LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1160-7-2C13 proposto da:
AGEZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SIAT SOCIETA’ ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
Nonchè da:
STAT SOCIETA’ ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, in persona del consigliere di amministrazione delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIVIA SALVINI, giusta procura a margine;
– controricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5/2012 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 08/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/09/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso princioale e per l’accoglimento dell’incidentale;
udito per il ricorrente l’Avvocato TARACI che ha chiesto l’accoglimerto del ricorso;
udito per il controricorrente incidentale l’Avvocato ESCALAR che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso principale e l’accoglimento dell’incidentale.
La Siat società italiana assicurazioni e riassicurazioni s.p.a. impugnava avanti la CTP di Genova il provvedimento con cui l’Agenzia delle entrate aveva accertato un insufficiente pagamento dell’imposta dovuta ai sensi della L. n. 1216 del 1961 e la aveva ricalcolata ai sensi della L. n. 1216 del 1961, art. 24, comma 1, lett. H nell’importo di Euro 5.182.137,78 per omessa denuncia premi ed accessori e nella misura di Euro 56.823,49 per omessa denuncia annuale CSSN. Con sentenza nr 294/2010 la CTP rideterminava la sanzione in Euro 103,00 nel minimo edittale.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate cui resisteva la società la quale a sua volta proponeva appello incidentale in relazione a quella parte della pronuncia che avevano visto la società Siat soccombente.
Con sentenza nr 5/2012 la CTR di Genova rigettava l’appello confermando la pronuncia di primo grado.
Il giudice di appello riteneva fondato il riferimento alla sproporzione tra l’imposta in questione e la sanzione irrogata e considerava applicabile la sanzione nella misura minima prevista dalla L. n. 1216 del 1961, art. 24, comma 1, lett h pari ad Euro 103,00.
Evidenziava infatti che l’eccessività dell’ammontare della sanzione era la conseguenza della pretesa dell’Ufficio di rapportare la sanzione all’intera imposta dovuta sulla somma non denunciata in termini; che non era stata accertata l’evasione di alcun debito di imposta e contributi SSN per l’anno 2007 e che la presentazione tardiva non aveva inciso nell’esercizio di controllo da parte dell’Ufficio,il quale aveva potuto liquidare la debenza entro il termine prescritto.
Avverso tale sentenza propone appello l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo cui resiste la società Siat presentando a sua volta ricorso in via incidentale.
La società contribuente ha depositato memoria illustrativa.
Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione o falsa applicazione della L. 1216 del 1961, art. 9, comma 4 e art. 24, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
L’Amministrazione finanziaria critica il ragionamento seguito dal giudice di appello laddove, nel confermare la pronuncia di primo grado, riduce la sanzione comminata ad Euro 103,00.
Osserva infatti che la Siat violando la L. n. 1216 del 1961, art. 9 aveva presentato tardivamente la denuncia dell’ammontare dei premi ed accessori nonchè del contributo al Servizio Nazionale incassati nell’esercizio del 2007 sicchè correttamente l’Amministrazione aveva commisurato la sanzione dell’imposta dovuta ai sensi della L. n. 1216 del 1961, art. 24, sulla somma non denunciata nei termini.
Contesta poi che l'” imposta dovuta” cui fa riferimento la norma debba essere intesa solo il debito fiscale effettivamente dovuto dalla società alla scadenza del termine di presentazione della denuncia e che pertanto la sanzione irrogata avrebbe dovuto essere commisurata all’imposta totale che la Siat doveva ancora versare al 31.5.2008.
Sostiene che una tale interpretazione, fatta propria dai giudici di merito, non si attaglierebbe al caso in esame relativo alle imposte sulle assicurazioni e sul CSSN e per le quali non vige il principio dell’autoliquidazione bensì il sistema della denuncia del contribuente nel quale non viene quantificata l’imposta dovuta a saldo ed è pertanto l’Amministrazione che procede successivamente alla liquidazione dell’eventuale debito residuo con la conseguenza che la sanzione non può che essere commisurata all’imposta totale.
La società Siat,a sua volta, ha con ricorso in via incidentale denunciato la violazione degli artt. 100,112 e 333 c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, rilevando l’omessa pronuncia sui motivi formulati in via incidentale a torto considerati condizionati all’accoglimento dell’appello principale.
Lamenta infatti che la contribuente oltre a contestare la fondatezza dell’atto di irrogazione delle sanzioni aveva fornito una interpretazione errata della L. n. 1216 del 1961, art. 24, comma 1, lett. h, aveva eccepito in via preliminare l’annullamento integrale di tale atto per violazione delle norme che disciplinano il procedimento di irrogazione delle sanzioni in particolare della L. n. 472 del 1997, art. 16.
Per priorità logico giuridica va esaminato il ricorso incidentale.
Il motivo di doglianza non può essere condiviso e va rigettato.
Va preliminarmente osservato che quantunque la CTR abbia non correttamente qualificato l’appello incidentale come condizionato, malgrado le conclusioni formalizzate in sede di conclusione deponessero in senso contrario, non è configurabile nel caso in esame alcun violazione procedimentale Giova ricordare che il procedimento previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16 debba essere obbligatoriamente utilizzato per l’irrogazione delle sanzioni relative a violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (cd. violazioni formali), appunto perchè non vi è luogo ad adozione di avviso di accertamento se non vi è utilità di rideterminazione dell’ammontare del tributo o di valutazione circa la tempestività del suo versamento, mentre può essere facoltativamente utilizzata per le sanzioni collegate al tributo cui riferiscono (che possono anche essere inflitte direttamente con l’atto di accertamento o di rettifica ai sensi dell’art. 17, comma 1) e per le sanzioni come nel caso in esame relative agli omessi e ritardati versamenti (che possono anche essere irrogate mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 17, comma 3, e che, in ogni caso, non sono definibili in via agevolata).(Cass. 2015 nr 14848).
Passando all’unico motivo dedotto dalla ricorrente in via principale se ne deve rilevare l’inammissibilità non cogliendo il profilo di censura nei termini in cui è stato dedotto tutte le rationes decidendi dell’impugnata sentenza resa dalla Commissione Tributaria Centrale la quale ha ritenuto non fondato l’appello dell’Agenzia delle Entrate sulla base di un triplice ordine di considerazioni.
La prima costituita dalla violazione della L. 1216 del 1961, art. 24, comma 1, lett. h), in conseguenza della pretesa dell’Ufficio di rapportare la sanzione all’intera imposta dovuta sulla somma non denunciata in termini.
La seconda rappresentata dalla non punibilità della violazione commessa dalla Siat trattandosi di una violazione meramente formale e la terza costituita dalla violazione del principio di proporzionalità sancito dal diritto comunitario.
Ora, per quanto emerge dall’esame del ricorso principale, tale ultimo profilo non è stato minimamente scalfito dall’unico motivo dedotto.
Non vi è infatti il minimo cenno nel ricorso alla violazione del principio di proporzionalità sancito a livello comunitario con il richiamo espresso da parte della CTR alla decisione della Corte di Giustizia 29.10.2010 C-188/09 il cui passaggio maggiormente significativo è stato riprodotto nel testo della sentenza impugnata.
Ne consegue che il motivo di ricorso, centrato sulla pretesa violazione della L. n. 1216 del 1961, art. 9, comma 4 e art. 24, comma 1 è inammissibile per difetto di interesse e mancanza di decisività, in quanto nessuna contestazione risulta invece focalizzata sulla terza ratio.
Va peraltro rilevato che altri passaggi argomentativi della sentenza resa dalla CTR non hanno formato oggetto di censura da parte della ricorrente.
Il giudice di appello, nel pervenire alle medesime conclusioni raggiunte dalla CTP, ha ritenuto di condividere e di fare proprie le argomentazioni dei primi giudici valorizzando in questo senso il mancato accertamento dell’evasione di alcun debito d’imposta e la mancata incidenza dell’irregolarità compiuta dalla contribuente sull’esercizio di controllo da parte dell’Ufficio.
Aspetti questi che non sono stati in alcun modo considerati nel ricorso principale incentrato unicamente sulla pretesa violazione della norma di legge sopra richiamata.
Trova pertanto applicazione il principio secondo il quale “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza” (Cass. 2019 nr 16579;, Cass. 9752/2017; Cassazione civile, sez. trib., 10/11/2017, n. 26648).
Alla stregua delle considerazioni sopra va dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato quello incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione fra le parti delle spese relative alla fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa fra le parti le spese di legittimità; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della sola controricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 23 ottobre 2019