Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27110 del 23/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11237/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Simtex s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 338/07/14, depositata il 19 marzo 2014 e notificata il 9 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del 20 febbraio 2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 338/07/14 del 19/03/2014 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 176/04/10 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della Simtex s.p.a. avverso l’avviso di rettifica conseguente ad un’importazione di tessuti di filamenti in poliestere avvenuta nel 2006 sulla base di una classificazione della merce ritenuta erronea dall’Amministrazione doganale;

1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata: a) la vicenda trae origine dalla importazione di merce dalla Cina alla quale, in sede di dichiarazione, era stata attribuita una classificazione diversa da quella ritenuta corretta dall’Agenzia delle dogane sulla base di apposita analisi, con conseguente evasione dei dazi cd. antidumping; b) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente; c) avverso la sentenza della CTP l’Agenzia delle dogane proponeva appello, che veniva rigettato dalla CTR;

2. l’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. Simtex s.p.a. non si costituiva in giudizio e rimaneva, pertanto, intimata.

CONSIDERATO

CHE:

1. va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso proposto dalla Agenzia delle dogane è inammissibile in quanto tardivo;

1.1. invero, a fronte di una sentenza che si assume essere stata notificata in data 09/02/2015, il termine breve per l’impugnazione (da considerare nel caso di specie, atteso che il termine lungo dal deposito del 19/03/2014 andava a scadere solo in data 04/05/2015) è scaduto il 10/04/2015, mentre il primo ricorso è stato notificato solo il 22/04/2015;

2. l’inammissibilità del ricorso rende superfluo l’esame dei motivi proposti dall’Agenzia delle dogane;

3. in conclusione, il ricorso è inammissibile; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione della Simtex s.p.a..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 23 ottobre 2019

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