Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27108 del 23/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3581/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

H&S Entertainment s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, piazza E. De Nicola n. 46, presso lo studio dell’avv. Roberto Morante, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 9361/47/14, depositata il 29 ottobre 2014 e notificata il 9 dicembre 2014.

Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del 20 febbraio 2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 9361/47/14 del 29/10/2014 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 385/24/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di H&S Entertainment s.r.l. in liquidazione (di seguito H&S) avverso il diniego di rimborso di un credito IVA maturato con riferimento all’anno 2002 e non utilizzato nè in detrazione nè in compensazione;

1.1. come si evince dalla sentenza impugnata: a) il diniego di rimborso conseguiva alla ritenuta decadenza biennale del diritto, essendo il credito relativo all’anno 2002 ed essendo stata l’istanza di rimborso formulata il 28/12/2009; b) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente; c) avverso la sentenza della CTP l’Agenzia delle entrate proponeva appello;

1.2. la CTR rigettava l’appello evidenziando che l’esposizione del credito d’imposta nella dichiarazione IVA annuale comporta esercizio formale del diritto mentre l’istanza di rimborso costituisce solo il presupposto di esigibilità dello stesso, sicchè, una volta esercitato tempestivamente il diritto, non trova più applicazione il termine di decadenza ma solo quello di prescrizione decennale;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. H&S resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, nonchè del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando l’applicabilità, in ipotesi, del termine di decadenza biennale;

2. il motivo è infondato;

2.1. costituisce orientamento consolidato della S.C., dal quale non v’è motivo di discostarsi, quello per il quale “in tema di IVA, l’esposizione di un credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Ne consegue che il relativo credito del contribuente è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso” (Cass. n. 20678 del 01/10/2014; conf. Cass. n. 20255 del 09/10/2015; Cass. n. 19115 del 28/09/2016; Cass. n. 4559 del 22/02/2017; Cass. n. 27828 del 31/10/2018);

2.2. nel caso di specie, il credito IVA è stato pacificamente esposto nella dichiarazione annuale relativa all’anno 2002 e la sua esistenza e il suo ammontare non sono contestati dall’Amministrazione finanziaria: ciò è sufficiente per l’ottenimento del rimborso del credito, la cui richiesta deve essere formulata nell’ordinario termine di prescrizione decennale, non essendo applicabile il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21;

3. il ricorso va, dunque, rigettato con conseguente condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della controricor-rente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 119.000,00.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 7.500,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 23 ottobre 2019

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