LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorso 5745-2014 proposto da:
P.A., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIO BALSAMO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGEZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso sentenza n. 285/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 10/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/03/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 285/18/2012, depositata il 10 dicembre 2012, non notificata, la CTR della Sicilia – sezione staccata di Catania – rigettò l’appello proposto dal sig. P.A. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Catania, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della ritenuta alla fonte del 20% per l’importo di Euro 84.216,90 operata dal Comune di Acireale per l’anno 2003, in relazione a cessione volontaria di terreni di proprietà del contribuente, nell’ambito di procedimento di espropriazione per pubblica utilità.
Il giudice tributario d’appello, pur dando atto della rivalutazione dei terreni ex L. n. 448 del 2001 e dell’allegazione nel giudizio di secondo grado degli attestati di versamento dell’imposta sostitutiva, osservando che il pagamento di detta imposta non faceva di per sè venir meno l’obbligo dell’ente erogante di operare la ritenuta del 20% a titolo d’imposta sull’indennità di esproprio, rigettò il gravame del contribuente, sul presupposto che quest’ultimo non avesse dimostrato nè l’insussistenza, totale o parziale della plusvalenza, nè avesse indicato la ritenuta subita in sede di dichiarazione annuale dei redditi, al fine di scomputarla dall’imposta dovuta o di chiederne il rimborso, costituendo imposta versata a titolo di acconto.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Con atto del 31 marzo 2016 il ricorrente ha nominato l’avv. Mario Balsamo in sostituzione dell’originario difensore, avv. Stefano Arcita, che ha rinunciato al mandato.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che “il contribuente non dimostra (…) l’insussistenza, totale o parziale, della plusvalenza”.
1.1. Il motivo è inammissibile, non perchè a ciò osti la c.d. doppia conforme, in relazione al disposto dell’art. 348 ter c.p.c., come in primis eccepito dall’Amministrazione controricorrente, atteso che in primo grado la CTP aveva disatteso la domanda del contribuente sul presupposto che non fossero stati prodotti i versamenti in tre rate dell’imposta sostitutiva, della cui allegazione viceversa la CTR ha dato atto nel giudizio di appello, ma perchè il motivo, sub specie dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione attualmente vigente ed applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, tende in realtà a sollecitare un riesame nel merito in punto d’insussistenza di plusvalenza tassabile in relazione alla cessione volontaria dei terreni, della quale la CTR, con accertamento di fatto, ha escluso che il contribuente avesse offerto prova nel giudizio di merito. Ciò, peraltro, nel contesto, da parte del contribuente in sede di ricorso per cassazione, di un’esposizione carente dei fatti di causa, atteso che, pur dando atto il ricorrente che le cessioni volontarie di terreni sono state due (atti a rogito del notaio Pe., Rep. n. 2346 e 2347 del 20 febbraio 2003), ne è illustrato il contenuto, con riferimento al prezzo, unicamente del primo, senza che neppure risultino indicati tempo e luogo della relativa produzione di ciascun atto nel giudizio di merito, avendo parte ricorrente genericamente indicato, come allegato 3 al ricorso per cassazione, “Fascicolo con documentazione già prodotta nei precedenti gradi di giudizio”.
1.2. Ne consegue, nel solco dei principi al riguardo affermati da Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053, l’inammissibilità del motivo.
2. Quanto sopra comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, volto a censurare la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67 e 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quanto alla statuizione riferita all’omessa indicazione da parte del contribuente della ritenuta subita in sede di dichiarazione annuale dei redditi, al fine di scomputarla dall’imposta dovuta o di chiederne il rimborso, risultando decisiva ai fini del rigetto della domanda del contribuente la definitività, alla stregua delle osservazioni di cui al paragrafo che precede, della statuizione riferita al difetto di prova in punto d’insussistenza di plusvalenza tassabile.
Risulta comunque utile rilevare che la decisione cui è pervenuta sul punto la decisione impugnata è conforme alle indicazioni al riguardo ragionevolmente espresse dall’Agenzia delle Entrate nei propri documenti di prassi (cfr. circolare n. 1/E del 15.2.2013, par. 4.1).
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019