Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27113 del 23/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1505-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 49/2013 della COMM.TRIB.REG. di BARI, depositata il 21/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

RILEVATO

che L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 49/06/2013, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 21.05.2013, con la quale, a conferma della decisione di primo grado, era riconosciuto il diritto di C.M. al rimborso della somma di Euro 2.828,02 negato con silenzio rifiuto dalla Amministrazione finanziaria.

La controversia traeva origine dalla istanza di rimborso presentata dalla C., già dipendente della Banca Commerciale Italiana e in pensione a partire dal 31.12.1999, che nel 2006 riceveva dal Fondo Pensioni per il personale della banca l’importo di Euro 61.541,33, dedotti i pagamenti già effettuati negli anni 2004 e 2005. La contribuente sosteneva che il Fondo aveva calcolato erroneamente la base imponibile ai fini della tassazione Irpef, trattandosi di “vecchio iscritto”, in particolare per non aver tenuto conto che ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17 (vigente ratione temporis, ora 19) comma 2 occorreva dedurre il 4% annuo (dal 18.09.1973 al 31.12.1994), in ragione dei contributi già da lei versati e come previsto dal medesimo TUIR, art. 17, comma 1.

Alla richiesta di rimborso era seguito il silenzio della Amministrazione Finanziaria. Promosso il contenzioso avverso il silenzio-rifiuto, con sentenza n. 188/12/11 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva il ricorso della contribuente. L’appello della Agenzia era rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia con la sentenza ora al vaglio della Corte.

L’Agenzia censura la decisione con due motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17 (ratione temporis vigenti) nonchè del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per aver erroneamente interpretato e applicato le norme richiamate;

con il secondo per omessa motivazione su un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (recte 5), per la carente completezza dell’iter argomentativo a supporto della decisione.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza.

La contribuente non si è costituita.

L’Agenzia ha depositato una seconda notifica del ricorso, eseguita per posta certificata il 17.01.2019, presso il domicilio eletto della contribuente.

CONSIDERATO

che:

Deve preliminarmente accertarsi se la notificazione del ricorso per cassazione alla contribuente sia rituale e valida.

Agli atti risulta depositata copia della cartolina relativa all’avviso di ricevimento del ricorso per cassazione, notificato a mezzo posta alla C.. La cartolina risulta indirizzata alla C. presso il suo difensore avv. Roberto Amodio, ma, nella sezione destinata alla “consegna del plico a domicilio”, quale persona destinataria del plico risulta identificata tale “Ranieri”, nella funzione di “delegato del direttore”. Trattasi con evidenza di una notifica inesistente, perchè eseguita a soggetto non solo neppure identificabile, ma, per essere il difensore domiciliatario una persona fisica, del tutto incomprensibile la qualifica del ricevente quale “delegato del direttore”. La irritualità della notifica è stata avvertita dalla stessa Agenzia, la quale, ricevuta comunicazione della trattazione della causa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., ha provveduto ad una ulteriore notifica del ricorso con PEC.

Questi gli atti, la notifica del ricorso è inesistente. Di essa non vi è alcuna prova, non risultando idonea quella, formalmente pur tempestiva, eseguita con data 20.01.2014 presso soggetto del tutto sconosciuto e non identificabile. Nè l’inesistenza della prima notifica può essere sanata da quella generata via PEC il 17.01.2019, ossia a distanza di quasi sei anni dal deposito della sentenza impugnata, mancando i presupposti per l’applicazione del principio giurisprudenziale sulla conservazione degli effetti della notifica non perfezionata per errori, che non sia imputabile al notificante. Infatti a tal fine è necessario che il notificante, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui deve darsi prova rigorosa (cfr. ord. 19059/2017; 20700/2018). Nel caso di specie il processo notificatorio è stato riattivato a distanza di anni, senza che siano state neppure prospettate circostanze eccezionali.

In conclusione non si è mai perfezionata la notificazione del ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità del medesimo.

Ritenuto che:

Il ricorso va dichiarato inammissibile. La mancata costituzione della controparte esime questo Collegio dalla regolamentazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 23 ottobre 2019

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