LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12136-2014 proposto da:
COMUNE DI CAPANNORI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PACIFICI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO BERUTTO giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
L.P.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 127/2013 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 23/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2019 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato BERUTTO che ha chiesto l’accoglimento.
FATTI DI CAUSA
L.P. impugnava dinanzi alla CTP di Lucca l’avviso di accertamento notificatole dal Comune di Capannori per omesso versamento ed omessa dichiarazione ICI per l’anno 2008 in relazione ad un immobile sito nel Comune.
A sostegno del ricorso l’istante assumeva di avere diritto all’esenzione relativa alla prima casa e pertinenze di cui al D.L. n. 93 del 2008.
La CTP di Lucca, con sentenza n. 87/4/12, accoglieva il ricorso.
Interposto appello da parte del Comune di Capannori, la CTR della Toscana, con sentenza in data 23.1.2014, rigettava il gravame ritenendo che l’immobile in questione fosse una pertinenza dell’abitazione principale, e che per detto immobile non vi fosse, proprio perchè pertinenziale, alcun obbligo di dichiarazione.
Avverso detta pronuncia il Comune di Capannori proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La parte intimata non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 3, al D.L. n. 93 del 2008, art. 1, agli artt. 817 e 2697 c.c.. Sulla omessa denuncia dell’immobile e omessa prova della natura di pertinenza”, parte ricorrente deduceva che erroneamente la CTR aveva ritenuto l’immobile per cui è processo pertinenza dell’abitazione principale della ricorrente, senza che fosse stata provata la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 817 c.c..
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4. Sulla omessa dichiarazione della pertinenza”, parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che la contribuente non fosse tenuta a dichiarare l’immobile. Aggiungeva che il mancato esame da parte del giudice di merito dell’eccezione di mancata dichiarazione del possesso di una pertinenza integrava il vizio di omesso esame di un punto decisivo per la controversia.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 14 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili del Comune di Capannori approvato con deliberazione di c.c. n. 20 del 15.5.2006”, parte ricorrente deduceva che la CTR non aveva valutato che i contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il termine del 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell’immobile, cosa che la contribuente aveva omesso di fare.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
A prescindere dal rilievo che la CTR ha ritenuto la sussistenza della natura pertinenziale dell’immobile per cui è processo sulla scorta della mera affermazione della contribuente, è preliminare il fatto che la CTR non ha ritenuto necessaria la relativa dichiarazione, peraltro facendo richiamo ad una causa di esenzione dall’obbligo dichiarativo nel caso di specie inconferente, non trattandosi di esenzione D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7.
A riguardo questa Corte ha, invece, affermato che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l’esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l’atto con cui l’area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità.” (vedi Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13017 del 24/07/2012 (Rv. 623398) ed in motivazione da ultimo Cass. n. 9790 del 2017; n. 2901 del 2017; n. 6139 del 2016; Cass. n. 25027 del 2009 e n. 19639 del 2009; Cass. Sez. 5, n. 27573/2018).
Pertanto, ritenuto che la dichiarazione da parte del contribuente dell’immobile sia adempimento necessario ed ineludibile al fine di valutare le caratteristiche del bene, non avendo la contribuente provveduto alla dichiarazione del bene in esame, la mancanza di tale adempimento preclude la contestazione dell’atto con cui l’area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione.
Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto ex art. 384 c.p.c., il ricorso originario può essere deciso nel merito con il suo rigetto.
Le spese inerenti ai giudizi di merito vanno compensate tra le parti, in ragione dell’avvenuto consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in ordine alla rilevanza dell’onere dichiarativo del contribuente in epoca successiva alla proposizione del ricorso. Del pari vanno compensate le spese di legittimità in ragione della peculiarità delle questioni trattate e dell’esito dei giudizi di merito.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto dalla contribuente; compensa tra le parti le spese inerenti ai giudizi di merito nonchè al giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 23 ottobre 2019