti locali, vincolare analiticamente determinate entrate alle spese; c) non rileverebbe, a fini interpretativi, l’intervenuta abrogazione delle imposte addizionali intervenuta ad opera del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 4, comma 10, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44, essendo la stessa dettata in attuazione del disegno federalista e con l’esigenza di rispettare il principio di unitarietà della tassazione nazionale; d) la direttiva n. 2008/118/CE non sarebbe self-executing.

2. La complessa censura è infondata.

2.1. L’art. 3, p. 2, della direttiva n. 92/12/CEE afferma che: “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l’energia elettrica in ragione dell’estensione di cui all’art. 3 della direttiva n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta”.

2.1.1. Tale disposizione è pressochè sovrapponibile alla formulazione dell’art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del presente giudizio, per la quale: “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purchè tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.

2.1.2. Perchè gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente (si vedano, con ulteriori richiami giurisprudenziali: CGUE 5 marzo 2015, in causa C-553/13, Statoil Fuel & Retail, punti 35 ss., con riferimento alla direttiva n. 2008/118/CE; CGUE 25 luglio 2018, in causa C-103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss., con riferimento alla direttiva n. 92/12/CEE): 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell’unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (CGUE 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9 marzo 2000, in causa C-437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; CGUE 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes lordi Besora, punto 23).

2.1.3. La già citata sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, chiarisce, poi, che affinchè un’imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l’imposta in parola nonchè di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la finalità dell’imposizione in questione” (la sentenza cita, altresì, CGUE 27 febbraio 2014, cit., punto 30; CGUE 5 marzo 2015, cit., punto 41).

2.1.4. Peraltro, “un’assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poichè ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l’assegnazione del gettito di un’imposta al finanziamento di determinate spese” (viene richiamata ancora una volta CGUE 27 febbraio 2014, cit., punto 29).

2.2. La direttiva n. 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l’energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva n. 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle provincie delle imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’accisa sull’energia elettrica” (comma 3).

2.2.1. La direttiva n. 2008/118/CE è stata, invece, recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del TUA a far data dal 01/04/2010, con effetti peraltro trascurabili ai limitati fini del presente giudizio. Successivamente, con decorrenza 01/01/2012, il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 2, comma 6, abroga l’addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal 01/04/2012, il D.L. n. 511 del 1988, art. 6 è stato definitivamente abrogato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44.

2.3. Dalla ricostruzione normativa più sopra effettuata si evince, con riferimento alle addizionali provinciali oggetto di rimborso (periodo giugno 2010 – dicembre 2011), che: a) le stesse sono previste come dovute dal D.L. n. 511 del 1988, art. 6, in attuazione della disciplina unionale, trovando legittimità nell’art. 3, p. 2, della direttiva n. 92/12/CEE e, quindi, nell’art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE; b) è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono qualcosa di diverso dalle accise, che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di condizioni predeterminate.

2.3.1. Come specificato più sopra, al p. 2.1.2., perchè le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE occorre il cumulativo riscontro di due requisiti e, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.

2.3.2. Sotto il primo profilo, il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’accisa sull’energia elettrica”, sicchè la condizione sub 1) è sicuramente rispettata.

2.3.3. Non è, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto nè la disposizione di cui all’art. 6, nè il decreto 11 giugno 2007 del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze previsto dal comma 2 del medesimo articolo chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero andare a soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.

2.3.4. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio.

2.3.5. Altrettanto deve dirsi per quanto riguarda i riferimenti alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 54, al (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – TUEL) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 149 ovvero all’art. 19 TUEL: le indicazioni che si traggono da tali norme sono del tutto generiche e non in grado di distinguere la finalità specifica cui l’addizionale provinciale intende soddisfare.

2.3.6. Inoltre, la circostanza che in tema di bilancio degli enti locali non sia possibile destinare o vincolare a spese analiticamente individuate i proventi dell’addizionale, da un lato, non giustifica la violazione del diritto unionale e, dall’altro, non impedisce al legislatore di individuare una finalità specifica che i proventi dell’addizionale debbano soddisfare, indipendentemente dalla diretta correlazione tra entrata e spesa in sede di bilancio.

2.3.7. Non è nemmeno possibile trarre argomenti dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 2 bis, conv. con modif. nella L. 26 febbraio 2011, n. 10 (norma, peraltro, introdotta solo in sede di conversione e con decorrenza 27/02/2011) e ritenere che le addizionali provinciali sull’energia elettrica vadano a copertura dei “costi diretti e indiretti dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti”: la disposizione richiamata si esprime in termini potenziali (la gestione dei rifiuti “può essere assicurata”…) e l’Agenzia delle dogane non ha affatto provato che detta addizionale sia stata, nel caso di specie, effettivamente destinata alla copertura di quei costi.

2.3.8. Infine, la sentenza della CTR non dà alcun rilievo interpretativo all’intervenuta abrogazione dell’addizionale provinciale da parte del D.L. n. 16 del 2012, art. 4, comma 10, ragione per cui il richiamo del menzionato decreto da parte della difesa erariale si rivela ultroneo.

2.4. Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva n. 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al principio per cui l’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all’esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (cfr., ex multis, Cass. n. 21248 del 08/11/2004; Cass. n. 22067 del 22/10/2007; Cass. n. 25701 del 09/12/2009; Cass. S.U. n. 3674 del 17/02/2010; Cass. n. 11641 del 15/05/2013; Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/08/2016; Cass. n. 27822 del 31/10/2018).

2.5. Le imposte addizionali per cui è controversia non sono, dunque, dovute, con conseguente infondatezza del motivo di impugnazione proposto.

2.6. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: “l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma 1, va disapplicata per contrasto con l’art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17”.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

3.1. La sostanziale novità della questione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti del spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in cancelleria il 23 ottobre 2019

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