Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27131 del 23/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9916/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

PubliKompass s.p.a., in persona del L.R. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guglielmo Maisto e Marco Cerrato, con domicilio eletto presso lo studio in Roma, Piazza d’Aracoeli, 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 37/36/11, depositata in data 22/2/2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2019 dal Consigliere Adet Toni Novik.

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Lombardia rigettava il gravame interposto dalla Agenzia delle entrate di Milano avverso la sentenza della CTP di Milano di accoglimento del ricorso di Publikompass S.p.A. contro gli avvisi di accertamento n. ***** Iva 2003 e ***** Iva 2004 per indebita detrazione dell’imposta, con conseguente maggiore imposta e sanzione;

2. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la agenzia affidato a un motivo, cui replica Publikompass con controricorso.

RITENUTO

che:

3. con successiva memoria la società, ha depositato istanza, con la relativa documentazione, di sospensione del giudizio ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con la L. 21 giugno 2017, n. 96, (GU 23 giugno 2017, n. 144), allegando di aver proposto adesione alla definizione agevolata del presente giudizio nei termini previsti dalla legge e chiedendo la sospensione della controversia;

4. con nota dat. 7 agosto 2018 la difesa erariale ha dato atto della regolare definizione della controversia da parte di Publikompass, con il pagamento a tal fine previsto, ed ha chiesto, a sua volta, di dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese;

5. va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere sul rapporto tributario controverso (cfr., recentemente, Sez. 6, 3 ottobre 2018, n. 24083) con compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti, trattandosi di definizione agevolata in pendenza di giudizio di legittimità (Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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