LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8159-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona d Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 2, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO SCOFONE, giusta procura a margine.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 99/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 13/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/C9/2019 dal Consigliere Dott CAPRIOLI. MAURA;
ud o il P.M. lo persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato EARACI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato SCIUTO che si riporta agli scruti.
Con sentenza n. 99/2012 la CTR di Milano respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società Unipol Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Milano con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente diretto ad ottenere il rimborso di quanto versato a titolo di imposta di registro liquidata in misura proporzionale in relazione ad un decreto ingiuntivo avente ad oggetto una polizza fideiussoria prestata a garanzia di un pagamento soggetto ad Iva.
La Corte di appello, condividendo il ragionamento seguito dal primo Giudice, riteneva applicabile al decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad Iva l’imposta di registro in misura fissa in base al principio dell’alternatività posto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 senza che possa assumere rilievo la circostanza che l’ingiunzione sia stata emessa contro il solo debitore principale,il fideiussore o entrambi,non soggetti ad Iva.
L’Agenzia delle Entrate propone con un unico articolato motivo ricorso per cassazione cui resiste con controricorso la società Unipol s.p.a.
Il procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
L’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata tariffa, parte prima, art. 8, comma 1, lett b e del D.P.R., artt. 37 e 40 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n..
Lamenta in particolare che il giudice di appello avrebbe erroneamente ricondotto ad unità il pagamento per l’escussione della garanzia, e quello per regresso del fideiussore senza considerare che il pagamento in regresso del garantito verso il garante previamente escusso(oggetto del decreto ingiuntivo soggetto ad imposta di registro) è del tutto distinto da quello afferente l’autonomo rapporto fra il garante ed il beneficiario di una polizza fideiussoria, ed è estraneo al campo di applicazione dell’Iva.
Osserva poi come deve considerarsi non pertinente il richiamo operato dalla CTR alla sentenza 2007/9390 in quanto in quel caso il decreto ingiuntivo era stato richiesto dal creditore verso il debitore principale ed il fideiussore mentre nella specie il ricorso alla procedura monitoria era stato intrapreso dal fideiussore nei confronti del debitore principale Il motivo è fondato.
La questione veicolata attraverso l’unico motivo di ricorso, involge l’interpretazione del disposto della tariffa del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata tariffa, parte prima, art. 8, comma 1, lett b la quale sottopone a tassazione gli atti dell’autorità giudiziaria in materia civile, compresi i decreti ingiuntivi, distinguendo i provvedimenti indicati alla lettera b) recanti ” condanna al pagamento di somme o valori o altre prestazioni,o alla consegna di beni di qualsiasi natura”, e della nota Seconda apposta in calce all’art. 8 in esame, la quale prevede che gli atti di cui al comma 1, lett b) “non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico”.
In particolare il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 prevede che gli atti sottoposti, anche teoricamente, perchè di fatto esentati, all’Iva non debbano scontare quella proporzionale di registro e ciò nell’ottica di evitare che siano assoggettate a quest’ultima imposta operazioni già colpite dall’altra e in tal senso viene letta la previsione della Tariffa sopra indicata in relazione al principio dell’alternatività Iva/ Registro.
La critica mossa dalla ricorrente coglie nel segno alla luce del recente principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza 18520/2019.
In essa si è dato conto dell’esistenza di due orientamenti: il primo che sosteneva la registrazione a tassa fissa del decreto ingiuntivo ottenuto dal garante, quando l’obbligazione principale è relativa a operazione soggetta a imposta sul valore aggiunto (Cass. 19 giugno 2014, n. 14000 nonchè 15 luglio 2014, n. 16192; 16 luglio 2014, nn. ‘16306, 16307 e 16308; 24 luglio 2014, nn. 16975, 16976 e 16977; 11 dicembre 2015, n. 24997 e, da ultimo, 20 luglio 2018, n. 19365) ravvisando un’operazione complessiva inscindibile, la quale sarebbe assoggettata a trattamento fiscale unitario, indipendentemente, dunque, dal fatto che l’obbligazione sia adempiuta dal debitore in esecuzione del contratto principale o dal garante, qualificato come fideiussore.
Diversamente secondo l’altro indirizzo si escludeva l’unitarietà e inscindibilità dell’operazione complessiva facendo leva sul fatto che il titolo da cui deriva il debito principale è distinto dalla polizza fideiussoria, dalla quale trae origine la prestazione di garanzia, e che assume la configurazione di contratto autonomo di garanzia.
Si è pertanto sottolineato che il garante, a seguito del pagamento, non fa valere nei confronti del debitore corrispettivi di prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto sicchè il decreto ingiuntivo ottenuto dal primo nei confronti del secondo, al quale non sarebbe applicabile il principio di alternatività, sconterebbe l’imposta di registro con aliquota proporzionale al valore della condanna (Cass. 9 ottobre 2015, nn. 20260, 20261, 20262, 20263, 20264 e 20265; 14 ottobre 2015, nn. 20665, 20666, 20667, 20668 e 20669; 21 dicembre 2015, n. 25702; 16 maggio 2017, n. 12221; 19 gennaio 2018, nn. 1339 e 1341 e, da ultimo, 2 febbraio 2018, n. 2551).
Ed è proprio quest’ultimo indirizzo che è stato accolto dalle S.U.. le quali hanno evidenziato che nel caso di decreto ingiuntivo ottenuto dal garante autonomo solvens nei confronti del debitore principale non vengono in considerazione “corrispettivi o prestazioni soggetti a imposta sul valore aggiunto”, non trova spazio il principio di alternatività. Ne consegue l’applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, parte prima, art. 8, comma 1, lett. b), che assoggetta gli atti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi (che scontano l’imposta di registro in base all’art. 37 del medesimo decreto), recanti condanna al pagamento di somme o valori all’imposta di registro con aliquota proporzionale del 3%.
In questo quadro e a composizione del contrasto è stato pertanto affermato che “In tema d’imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato”.
Ne segue l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata. Non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta. La sussistenza del contrasto comporta la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta l’impugnazione originariamente proposta. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 23 ottobre 2019