LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorso 10310-2013 proposto da:
M.G., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato CARMINE PAUDICE, giusta procura a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO S’IATO, che la rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la senteza n. 283/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 27/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/09/2019 dal Consigliere Dott.ssa CAPRIOLI MAURA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udivo per il controricorrente l’Avvocato FARACI che ha chiesto il rigetto del ricorso.
M.G. impugnava avanti alla CTR di Napoli la decisione della CTP di Caserta con cui era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di liquidazione relativo alla rideterminazione del valore del terreno di mq 6000 da Euro 104.000,00 ad Euro 900.000,00.
Il giudice di appello, con sentenza nr 283/2012, riteneva non fondato il motivo riguardante l’eccepito difetto di motivazione dell’atto impugnato alla luce del disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis, che consente il richiamo per relationem ad atti extra procedimentali dei quali sia riprodotto il contenuto essenziale.
Considerava nel merito che per la particella di terreno 5439 ricadente in parte nella zona G e in parte nella zona B1 il valore del terreno dovesse essere ridotto nella misura del 50% stante la sussistenza di documentati vincoli che interessavano la porzione a destinazione B1.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione M.G. fondato su due motivi di ricorso.
L’agenzia delle Entrate si è costituita solo al fine di riservarsi l’eventuale partecipazione in udienza.
Il ricorrente in primo luogo eccepisce il giudicato esterno che si sarebbe formato successivamente alla sentenza della CTR del 27.6.2012.
Sostiene in particolare che sarebbe divenuta definitiva la sentenza resa dalla CTP di Caserta del 26.1.2012 su ricorso del coobbligato in solido.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia il difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamenta in particolare che il giudice di appello, pur avendo dato atto che l’Ufficio non aveva effettuato un accertamento sull’effettivo valore del terreno, avrebbe operato una riduzione del valore del 50% senza esplicitare l’iter argomentativo che ha. condotto ad una tale riduzione disattendo e senza fornire alcuna motivazione in merito alla valutazione tecnica espressa dal proprio perito di parte.
Con un secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Osserva che il richiamo operato nel corpo della motivazione dell’avviso di accertamento ad altri atti pubblici non sarebbe di per sè sufficiente a soddisfare l’obbligo motivazionale.
Va, preliminarmente, delibata l’eccezione di giudicato esterno allegata dal ricorrente.
L’eccezione, se pure seppure ammissibile, atteso che il giudicato esterno deve essere rilevato d’ufficio, ed anche per la prima volta, nel giudizio di legittimità, purchè la parte che lo invoca produca copia autentica della sentenza recante attestazione del passaggio in giudicato della stessa in epoca successiva alla pronuncia della sentenza nei confronti della quale si intende far valere il giudicato esterno (Cass. 11112/2008 – Cass. 1534/2018), deve essere diattesa.
Nel caso in esame non si rinvengono agli atti di causa la copia autentica della sentenza (ma una copia semplice) e l’attestazione dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza sopra indicata.
Ciò posto ragioni logiche giuridiche impongono di iniziare dal secondo motivo di censura.
A tal fine va ricordato che l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore (la cui inosservanza determina, anche in difetto di espressa comminatoria, nullità dell’atto, con il conseguente dovere del giudice tributario, davanti al quale sia impugnato, di dichiararne l’invalidità, astenendosi dall’esame sul merito del rapporto) mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale fase contenziosa, ed altresì a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa, al fine indicato.
Pertanto è necessario e sufficiente che l’avviso, indipendentemente dal mezzo grafico usato, enunci il criterio astratto in base al quale è stato determinato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detti obiettivi, ed inoltre, in caso di ricorso a criteri diversi da quelli espressamente menzionati dalla legge, evidenzi (sia pure implicitamente) le ragioni che rendano inutilizzabili tali criteri legali nel singolo rapporto, salvi poi restando, in sede contenziosa, l’onere dell’ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato, nel quadro del parametro prescelto, e la facoltà del contribuente di dimostrare l’infondatezza della pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall’ufficio (Sez. 1, Sentenza n. 11420 del 12/11/1998; conf. Sez. 5, Sentenza n. 4541 del 11/04/2000;Cassazione civile, sez. trib., 06/02/2019, n. 3388).
Invero, l’avviso di accertamento ha carattere di provocatio ad opponendum e, pertanto, soddisfa l’obbligo della motivazione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, ogni volta che l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum debeatur. Non può, pertanto, essere dichiarata la nullità per carenza di motivazione di un avviso di accertamento il quale indichi con chiarezza il presupposto della maggiore imposizione e renda palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall’ufficio finanziario (Sez. 1, Sentenza n. 7991 del 02/09/1996; Sez. 1, Sentenza n. 1209 del 04/02/2000; Sez. 5, Sentenza n. 14566 del 20/11/2001).
L’avviso di accertamento può essere, motivato per relationem, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, anche ove lo stesso si concreti nel richiamo alle risultanze di un’indagine di mercato, purchè, nell’ipotesi di mancata allegazione, nell’atto ne venga riprodotto il contenuto essenziale, allo scopo di consentire al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato (Sez. 5, Ordinanza n. 4396 del 23/02/2018; Sez. 5, Sentenza n. 12394 del 22/08/2002).
In particolare, l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto utilizzato per la comparazione, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l’obbligo di allegare all’avviso l’atto utilizzato per la comparazione (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21066 del 11/09/2017).
Per contenuto essenziale si intende l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9323 del 11/04/2017).
Orbene, fermo restando che è incontestata la loro mancata allegazione all’avviso di liquidazione, non è revocabile in dubbio che, come risulta dal testo del provvedimento impugnato riprodotto nel motivo, nella descrizione sintetica degli atti utilizzati in termini parametrici fossero indicati gli estremi degli stessi con l’indicazione dei numeri di repertorio e di raccolta addirittura, la data precisa ed il nominativo del notaio rogante.
Elementi questi che consentono al contribuente di comprendere il criterio di valutazione impiegato attraverso una consultazione degli atti.
Con riguardo al primo motivo se ne deve rilevare l’inammissibilità perchè deduce il difetto di motivazione della sentenza, con riferimento alla formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non più vigente (dalla data di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012).
La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Nella specie il giudice ha peraltro specificato le ragioni del suo convincimento sottolineando, come in base alla documentazione prodotta, il valore della porzione a destinazione B1 in cui è vietata ogni aumento di volumetria fosse da valutare proprio in ragioni di tali vincoli nella misura del 50%
Il ragionamento in tal modo condotto dal giudice di merito, basato sulla considerazione delle specifiche caratteristiche del bene, appare pertanto insindacabile in questa sede.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 6000,00 oltre accessori di legge; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 23 ottobre 2019