LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2983/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Aellebi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio dell’avv. Francesco D’Ayala Valva, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Remo Dominici per procura speciale in calce al controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 129/07/13, depositata l’11 dicembre 2013.
Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del 20 febbraio 2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza n. 129/07/13 dell’11/12/2013 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 105/04/10 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della Aellebi s.r.l. avverso l’avviso di contestazione delle sanzioni conseguenti ad un’importazione di merce (accessori per tubi) avvenuta nel 2004 sulla base di una falsa dichiarazione d’origine preferenziale;
1.1. come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte: a) la vicenda trae origine dalla importazione di merce dalle Filippine sulla base di un falso certificato di origine preferenziale FORM A, poi ritenuto falso a seguito di comunicazione dell’OLAF; b) la vicenda aveva comportato, dapprima, una duplice rettifica da parte dell’Amministrazione doganale (già oggetto di un contenzioso definito favorevolmente per quest’ultima da Cass. n. 9258 del 17/04/2013) e, quindi, l’emissione dell’atto di contestazione sanzioni impugnato; c) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente; d) avverso la sentenza della CTP l’Agenzia delle dogane proponeva appello;
1.2. la CTR rigettava l’appello evidenziando che: a) la società Aellebi s.r.l. “non aveva mezzi, tempi e poteri di cui dispone istituzionalmente l’OLAF e che se per ogni transazione l’importatore deve compiere indagini costose (…), difficili se non impossibili risulterebbero le transazioni commerciali”, con conseguente necessità di ritenere il suo legittimo affidamento in mancanza di dolo o quanto meno di colpa; b) ne conseguiva che i maggiori dazi e accessori richiesti con il riferito accertamento non erano dovuti, anche in ragione dell’intervenuta decadenza dell’Agenzia delle dogane, le cui richieste erano state avanzate oltre il termine triennale previsto dalla legge;
2. l’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
3. Aellebi s.r.l. resisteva con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduce la nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che sia la ricostruzione fattuale operata dal giudice di appello, sia le sue conclusioni attengono all’avviso di accertamento e non all’atto di contestazione delle sanzioni oggetto del giudizio; in ogni caso, la sentenza concernente l’accertamento era stata definita con valenza di giudicato dalla S.C.;
2. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 220, p. 2, lett. b), CDC, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’esimente alla società contribuente;
3. con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi la violazione del principio tra chiesto e pronunciato, non avendo la società contribuente mai sollevato la questione concernente i termini di decadenza;
4. con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando il pieno rispetto dei termini di decadenza;
5. il secondo ed il terzo motivo sono fondati e assorbenti degli altri motivi;
5.1. per quanto concerne il secondo motivo (insussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 220, p. 2, lett. b), CDC), la buona fede dell’importatore, rilevante ai sensi della richiamata disposizione, è stata già esclusa – unitamente alla ritenuta necessità di un comportamento doloso o colposo ai fini della responsabilità doganale – da Cass. n. 9258 del 2013, cit.;
5.1.1. con la conseguenza che sulla questione si è formato un giudicato esterno che riverbera i suoi effetti anche con riferimento all’avviso di contestazione delle sanzioni;
5.2. peraltro, deve evidenziarsi che laddove la CTR esclude il dolo o la colpa del contribuente, si riferisce con chiarezza ai requisiti necessari per l’applicabilità dell’esimente;
5.3. venendo al terzo motivo (violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo la Aellebi s.r.l. mai eccepito la decadenza), basterà sottolineare, come correttamente osservato dalla difesa erariale, che la CTR ha ampiamente riportato le conclusioni di parte contribuente, tra le quali non v’è menzione di una eccezione di decadenza dall’accertamento o dall’atto di contestazione sanzioni, nè la controricorrente ha rilevato alcunchè al riguardo;
6. l’accoglimento del secondo e del terzo motivo implica l’assorbimento dei motivi primo e quarto;
7. in conclusione, vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il quarto, e la sentenza impugnata va cassata nei limiti dei motivi accolti e rinviata alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il primo e il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.
Depositato in cancelleria il 23 ottobre 2019