Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27111 del 23/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11387/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Flamy s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, c.so Umberto I n. 174, presso lo studio dell’avv. Francesco Manzon, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 437/05/14, depositata aprile 2014.

Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del 20 febbraio 2019 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 437/05/14 del 01/04/2014 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso le sentenze nn. 134 e 135/03/10 della Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), che avevano accolto il ricorso di Flamy s.r.l. avverso l’avviso di rettifica e il conseguente atto di contestazione sanzioni relativamente ad un’importazione di merce (accendini) avvenuta nel 2005 in ragione della origine non preferenziale della stessa;

1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata: a) la vicenda trae origine dalla importazione di merce sulla base di certificati di origine FORM A rivelatisi falsi a seguito di indagine dell’OLAF, indicando l’erronea provenienza della merce dal Laos anzichè dalla Cina, con conseguente evasione dei dazi cd. antidumping; b) la CTP accoglieva i ricorsi proposti dalla società contribuente; d) avverso le sentenze della CTP l’Agenzia delle dogane proponeva separati appelli;

1.2. la CTR, previa riunione degli stessi, rigettava gli appelli evidenziando che: a) “la dichiarazione di origine non preferenziale escludeva il controllo delle dogane”; b) “il prezzo del bene particolarmente basso non era da solo indice di provenienza da zona dumping, in quanto non è dimostrato che il prezzo in Laos sarebbe stato maggiore, anche perchè comunque la ditta laotiana è produttrice di accendini”; c) sussisteva nel caso di specie la buona fede della società acquirente, che verosimilmente non aveva, come l’OLAF, strumenti “atti a rilevare la stratificazione dei valori aggiunti ai vari stadi di lavorazione del bene importato”, sicchè l’errore era esclusivamente imputabile all’Autorità doganale laotiana;

2. l’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. Flamy s.r.l. resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che la sentenza d’appello mancherebbe di una motivazione completa ed esauriente, non dando conto delle ragioni poste a fondamento del convincimento del giudice, sia con riferimento ai presupposti di fatto che a quelli di diritto;

2. il motivo è infondato;

2.1. non è dubbio che la motivazione della CTR sia piuttosto scarna, tuttavia la stessa contiene tutti i presupposti di fatto e di diritto per escluderne la nullità, in considerazione del fatto che individua l’oggetto del giudizio (recupero di dazi antidupming), le ragioni di doglianza dell’Agenzia avverso la sentenza di primo grado (responsabilità dell’importatore per avere presentato una erronea dichiarazione di origine della merce) e le ragioni di diritto poste a fondamento della decisione assunta (sussistenza di elementi tali da integrare la buona fede dell’importatore e l’errore dell’Autorità doganale laotiana);

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 220, p. 2, lett. b), del regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario – CDC), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi l’insussistenza, in ipotesi, dei presupposti per l’applicazione dell’esimente della buona fede;

4. il motivo è fondato;

4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di tributi doganali, l’applicazione del regime di esenzione o riduzione daziaria presuppone la regolarità formale e sostanziale della documentazione relativa all’origine e/o alla provenienza della merce, intendendosi per “origine” il luogo dove la merce è stata realizzata e per “provenienza” il luogo dal quale essa giunge o dove è stata oggetto di lavorazione o trasformazione (a tal fine non essendo sufficienti le operazioni di spolveratura, lavaggio, verniciatura, selezione, riduzione a pezzi, ecc.); pertanto, considerato che un certificato di origine “ignota” va considerato come “inesatto”, le Autorità doganali, qualora constatino la falsità dei certificati di origine e provenienza, devono procedere alla contabilizzazione “a posteriori” dei dazi doganali, salve le deroghe nei seguenti casi tipizzati che devono concorrere cumulativamente: riscossione dovuta ad errore delle autorità competenti (sia di quella alla quale spetta procedere al recupero sia di quella di rilascio del certificato preferenziale di esportazione); errore tale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e diligenza, provocato da un comportamento “attivo” delle autorità che rilasciarono il certificato, non rientrandovi l’errore indotto da dichiarazioni inesatte rese dall’esportatore, salvo che le autorità di quel paese fossero informate o dovessero sapere dell’inoperatività dell’esenzione; osservanza di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente per la dichiarazione in dogana” (Cass. n. 4997 del 02/03/2009);

4.1.1. la deroga al recupero a posteriori è appunto quella prevista dall’art. 220, p. 2, lett. b), CDC, ammessa al cospetto delle tre condizioni che la norma contemporaneamente richiede, ossia che il rilascio irregolare dei certificati di origine sia dovuto ad un errore delle autorità competenti, che l’errore commesso dalle autorità sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato dal debitore di buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia osservato tutte le prescrizioni della normativa in vigore (vedi CGUE 14 maggio 1996, cause C-153/94 e C204/94, Faroe Seàfood e altri; CGUE 3 marzo 2005, causa C-499/03 P, Biegi Nahrungsmittel e Commonfood; CGUE 18 ottobre 2007, causa C173/06, Agrover; CGUE 15 dicembre 2011, C-409/10, Afasia Knits; CGUE 16 marzo 2017, causa C-47/16, Veloserviss).

4.1.2. in particolare, non può dirsi sussistente la buona fede dell’importatore “qualora, sebbene abbia evidenti ragioni per dubitare dell’esattezza di un certificato di origine “modulo A”, un importatore si sia astenuto dall’informarsi, nella massima misura possibile, delle circostanze del rilascio di tale certificato per verificare se tali dubbi fossero giustificati” (così CGUE 16 marzo 2017, cit., p. 43);

4.2. nel caso di specie l’Ufficio doganale di La Spezia ha correttamente proceduto alla contabilizzazione a posteriori dei dazi in ragione del fatto che l’origine della merce, indicata dall’esportatore come laotiana, è stata in un secondo momento accertata come cinese; e poichè la falsa certificazione di origine della merce non è oggetto di contestazione, con ciò l’Ufficio ha assolto all’onere probatorio sullo stesso gravante (cfr. CGUE 16 marzo 2017, cit., p. 47), restando a carico dell’importatore la prova della ricorrenza delle ulteriori condizioni per l’applicazione della esenzione prevista dall’art. 220, p. 2, lett. b), CDC (cfr. Cass. n. 7674 del 16/05/2012, in motivazione);

4.3. in proposito, va prima di tutto evidenziato che “il debitore non può nutrire un legittimo affidamento quanto alla validità dei certificati EUR 1 per il fatto che essi siano stati ritenuti inizialmente veritieri dalla autorità doganale di uno Stato membro dato che le operazioni effettuate da detti uffici nell’ambito dell’accettazione iniziale delle dichiarazioni non ostano affatto all’esercizio di controlli successivi” (CGUE 9 marzo 2006, causa C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services BV, richiamata da CGUE 8 novembre 2012, causa C-438/11, Lagura, con riferimento ai certificati FORM A, documenti giustificativi utili a fruire delle preferenze generalizzate unilateralmente concesse dalla UE ed utilizzati nel caso di specie), e ciò in quanto le prescrizioni del CDC, alla luce del suo sesto considerando (“considerando che, tenuto conto della grande importanza che il commercio esterno ha per la Comunità, occorre sopprimere o per lo meno limitare, per quanto possibile, le formalità e i controlli doganali”), vanno interpretate nel senso che “(…) al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana, l’autorità suddetta non si pronuncia sull’esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante, di cui quest’ultimo si assume la responsabilità” (CGUE 15 settembre 2011, causa C-138/10, DP Group EOOD). Ne consegue, ha ribadito la Corte, che “(…) qualora un controllo a posteriori non consenta di confermare l’origine della merce indicata nel certificato EUR 1, si deve ritenere che essa sia di origine ignota e che, per conseguenza, il certificato EUR 1 e la tariffa preferenziale siano stati concessi indebitamente” (CGUE 9 marzo 2006, cit.);

4.4. secondariamente, a fronte dell’accertata falsità dei certificati di origine della merce, l’Unione Europea non può essere tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio dell’attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell’ambito dei loro rapporti negoziali (CGUE 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal & Filhos; Cass. n. 19195 del 06/09/2006; Cass. n. 14509 del 30/05/2008; Cass. n. 1583 del 03/02/2012; Cass. n. 15758 del 19/09/2012);

4.5. nel caso di specie, è irrilevante lo stato soggettivo di consapevolezza della irregolarità della introduzione della merce in capo alla Flamy s.r.l.;

4.5.1. grava, infatti, sull’importatore l’obbligo di vigilare “sull’esattezza dell’informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione dall’esportatore, al fine di evitare abusi” (Cass. n. 24675 del 23/11/2011), cosa che, in ipotesi, non risulta essere stata fatta dalla società controricorrente;

4.5.2. l’affermazione dell’obbligo in questione si rispecchia nel p. 57 della sentenza della CGUE 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal & Filhos, richiamata da Cass. n. 24675 del 2011, cit., la quale espressamente paventa che, se la buona fede dell’importatore fosse capace di esentarlo comunque da responsabilità, “(…) l’importatore sarebbe indotto a non verificare più l’esattezza dell’informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione da parte dell’esportatore, nè la buonafede di quest’ultimo, il che darebbe luogo ad abusi”;

4.5.3. si noti che, sebbene la sentenza della Corte di giustizia si riferisca al regolamento CEE n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, l’attualità del pericolo paventato dalla Corte di giustizia e dell’obbligo affermato da questa Corte trovano riscontro nell’art. 220, par. 2, lett. b), CDC, secondo cui “la buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale”;

4.5.4. si tratta, in questo caso, di una diligenza qualificata, da ragguagliare, giusta l’art. 1176 c.c., comma 2, alla “natura dell’attività esercitata”; in particolare, l’esercizio professionale dell’attività di rappresentante indiretto dell’importatore da parte della società contribuente comporta ineludibilmente che lo sforzo diligente ad essa richiesto si estenda al controllo esigibile dell’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore allo Stato di esportazione (Cass. n. 5199 del 01/03/2013; Cass. n. 6621 del 15/03/2013);

4.6. nella fattispecie, inoltre, non può nemmeno configurarsi l’errore determinato da un comportamento “attivo” delle autorità competenti: l’Ufficio doganale di Genova così come l’Autorità doganale laotiana si sono limitate ad esaminare la regolarità formale dei documenti giustificativi del regime preferenziale, come loro specifico onere. Solo successivamente, a seguito della segnalazione dell’OLAF e una volta venuta a conoscenza della diversa origine della merce, l’Agenzia delle dogane ha legittimamente proceduto al recupero a posteriori (comportamento ritenuto legittimo da CGUE 16 marzo 2017, cit.);

5. in conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata e rinviata per nuovo esame e per le spese del presente giudizio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 23 ottobre 2019

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